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Delibera 12 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 145/03

Disposizioni urgenti per la gestione dei punti di interconnessione tra le reti di trasporto del gas naturale gestite dalle società Snam Rete Gas Spa ed Edison T&S Spa

Pubblicata su questo sito il 17 dicembre 2003, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

2001, n. 244.

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 12 dicembre 2003;

 

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), è investita di funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, e adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi; e che a tal fine l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di ordinare al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;
  • l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità vigili "affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5, dell'articolo 24" del medesimo decreto legislativo;
  • l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le imprese di trasporto "governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema", e "garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti";
  • l'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che le imprese del gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema alle altre imprese del gas o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, potendo rifiutare l'accesso "solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE";

 

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00, in particolare l'articolo 24;
  • il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001, mediante il quale è stata individuata la rete nazionale di gasdotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 137/02), recante garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas e di norme per la predisposizione dei codici di rete;
  • la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: delibera n. 75/03), recante approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas);

 

Considerato che:

  • durante il procedimento di verifica del codice di rete predisposto dalla società Edison T&S Spa (di seguito: Edison T&S), ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, detta società ha segnalato che:
    1. per poter garantire che il gas venga riconsegnato all'utente a determinate pressioni è necessario che nei punti di interconnessione con la rete di trasporto gestita dalla Snam Rete Gas siano garantiti adeguati valori di pressione;
    2. il codice di rete della Snam Rete Gas, pur riconoscendo che "costituiscono [ ... ] punti significativi ai fini gestionali i punti di interconnessione della rete del Trasportatore con le reti esercite da altre Imprese di Trasporto", non contempla la previsione di pressioni minime garantite presso detti punti di interconnessione;
  • poiché la capacità di trasporto conferibile è determinata in funzione, tra l'altro, dei valori di pressione garantita, nel caso in cui nei punti di interconnessione di cui sopra non fosse garantita una pressione adeguata alle esigenze della rete gestita dalla Edison T&S, detta società sarebbe legittimata a rifiutare l'accesso al sistema per carenza di capacità, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00;
  • da quanto sopra considerato consegue che la Snam Rete Gas e la Edison T&S, in quanto imprese di trasporto che gestiscono reti interconnesse che costituiscono parti del medesimo sistema, sono tenute a cooperare al fine di assicurare ai punti di interconnessione tra le reti dalle medesime gestite, le pressioni necessarie al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza del sistema, nonché l'accesso al medesimo;
  • con lettera in data 14 novembre 2003 (prot. Autorità n. 29757 del 17 novembre 2003) la Edison T&S ha richiesto all'Autorità di intervenire "nel definire un termine temporale ristretto entro il quale le due imprese di trasporto debbano raggiungere un accordo sui valori di pressione nei" punti di interconnessione di cui sopra, consentendo alla "Edison T&S di ottemperare ai suoi obblighi di pressione sui Punti di Riconsegna"; e che da tale richiesta emerge che ad oggi la Edison T&S e la Snam Rete Gas non sono ancora pervenute a detto accordo;

 

Considerato che:

  • il sistema nazionale delle infrastrutture mediante le quali viene erogato il servizio di trasporto del gas si compone della rete nazionale di gasdotti e di reti regionali interconnesse tra loro e con la rete nazionale;
  • l'insieme delle reti di cui al precedente alinea costituisce un sistema unitario, con la conseguenza che le imprese di trasporto che gestiscono dette reti sono tenute a cooperare al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza del servizio di trasporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00, nonché al fine di assicurare l'accesso al sistema a parità di condizioni;

 

Ritenuto che sia necessario e urgente:

  • tutelare, nell'imminenza della conclusione del procedimento di verifica del codice di rete predisposto dalla Edison T&S, il diritto degli utenti ad accedere al servizio di trasporto erogato da detta società, nonché il diritto alla riconsegna del gas a valori di pressione determinati;
  • adottare una direttiva che imponga alla medesima società ed alla Snam Rete Gas di definire mediante convenzione criteri per la gestione tecnico-operativa dei punti di interconnessione delle rispettive reti, in particolare le condizioni riguardanti i valori di pressione minima garantita presso tali punti;
  • assegnare, ai fini di cui al precedente alinea, alle due società ivi richiamate un congruo termine;

 

DELIBERA

  1. Di disporre che la società Edison T&S Spa e la società Snam Rete Gas Spa definiscano mediante apposita convenzione, entro e non oltre il 20 febbraio 2004, criteri per la gestione tecnico-operativa dei punti di interconnessione tra le reti gestite dalle medesime società, al fine di assicurare che il gas venga consegnato in detti punti ad una pressione che consenta il funzionamento in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti gestite da entrambe le società sopra citate;
  2. Di prevedere che la convenzione di cui al precedente punto sia trasmessa all'Autorità entro i 7 (sette) giorni successivi la sua stipulazione;
  3. Di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato alle:
    • società Edison T&S Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n.31, 20131, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
    • società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n.7, 20097, San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore;
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  5. Di dare mandato al Presidente e al Direttore generale per le azioni a seguire.

 

 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto

ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai

sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il

termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo

provvedimento.