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Delibera 30 gennaio 2004

Delibera/Provvedimento 6/04

Avvio di una indagine conoscitiva sui costi si connessione di clienti finali e su altri aspetti economici relativi alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale inferiore ad 1 kV

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 31 gennaio

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 30 gennaio 2004,

 

 

Visti:

 

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge n. 481/95;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito CIP) del 30 luglio 1986, n. 42 recante norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate (di seguito: decreto 19 luglio 1996);
  • il decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'articolo 5 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
  • la delibera dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02, recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: delibera 50/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04;

 

 

Considerato che:

 

  • la delibera 50/02 non contempla le condizioni procedurali ed economiche relativamente alle connessioni di clienti finali alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale inferiore ad 1 kV;
  • il decreto 19 luglio 1996 definisce, tra l'altro, i contributi ed i diritti fissi per:
    1. gli allacciamenti di utenze a carattere continuativo o ricorrente in bassa tensione;
    2. gli allacciamenti di utenze temporanee non ricorrenti;
    3. le riattivazioni di utenze stagionali e per le modifiche contrattuali, i subentri e le volture;
    4. gli allacciamenti relativi a spettacoli viaggianti e simili;
    5. gli allacciamenti di altre utenze;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04prevede l'adeguamento dei contributi e dei diritti fissi per le connessioni dei clienti finali in bassa tensione alle reti con obbligo di connessione di terzi tramite il meccanismo del price-cap annuale;
  • i contributi ed i diritti fissi di cui al precedente alinea costituiscono un importante elemento di ricavo per le imprese distributrici;
  • le innovazioni tecnologiche, quali l'informatizzazione e l'automazione della gestione tecnica ed amministrativa degli adempimenti connessi ai servizi di distribuzione, di acquisto e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, hanno modificato in maniera sostanziale la struttura dei costi connessi a tale servizio.

 

 

Ritenuto opportuno avviare una indagine conoscitiva sui

costi di connessione di clienti finali e su altri aspetti economici relativi

alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale inferiore

ad 1 kV;

 

 

DELIBERA

 

 

Di

avviare una indagine conoscitiva sui costi di

connessione, sui diritti fissi e su altri eventuali aspetti economici, relativi alle reti con obbligo di

connessione di terzi con tensione nominale inferiore ad 1 kV, per la

realizzazione delle seguenti attività poste in capo agli stessi gestori:

 

  1. le connessioni di utenze a carattere continuativo o ricorrente in bassa tensione;
  2. le connessioni di utenze temporanee non ricorrenti;
  3. le riattivazioni di utenze stagionali e per le modifiche contrattuali, i subentri e le volture;
  4. le connessioni relativi a spettacoli viaggianti e simili;
  5. le connessioni di altre utenze;
  6. eventuali altre tipologie di attività.

 

 

Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione

allo sviluppo dell'indagine, audizioni per la consultazione dei soggetti

interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi

ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e

l'adozione di eventuali provvedimenti.

 

 

 

Di

conferire mandato al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore

dell'Area elettricità dell'Autorità, di sviluppare gli adempimenti di carattere

procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività

preparatoria delle decisioni conclusive.

 

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),

affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

 

Di conferire mandato al Presidente per le azioni a

seguire.

 


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