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Delibera 12 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 151/03

Disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2003;

Premesso che:

  • ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99), il Ministro delle attività produttive provvede alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso;
  • con nota in data 11 dicembre 2003, prot. AD/P2003000285 (prot. Autorità n. 31430 in data 12 dicembre 2003), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) l'esigenza irrinunciabile di poter disporre, almeno per un triennio a decorrere dall'1 gennaio 2004, di un servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica assicurato per mezzo di una capacità interrompibile istantaneamente e per mezzo di un'ulteriore capacità interrompibile con preavviso pari a 2500 MW; e che tale nota conferma quanto dichiarato dal medesimo Gestore della rete con nota in data 25 settembre 2003 prot. AD/P2003000236, (prot. Autorità n. 25811 in pari data);
  • le interruzioni del servizio elettrico verificatesi nei giorni 26 giugno e 28 settembre 2003 indicano l'esigenza di apprestare tempestivamente nuove misure atte a garantirne la sicurezza di funzionamento e l'affidabilità;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.79/99, l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;

 

Visti:

  • il decreto legislativo n.79/99;
  • la legge 27 ottobre 2003, n.290 (di seguito: la legge n. 290/03);
  • la relazione finale dell'istruttoria conoscitiva sulle cause, sugli sviluppi e sulle eventuali responsabilità delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi in estese zone del Paese nel mese di giugno 2003 e su possibili misure urgenti a garanzia degli interessi di utenti e consumatori, approvata dall'Autorità il 12 novembre 2003;

 

Considerato che:

  • con nota in data 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorità n.31194 del successivo 9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttive, titolare del potere di definizione di modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 come modificato dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239 convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/03, e dell'articolo 35, della legge 12 dicembre 2002, n.273, afferma che le esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva utilità per lo stesso sistema del servizio di interrompibilità che ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;
  • con la nota del Ministro, viene contemplata espressamente la possibilità che i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per contratti con clausola di interrompibilità istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a dette assegnazioni, facendo venire meno il presupposto sul quale è stata basata la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea, consistente nell'accesso prioritario alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione di detto presupposto, il servizio di interrompibilità sia inquadrato dall'Autorità nell'ambito "dell'organizzazione dell'attività di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacità produttiva [ ... ] ai sensi della legge 27 ottobre 2003, n.290";

  • con nota del Sottosegretario di Stato con delega all'energia, in data 11 dicembre 2003, prot. 628 (prot. Autorità n. 31441 in data 12 dicembre 2003), sono espressi indirizzi integrativi rispetto a quanto comunicato con la soprarichiamata nota del Ministro; e che con la nota del Sottosegretario di Stato vengono forniti parametri affinché l'Autorità determini per un periodo minimo di tre anni la valorizzazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso, basandosi rispettivamente, per il servizio di interrompibilità istantanea, sulla differenza tra i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia e all'estero (con valore di tale differenza compreso tra 20 e 22 €/MWh) e, per il servizio con preavviso, sulla differenza tra il prezzo dell'energia elettrico all'ingrosso in ambito nazionale ed il valor medio nell'anno 2003 dei prezzi di assegnazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 indicato pari a 8 €/MWh;

 

Considerato che:

  • con deliberazioni 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2001, e 21 novembre 2002, e n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata (di seguito, rispettivamente: deliberazioni n.301/01 e 190/02), l'Autorità ha assegnato a titolo prioritario, anche per l'anno 2004, quote di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per un ammontare complessivo di 1200 MW ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea del carico, fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico in tempo reale in quantità superiore al citato ammontare complessivo di capacità di trasporto, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo Gestore;
  • nella lettera del Gestore della rete si evidenzia che, ad eccezione di eventuali assegnazioni integrative per circa 40 MW a favore di soggetti che possono prestare il servizio di interrompibilità istantanea in Sardegna; e che non vi sono esigenze ulteriori rispetto a quelle coperte dai soggetti che attualmente prestano il servizio di interrompibilità istantanea, ovvero coperte dalla disponibilità dei predetti 2500 MW interrompibili con preavviso;

 

Ritenuto che:

  • sino alla entrata in operatività di nuova capacità di generazione che incrementi significativamente quella attualmente installata, la disponibilità di un servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso rappresenti una risorsa determinante a garanzia della sicurezza di funzionamento e dell'adeguatezza per la copertura della domanda del sistema elettrico nazionale;
  • sia necessario ed urgente disporre, sino al consolidamento delle condizioni sopra richiamate il riconoscimento, ai soggetti che attualmente prestano il servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso, di condizioni di remunerazione opzionali rispetto alla riserva;

 

DELIBERA

  1. Il servizio di interrompibilità istantanea ed il servizio di interrompibilità con preavviso del carico sono remunerati, per il triennio 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, attraverso corrispettivi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dovuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa nell'ambito dell'apprestamento di una riserva generale di sistema.
  2. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilità istantanea i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione, ai sensi dell'articolo 6 dell' Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettera b), e 14 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02 possono optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, a condizione che i medesimi rinuncino ai diritti di utilizzo della predetta capacità di trasporto comunicando i valori della capacità e dei corrispondenti punti di prelievo alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa prima della prevista pubblicazione da parte del medesimo Gestore dei valori di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004.
  3. Per il triennio 1 gennaio 2004-31 dicembre 2006 al singolo soggetto che abbia optato come definito al precedente punto 2, viene riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 €/MWh per la quantità di energia elettrica che il medesimo soggetto ha importato nell'anno 2003 a mezzo della capacità di trasporto interrompibile istantaneamente e per la quale viene espressa rinuncia. Il medesimo soggetto riceve la remunerazione riconosciuta a fronte dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilità istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003.
  4. Il servizio di interrompibilità con preavviso è prestato da soggetti individuati secondo modalità definite dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa sulla base di criteri e di procedure non discriminatori. Detto servizio è remunerato sulla base di un corrispettivo unitario pari a 8 €/MWh applicato alla quota parte degli effettivi consumi di energia elettrica a potenza prelevata costante per tutte le ore dell'anno 2004 resa disponibile per il servizio dal singolo soggetto interessato e selezionata dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, per un valore complessivo che può raggiungere i 2500 MW.
  5. Per gli anni successivi al 2004, la remunerazione di cui al punto 4 viene definita entro il 30 novembre dell'anno precedente, previa verifica delle esigenze di riserva per il sistema elettrico nazionale al fine di raggiungere il valore previsto di 2500 MW.
  6. Con successiva deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vengono determinate le modalità di copertura degli oneri a carico della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, adottando un criterio di equa ripartizione dei suddetti oneri in ragione dei prelievi di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato.

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di sua prima pubblicazione.