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Delibera 04 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 140/03

Determinazione dei recuperi di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2002 e per l'approvazione delle istanze per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo integrato della continuita' del servizio

Pubblicata su questo sito il 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2003;

Premesso che:

  • l'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 201, del 28 agosto 2002 (di seguito: Testo integrato della continuità del servizio), prevede che entro il 30 novembre di ogni anno del periodo di regolazione 2000-2003 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio conseguiti dalle imprese distributrici nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati di continuità del servizio forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2, del medesimo Testo integrato della continuità del servizio, anche a seguito di controlli a campione;
  • l'articolo 23, commi 23.2 e 23.4, del Testo integrato della continuità del servizio prevede che l'Autorità, entro lo stesso termine di cui al precedente alinea, approvi le istanze presentate dalle imprese distributrici, per l'anno in corso, ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità inferiori o uguali ai livelli nazionali di riferimento, e accerti se siano stati effettivamente mantenuti tali livelli di qualità con riferimento alle istanze relative all'anno precedente;

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);

 

Visti:

  • il Testo integrato della continuità del servizio;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 144/00, recante determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003 ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99) e per la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della medesima deliberazione;
  • la delibera dell'Autorità 19 luglio 2001, n. 166/01, recante chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enel distribuzione Spa con la delibera dell'Autorità 3 maggio 2001, n. 100/01 e adozione di un provvedimento individuale in materia di continuità del servizio di distribuzione nei confronti della medesima società;
  • la delibera dell'Autorità 1 agosto 2001, n. 177/01, recante determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni anno del periodo 2001-2003 per gli ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 2, commi 2.1, lettera b), 2.2 e 2.4 della deliberazione n. 202/99;
  • la delibera dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 154/02 recante determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 202/99;
  • la delibera dell'Autorità 23 gennaio 2003, n. 7/03, recante determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2001 e approvazione delle istanze per l'anno 2002 ai sensi degli articoli 22 e 23 del Testo integrato della continuità del servizio;
  • la delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 92/03, recante rettifica di errori materiali nelle delibere dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 154/02, e 23 gennaio 2003, n. 7/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 38 e 45.

Viste:

  • le relazioni relative ai controlli tecnici effettuati dall'Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità sui dati di continuità relativi all'anno 2002 forniti dalle imprese distributrici;
  • la nota dell'Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità concernente l'ulteriore documentazione prodotta da Aim Vicenza;
  • le risultanze istruttorie inviate alle imprese distributrici interessate dal responsabile del procedimento, dott. Roberto Malaman, direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità;

Considerato che:

  1. il procedimento per l'adozione dei provvedimenti, per l'anno 2002, di cui agli articoli 22 e 23 del Testo integrato della continuità del servizio, si è instaurato con l'invio all'Autorità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2002, da parte delle seguenti imprese distributrici:
    1. Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
    2. Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste;
    3. Aeb Spa, via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano) (di seguito: Aeb Seregno);
    4. Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
    5. Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
    6. Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino);
    7. Agsm Spa, lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (di seguito: Agsm Verona);
    8. Aim Spa, contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: Aim Vicenza);
    9. Amps Spa, strada S. Margherita 6/A, 43100 Parma;
    10. Apb Spa, anello Nord 19, 39031 Brunico/Bruneck (Bolzano) (di seguito: Apb Brunico);
    11. Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm Brescia);
    12. Asm Terni Spa, strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni;
    13. Asm Voghera Spa, via Pozzoni 2, 27058 Voghera (Pavia) (di seguito: Asm Voghera);
    14. Atena Spa, corso Palestro 126, 13100 Vercelli (di seguito: Atena Vercelli);
    15. Deval Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di seguito: Deval Aosta);
    16. Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione);
    17. Hera Spa, via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna;
    18. Meta Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena (di seguito: Meta Modena);
    19. Odoardo Zecca Srl, viale Piave 133, 65122 Pescara;
    20. Trentino servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento) (di seguito: Trentino servizi);
  2. contestualmente all'invio all'Autorità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2002, hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato della continuità del servizio, per il riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento per l'anno 2003, le seguenti imprese distributrici:
    1. Aeb Seregno, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    2. Aem Milano, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    3. Aem Torino, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    4. Agsm Verona, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    5. Apb Brunico, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    6. Asm Brescia, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    7. Asm Voghera, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    8. Atena Vercelli, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    9. Deval Aosta, relativamente a 2 (due) ambiti territoriali;
    10. Enel distribuzione, relativamente a 39 (trentanove) ambiti territoriali;
    11. Meta Modena, relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
    12. Trentino servizi, relativamente a 2 (due) ambiti territoriali;

Considerato che:

  • ai fini dell'accertamento della validità dei dati forniti dalle imprese distributrici, l'Autorità ha effettuato controlli tecnici a campione sugli ambiti territoriali di alcune imprese distributrici di cui alla precedente lettera a), ai sensi dell'articolo 25 del Testo integrato della continuità del servizio;
  • in seguito ai controlli tecnici effettuati, tutte le imprese distributrici interessate dai controlli tecnici hanno avuto accesso alle relazioni di controllo tecnico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento;
  • l'impresa Aim Vicenza, in seguito all'accesso alla relazione di controllo tecnico, ha fatto pervenire all'Autorità documentazione aggiuntiva rispetto alla documentazione acquisita nel corso del controllo tecnico, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento;
  • le risultanze istruttorie sono state inviate a tutte le imprese distributrici interessate dal procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento;
  • a seguito dell'invio delle risultanze istruttorie nessuna impresa distributrice ha chiesto di essere sentita nell'audizione finale prevista dall'articolo 10, comma 5, e dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento.

 

Ritenuto che sia necessario:

  • determinare il valore presunto di cui all'articolo 25, comma 25.1, del Testo integrato della continuità del servizio per gli ambiti territoriali per i quali i controlli tecnici abbiano dato esito negativo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 28, comma 28.1, del medesimo Testo integrato;
  • determinare i recuperi di continuità per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato della continuità del servizio, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per anno 2002, nonché procedere al calcolo dei riconoscimenti di costo e delle penalità di cui allo stesso articolo 22, comma 22.5, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 25.2, del medesimo Testo integrato;
  • determinare i riconoscimenti di costo relativi all'anno 2002, previsti dall'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della continuità del servizio, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 25.2, del Testo integrato, per gli ambiti territoriali per i quali siano state approvate dall'Autorità con la delibera n. 7/03 le istanze presentate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato della continuità del servizio e relative all'anno 2002, qualora risulti che per l'anno 2002 è stato mantenuto un livelli di continuità uguale o inferiore al livello nazionale di riferimento;
  • approvare ai sensi dell'articolo 23, comma 23.2 del Testo integrato della continuità del servizio, le istanze relative all'anno 2003 presentate da alcune imprese distributrici per il riconoscimento di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato, subordinando il pagamento degli eventuali riconoscimenti di costo previsti dall'articolo 23, comma 23.4, del medesimo Testo integrato alla verifica del mantenimento, nel corso dell'anno 2003, di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, previa verifica da compiere in occasione della determinazione dei recuperi di continuità relativi all'anno 2003;
  • dare mandato alla Cassa conguaglio per incassare le penalità e provvedere al pagamento dei riconoscimenti di costo, fissando un termine per il versamento, da parte delle imprese distributrici interessate, delle penalità nel Conto oneri per recuperi di continuità del servizio delle penalità.

 

DELIBERA

1. Di definire i valori presunti dell'indicatore di riferimento per l'anno 2002, in attuazione dell'articolo 25, comma 25.1, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 201, del 28 agosto 2002, di seguito richiamato Testo integrato della continuità del servizio, per gli ambiti territoriali indicati nella tabella 1.

2. Di determinare i recuperi di continuità relativi all'anno 2002, in attuazione dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato della continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali l'Autorità ha definito il livello tendenziale di continuità per lo stesso anno 2002, come indicato nelle tabelle 2.1, 2.2 e 2.3.

3. Di determinare i riconoscimenti di costo relativi all'anno 2002, in attuazione dell'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali siano state approvate dall'Autorità, con la propria delibera 23 gennaio 2003 n. 7/03, le istanze presentate da alcune imprese distributrici ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato della continuità del servizio e relative all'anno 2002 e risulti verificato che per l'anno 2002 è stato mantenuto un livelli di continuità uguale o inferiore al livello nazionale di riferimento, come indicato nella tabella 3.

4. Di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare i pagamenti e gli incassi degli importi totali netti indicati nella tabella 4, a valere sul Conto oneri per i recuperi di continuità del servizio, fissando per il 31 dicembre 2003 il termine per l'effettuazione del versamento da parte degli esercenti che devono versare penalità nel suddetto Conto.

5. Di approvare le istanze presentate da alcune imprese distributrici ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato della continuità del servizio e relative all'anno 2003, per gli ambiti territoriali per i quali non siano emersi dai controlli tecnici motivi di non validità dei dati forniti relativi all'anno 2002, come indicato nella tabella 5, fatta salva la verifica negli stessi ambiti territoriali del mantenimento nel corso del 2003 di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, da compiersi in occasione della determinazione dei recuperi di continuità relativi all'anno 2003.

6. Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle seguenti imprese distributrici:

  • Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
  • Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste;
  • Aeb Spa, via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano);
  • Aem Cremona Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
  • Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
  • Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
  • Agsm Spa, lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
  • Aim Spa, contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza;
  • Amps Spa, strada S. Margherita 6/A, 43100 Parma;
  • Apb Spa, anello Nord 19, 39031 Brunico/Bruneck (Bolzano);
  • Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
  • Asm Terni Spa, strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni;
  • Asm Voghera Spa, via Pozzoni 2, 27058 Voghera (Pavia);
  • Atena Spa, corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
  • Deval Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
  • Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma;
  • Hera Spa, via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna;
  • Meta Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena;
  • Odoardo Zecca Srl, viale Piave 133, 65122 Pescara;
  • Trentino servizi Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento).

7. Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), con allegate le tabelle 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 e 5 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

8. Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

9. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso la presente delibera può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensidell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.

 

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