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Delibera 31 luglio 2003

Delibera/Provvedimento 93/03

Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuita' del servizio elettrico per l'anno 2003 per ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 17, comma 17.2, del Testo integrato della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Pubblicata su questo sito il 7 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 17, comma 17.2, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato della continuità del servizio), di cui alla deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 155/02), prevede che, per le imprese distributrici che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999, il titolo III del Testo integrato della continuità del servizio si applica dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni;
  • l'articolo 21 del Testo integrato della continuità del servizio prevede le modalità per il calcolo, a partire dal livello effettivo base, del livello tendenziale di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

  • la delibera n. 154/02, recante determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: delibera n. 154/02);
  • la deliberazione n. 155/02;
  • la delibera 31 luglio 2003, n. 92/03, recante rettifica di errori materiali nelle delibere dell'Autorità 1 agosto 2002, n.154/02 e 23 gennaio 2003, n. 7/03;

Viste le relazioni relative a controlli tecnici effettuati dall'Ufficio controlli tecnici ed ispezioni dell'Autorità:

  1. relazione relativa al controllo tecnico eseguito il giorno 13 e 14 maggio 2003 presso Azienda Energetica Spa - Etschwerke AG Bolzano con sede legale in Via Dodiciville 8, 39100 Bolzano (di seguito: Ae-Ew Bolzano);
  2. relazione relativa al controllo tecnico eseguito il giorno 12 maggio 2003 presso Ags Riva del Garda Spa, con sede legale in via Ardano 27, 38066 Riva del Garda (Trento) (di seguito: Ags Riva del Garda);

Visto il documento "Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per l'anno 2003 per ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 17, comma 17.2, del testo integrato della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (PROT. AU/03/151);

Considerato che:

  • gli esercenti con numero di utenti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998, che hanno presentato all'Autorità l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui all'articolo 17, comma 17.2, del Testo integrato della continuità del servizio e per i quali il periodo di esenzione temporanea termina entro l'anno 2002 sono:
    1. Ae-Ew Bolzano;
    2. Ags Riva del Garda;
  • gli esercenti di cui al precedente alinea hanno fornito all'Autorità i dati di continuità del servizio previsti dall'articolo 17, comma 17.2, del Testo integrato della continuità del servizio,relativi agli anni 2001 e 2002;
  • ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.3, del Testo integrato della continuità del servizio, della validità dei dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti, è stato effettuato un controllo tecnico per ciascuno dei suddetti esercenti che ha prodotto, utilizzando gli indici di accuratezza, precisione e correttezza previsti dall'articolo 26 del Testo integrato della continuità del servizio, gli esiti indicati nella tabella seguente:

Esercente

Codice ambito

Indice di accuratezza

Indice di precisione

Indice di correttezza

Ae-Ew Bolzano

500A
500M
500B

98,44%

2,08%

100,0%

Ags Riva del Garda

501M

99,29%

0,29%

100,0%

Considerato che:

  • con la delibera n. 154/02, notificata agli esercenti interessati, l'Autorità ha differito all'1 gennaio 2003, la data di applicazione della direttiva contenuta nella deliberazione n. 202/99, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della medesima deliberazione, per tutti gli ambiti territoriali serviti dalle seguenti società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica:
    1. Società imprese pubbliche e private Ischia e Capri S.p.a, via G. Rossigni 22, 80128 Napoli;
    2. Società Nolana per le imprese elettriche S.p.a, via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli);
  • in base ai dati di continuità comunicati per l'ambito territoriale 400B da Aem Cremona Spa, con sede legale in viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona e per l' ambito territoriale 401B da Trentino Servizi Spa, (già Asm Rovereto Spa), con sede legale in via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento), risulta che a entrambi i suddetti ambiti territoriali si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003 le disposizioni previste dal Titolo III del Testo integrato della continuità del servizio;
  • per gli ambiti territoriali 077B e 077M da Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, risulta esaurito il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica, e pertanto ai suddetti ambiti territoriali si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003 le disposizioni previste dal Titolo III del Testo integrato della continuità del servizio;

Ritenuto che si debba procedere alla determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2003 per gli ambiti territoriali considerati, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Testo integrato della continuità del servizio;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio

DELIBERA

  1. Di determinare i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 21, del Testo integrato della continuità del servizio di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 155/02, come indicato nella tabella 1, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le seguenti imprese distributrici:
    1. Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
    2. Ags Riva del Garda Spa, via Ardano 27, 38066 Riva del Garda (Trento);
    3. Azienda Energetica Spa - Etschwerke AG, via Dodiciville 8, 39100 Bolzano;
    4. Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma;
    5. Società imprese pubbliche e private Ischia e Capri Spa, via G. Rossigni 22, 80128 Napoli;
    6. Società nolana per le imprese elettriche Spa, via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli);
    7. Trentino Servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento).
  2. Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti di cui al precedente punto 1.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
  4. Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.


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