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Delibera 04 marzo 2004

Delibera/Provvedimento 23/04

Applicazione dei corrispettivi di energia reattiva da parte di imprese distributrici che adottano il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 5 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

GU n. 66 del 19-3-2004

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 4 marzo 2004

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato);

 

Considerato che:

  • l'articolo 13 del Testo integrato introduce il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione (di seguito: regime semplificato), applicabile alle imprese distributrici sulle cui reti sono presenti meno di 5000 punti di prelievo;
  • ai sensi del comma 13.2, le imprese ammesse al regime semplificato applicano un corrispettivo per il servizio di distribuzione pari alla tariffa TV2;
  • la possibilità di applicare componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva è prevista dal comma 7.3 del Testo integrato, limitatamente al caso di applicazione di opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione (di seguito: regime ordinario);
  • nel regime ordinario i ricavi ottenuti dall'impresa distributrice in applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva concorrono a formare i ricavi effettivi sottoposti al vincolo V1;
  • il meccanismo di integrazione dei ricavi a V1 previsto dall'articolo 50 del Testo integrato garantisce alle imprese ammesse al regime semplificato di ottenere un ricavo pari almeno a quello previsto dal medesimo vincolo V1, tale pertanto da garantire anche la copertura dei costi connessi al prelievo di energia reattiva da parte degli utenti della rete;
  • il livello dei prelievi di energia reattiva da parte degli utenti della rete dipende dalle caratteristiche di prelievo degli stessi e può, con opportuni accorgimenti tecnici, essere limitato da parte degli stessi clienti;
  • l'impossibilità di applicare corrispettivi ai prelievi di energia reattiva priverebbe le imprese distributrici ammesse al regime semplificato della possibilità di indurre i propri clienti ad effettuare gli interventi necessari a limitare il prelievo di energia reattiva e, conseguentemente, a ridurne gli effetti negativi sulla rete elettrica;

 

Ritenuto che:

  • il sistema tariffario, anche nel caso di applicazione del regime semplificato, debba consentire di trasferire sugli utenti della rete un segnale economico relativo agli oneri che il cliente provoca alla rete tramite prelievi di energia reattiva;
  • sia pertanto opportuno prevedere corrispettivi per prelievi di energia destinati ad essere applicati da parte delle imprese distributrici nel caso queste abbiano adottato il regime semplificato;
  • il ricavo derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea debba essere destinato a finanziare il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, di cui all'articolo 67 del Testo integrato;
  • la riduzione dei prelievi di energia reattiva comporti un beneficio per il gestore della rete distribuzione in termini di ottimizzazione dell'utilizzo della capacità di trasporto delle reti elettriche;

 

DELIBERA

 

Di approvare il seguente provvedimento:

 

All'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04

sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

  • dopo il comma 13.3 sono aggiunti i seguenti commi:
    "13.4Le imprese distributrici possono applicare le componenti tariffarie di cui alla tabella 26 dell'allegato n. 1, ai prelievi di energia reattiva dei clienti finali.
      13.5L'applicazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma deve avvenire in maniera non discriminatoria."
  • la rubrica dell'articolo 57 è sostituita con la seguente: "Esazione delle componenti UC3 e UC5 e delle componenti di cui al comma 13.4".
  • dopo il comma 57.2 è aggiunto il seguente comma:
    "57.3Le imprese distributrici ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 13.4 nel bimestre medesimo."
  • alla lettera h) del comma 59.1, dopo le parole "componente UC3" sono aggiunte le seguenti parole "e dal gettito di cui al comma 57.3".
  • dopo la tabella 25 dell'allegato n. 1 è aggiunta la seguente tabella 26:

 

Tabella 26: Corrispettivi per prelievi

di energia reattiva, di cui al comma 13.4

Tipologia contrattuale Energia reattiva compresa tra il 50 e il 75% dell'energia attiva
(centesimi di euro/kvarh)
Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
(centesimi di euro/kvarh)
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione 3,23 4,21
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 3,23 4,21
lettera c) Altre utenze in bassa tensione 3,23 4,21
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 1,51 1,89
lettera e) Altre utenze in media tensione 1,51 1,89
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione 0,86 1,10

 

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità

l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui

al presente provvedimento.


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