Seguici su:






Delibera 05 agosto 2004

Delibera/Provvedimento 144/04

Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 per i casi di avviamento

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 9 agosto 2004, ai sensi dell' articolo 6,

comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20

febbraio 2001, n. 26/01

GU n. 220 del 18.9.04

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 5 agosto 2004;

 

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: deliberazione n. 91/03);
  • il documento per la consultazione del 10 marzo 2004 recante "Disciplina del servizio di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento" (di seguito: documento per la consultazione 10 marzo 2004).

 

 

Considerato che:

 

  • nell'ambito del procedimento per l'integrazione e la modifica della deliberazione n. 137/02, con il documento per la consultazione 10 marzo 2004 l'Autorità ha tra l'altro proposto di introdurre una specifica disciplina delle modalità di accesso ed erogazione del servizio di trasporto al fine di assicurare un'adeguata tutela alle particolari esigenze relative ai punti di riconsegna che direttamente alimentano un nuovo impianto termoelettrico, definito come "nuovo punto di riconsegna a una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas o il punto di riconsegna esistente a una centrale termoelettrica nella quale il repowering avviene tramite la realizzazione di un ciclo combinato a gas", i quali, in fase di avviamento, presentano una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo, nonché ai punti di entrata per l'avviamento dei nuovi contratti di importazione, i quali sono caratterizzati da uno sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità;
  • nelle risposte pervenute al documento per la consultazione 10 marzo 2004, pur essendo emerso un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le proposte dell'Autorità, sono state segnalate da molti operatori le seguenti esigenze:
    1. estendere la tutela prospettata per i soli punti di riconsegna che alimentano nuovi impianti termoelettrici, anche a tutti i punti di riconsegna che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica, che presentano le medesime caratteristiche di indeterminatezza dei profili di prelievo in fase di avviamento;
    2. definire una durata temporale maggiore del periodo di avviamento rispetto a quella proposta, al fine di considerare tra l'altro le specificità dell'avviamento degli impianti soggetti a repowering;
    3. precisare che la disciplina proposta per i punti di entrata interconnessi con l'estero nel caso di avviamento di nuovi contratti d'importazione, da un lato, sia limitata all'ipotesi in cui la capacità di trasporto in tali punti sia disponibile a seguito di interventi di realizzazione e, dall'altro lato, sia estesa ai punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl;
  • nel corso della consultazione è stato inoltre osservato che, un risultato analogo a quello perseguito con le proposte contenute nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, potrebbe essere più agevolmente conseguito mediante l'introduzione di una modifica del sistema tariffario la quale, oltre ad essere di semplice e immediata applicazione, consentirebbe all'utente del servizio di trasporto di conoscere in anticipo l'entità dell'incentivo tariffario; e che pertanto è stata proposta una modifica in tal senso della deliberazione n. 120/01, in luogo della deliberazione n. 137/02.

 

Ritenuto che sia

opportuno, anche al fine di fornire incentivi allo sviluppo del sistema

del gas:

 

  • in luogo della integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di trasporto proposta nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, prevedere, a modifica dell'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto, di cui alla deliberazione n. 120/01, una riduzione dei corrispettivi unitari di capacità nei seguenti casi:
    1. avviamento di nuovi punti di riconsegna e di potenziamento superiore al 10% della capacità di punti di riconsegna esistenti che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto;
    2. avviamento di contratti di importazione a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl;
  • definire, per i punti di riconsegna di cui alla lettera a), il periodo di avviamento per una durata pari a 9 mesi, durante il quale nei primi sei mesi il corrispettivo unitario di capacità viene ridotto in misura pari al 50% e nei successivi tre mesi in misura pari al 25%;
  • definire, per i punti di entrata di cui alla lettera b), il periodo di avviamento per una durata pari a 16 mesi durante il quale, il corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata venga ridotto in misura pari al 50%

 

DELIBERA

 

 

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:

l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01:

 

  1. all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti definizioni:

 

 

j) periodo di avviamento di un punto di

riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica

direttamente connesso alla rete di trasporto è il periodo di 9 (nove) mesi

successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di

realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al

10% della capacità di un punto di riconsegna esistente;

 

 

k) periodo di avviamento di un punto di

entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl è il periodo di 16

(sedici) mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto

a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata;"

 

 

  1. all'articolo 7, dopo il comma 7.5, sono inseriti i commi seguenti:

 

 

7.5.1

Durante il periodo di

avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione

di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto, l'impresa di

trasporto riduce il corrispettivo CRr come di seguito indicato:

 

  1. nei primi 6 (sei) mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 50%;
  2. nei successivi 3 (tre) mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.

 

7.5.2

Durante il periodo di avviamento di un punto di entrata

interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl, l'impresa di trasporto

riduce il corrispettivo CPe per una percentuale pari al 50%."

 

 

 

 

 

Di prevedere che il presente provvedimento sia

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito

internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore

dalla data della sua prima pubblicazione.

 

 

 

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità 30 maggio

2001, n. 120/01, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni

apportate con il presente provvedimento.