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Delibera 09 agosto 2004

Delibera/Provvedimento 148/04

Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di regimi tariffari speciali

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 10 Agosto

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

GU n. 221 del 20.9.04

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 9 agosto 2004

 

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 4 settembre 2002, n. 193 (di seguito: decreto legge n. 193/02), convertito in legge 28 ottobre 2002, n. 238;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 93 del 21 aprile 2004 (di seguito: decreto 6 febbraio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2004, n. 110/04 (di seguito: deliberazione n. 110/04);
  • il documento per la consultazione 5 luglio 2004, recante "Modifiche al trattamento incentivante per le forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari (articolo 73 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5, in materia di regimi tariffari speciali)" (di seguito: il documento per la consultazione 5 luglio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 127/04 (di seguito: deliberazione n. 127/04);
  • la nota del Ministero delle attività produttive in data 29 aprile 2004, prot. n. 252840 (di seguito: nota 29 aprile 2004).

 

 

Considerato che:

 

  • con la deliberazione n. 110/04, l'Autorità ha disposto, l'applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dall'articolo 73 del Testo integrato alle imprese elencate nella nota 29 aprile 2004;
  • con la deliberazione n. 110/04, l'Autorità ha altresì disposto e pubblicato l'avvio di un procedimento per la formazione di un provvedimento, attuativo del decreto 6 febbraio 2004, di rideterminazione delle modalità applicative dei regimi tariffari agevolati di cui all'articolo 73 del Testo integrato, in relazione ai mutamenti normativi indotti dalla direttiva 2003/54/CE;
  • nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 110/04, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, è stato diffuso il documento per la consultazione 5 luglio 2004, che illustra le proposte dell'Autorità in ordine al contenuto del predetto provvedimento;
  • in particolare, il documento per la consultazione 5 luglio 2004 prevede:
  • di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, oggi attribuita alle imprese distributrici, in considerazione dell'esigenza di garantire la terzietà della stessa e di agevolare la verifica della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite dai beneficiari ai fini del calcolo della componente compensativa;
  • di mantenere il parametro Ct come riferimento per l'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa, in quanto tale parametro continua ad influenzare, almeno indirettamente, il prezzo finale dell'energia elettrica;
  • di introdurre, al fine di minimizzare l'onere per il sistema elettrico, procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che abbiano esercitato la propria qualifica di cliente idoneo e che rinuncino ad attivarsi direttamente per individuare un fornitore sul mercato libero, da affidare alla società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico);
  • hanno partecipato alla consultazione, facendo pervenire proprie osservazioni e proposte all'Autorità entro il termine del 19 luglio 2004, i principali soggetti interessati all'adozione del provvedimento, che non hanno formulato rilievi in ordine alla durata della consultazione; in particolare, hanno partecipato alla consultazione la Cassa, l'Acquirente unico, l'Associazione Italiana Consumatori Energie di Processo (di seguito: AICEP), le società Alcoa trasformazioni Srl, Eurallumina Spa, ILA Spa, Enel Spa, Energia Spa, Alfa Acciai Spa e Duferdofin Spa;
  • la consultazione non ha evidenziato l'esistenza di soggetti potenzialmente beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004, non compresi nell'elenco di cui alla nota 29 aprile 2004;
  • la Cassa, l'Acquirente unico e la società Enel Spa hanno manifestato il proprio consenso alle proposte contenute nel documento per la consultazione;
  • l'AICEP e la società Eurallumina hanno manifestato il proprio consenso alle proposte contenute nel documento per la consultazione, pur auspicando "che l'attuale meccanismo di calcolo resti invariato per non penalizzare quei beneficiari che perderebbero il differenziale rispetto alla tariffa che compensa i rischi del mercato";
  • le società Alfa Acciai Spa e Duferdofin Spa chiedono che i benefici previsti dal decreto 6 febbraio 2004 "siano estesi anche a tutti i produttori e rilaminatori di acciaio (consumatori ad alta intensità energetica e costretti a competere sul mercato internazionale) localizzati in territori insulari come la Sicilia", ciò che non è previsto dal decreto 6 febbraio 2004;
  • la società ILA Spa, "pur condividendo l'esigenza di contenere gli oneri generali gravanti sul sistema elettrico, (...) ritiene prematuro modificare in questo momento la ratio e le modalità gestionali attualmente applicate per la determinazione e corresponsione della componente compensativa", senza peraltro fornire elementi comprovanti il fatto che le proposte consultate producano conseguenze tali da alterare la portata e gli effetti del regime agevolato;
  • la società Energia Spa concorda con la proposta di porre in capo alla Cassa la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali e con il mantenimento del riferimento al parametro Ct, "opportunamente rivisitato per tener conto delle modifiche dovute all'entrata in vigore del sistema delle offerte";
  • la società Alcoa trasformazioni Spa ritiene che "le modalità di definizione della componente compensativa devono restare invariate rispetto a quelle attuali di cui all'articolo 73 del Testo integrato", sostenendo, in particolare, che:
  • "laddove applicato, il criterio di determinazione della componente compensativa sulla base del costo effettivo e non della tariffa applicabile introdurrebbe solo complicazioni gestionali senza vantaggi per la generalità dell'utenza";
  • la Cassa non offrirebbe sufficienti garanzie sul piano della riservatezza delle informazioni commerciali trattate;
  • con riferimento ai rilievi di cui alla precedente lettera a), l'articolo 73 del Testo integrato tiene in considerazione l'eventualità che i beneficiari dei regimi tariffari speciali si approvvigionino di energia elettrica sul mercato libero, commisurando la componente compensativa ai costi da questi effettivamente sostenuti, al fine di garantire il livello tariffario cui hanno diritto;
  • con riferimento ai rilievi di cui alla precedente lettera b), il personale della Cassa è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di segreto d'ufficio e professionale, nonché di riservatezza nel trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • le attuali modalità di erogazione della componente compensativa da parte delle imprese distributrici sono correlate alla tempistica dei cicli di fatturazione delle stesse, normalmente effettuati su base mensile;
  • elementi acquisiti successivamente all'adozione della deliberazione n. 127/04 consentono l'immediata attuazione del d.P.C.M. 6 febbraio 2004.

 

 

Ritenuto opportuno:

 

  • affidare alla Cassa la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione agli stessi, sopprimendo le disposizioni dell'articolo 73 del Testo integrato che prevedono il calcolo e la corresponsione della componente compensativa da parte delle imprese distributrici;
  • mantenere il parametro Ct come riferimento per l'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa, ferma restando l'opportunità di valutare, nel corso dell'anno 2005, anche altri riferimenti, alla luce dell'evoluzione delle caratteristiche del portafoglio di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
  • introdurre, a partire dall'1 gennaio 2005, procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che intendano avvalersi, ai fini dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, della propria qualifica di cliente idoneo e che rinuncino ad attivarsi direttamente per individuare un fornitore sul mercato libero, da affidare alla società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico), ciò che garantisce ai beneficiari dei regimi tariffari speciali un adeguato margine temporale per la scelta della modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica, senza conseguenze sui contratti attualmente in esecuzione;
  • prevedere che i contratti di fornitura sul mercato libero stipulati da soggetti beneficiari di regimi tariffari speciali ed attualmente in esecuzione vengano trasmessi alla Cassa ai fini del calcolo della componente compensativa;
  • prevedere che la componente compensativa non possa in ogni caso superare quella erogabile in caso di posizionamento sul mercato vincolato;
  • prevedere che i clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004, possano chiedere alla Cassa la corresponsione della componente compensativa di cui all'articolo 73 del Testo integrato con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004, e che, in tal caso, la componente compensativa di cui all'articolo 73 del Testo integrato sia loro corrisposta a far data dall'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004, secondo le modalità previste dal presente provvedimento;
  • ai fini dell'ordinata erogazione della componente compensativa, prevedere che il trasferimento alla Cassa della gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali coincida con l'inizio del bimestre settembre - ottobre 2004

 

DELIBERA

 

 

è approvato il seguente provvedimento:

 

 

Articolo 1

 

Modifiche ed integrazioni del Testo integrato

 

1.1

Al comma 1.1 del Testo integrato, è aggiunta la seguente definizione:

  • decreto 6 febbraio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 93 del 21 aprile 2004;
1.2

Il comma 54.1 del Testo integrato, è sostituito con il seguente:

54.1 Le imprese distributrici, salvo quanto disposto dal comma 54.3, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 e A8, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.

1.3 I commi 54.2 e 62.2 del Testo integrato, sono soppressi.
1.4

Il comma 72.2, lettera e), del Testo integrato, è sostituito con il seguente:

"e) fornita alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, come integrato dal decreto 6 febbraio 2004."

1.5

L'articolo 73 del Testo integrato, è sostituito con il seguente:

Articolo 73
Regimi tariffari speciali

73.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano:

  1. ai clienti finali a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali;
  2. ai clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004.

73.2 La Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei clienti finali ai regimi tariffari speciali. I clienti finali di cui al comma 73.1 e le imprese distributrici alle cui reti i medesimi sono connessi comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3.

73.3 A ciascun cliente finale di cui al comma 73.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 73.2, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:

  1. gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
  2. gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

73.4 Con riferimento al servizio di distribuzione, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:

  1. gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di distribuzione;
  2. gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1.

73.5 Con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:

  1. gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1;
  2. gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10, inclusi gli oneri di dispacciamento.

73.6 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3, gli addebiti di cui alla lettera a) del medesimo comma vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.

73.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 73.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dall'1 gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro Ct nello stesso bimestre o trimestre. Nel caso delle forniture alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995 e al decreto 6 febbraio 2004, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale o trimestrale del parametro Ct sia risultata positiva.

73.8 Al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accredita al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

73.9 I clienti finali di cui al comma 73.1 che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero comunicano all'Acquirente unico, entro il 30 settembre di ogni anno, informazioni dettagliate, corredate di ogni idonea documentazione di riscontro, in ordine alle caratteristiche della fornitura e ai previsti consumi di energia elettrica ammessa a regime tariffario agevolato, con riferimento all'anno successivo.

73.10 L'Acquirente unico predispone e avvia procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e nel rispetto dei criteri delineati nel comma 73.11.

73.11 Le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 sono configurate come aste al ribasso rispetto ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. Nell'ambito di tali procedure, l'Acquirente unico può aggregare la domanda di energia elettrica dei beneficiari dei regimi tariffari speciali. In esito a ciascuna procedura, a parità di prezzo offerto, l'Acquirente Unico identifica gli assegnatari e le quantità di riferimento oggetto di ciascun contratto sulla base di un criterio pro-rata.

 

Articolo 2

 

Disposizioni transitorie e finali

 

2.1 Le disposizioni di cui ai commi 1.2 e 1.3 del presente provvedimento si applicano con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004. I commi 73.10 e 73.11 del Testo integrato si applicano con riferimento alle forniture di energia elettrica per l'anno 2005 ai soggetti di cui al comma 73.1 del Testo integrato. Il comma 73.3 del Testo integrato, nella formulazione di cui al presente provvedimento, si applica ai clienti finali di cui al comma 73.1 del Testo integrato, con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004.
2.2 I clienti finali di cui al comma 73.1, lettera b) del Testo Integrato possono chiedere alla Cassa la corresponsione della componente compensativa di cui all'articolo 73 del Testo integrato con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria. In tal caso, la componente compensativa è calcolata, per l'anno 2004, con riferimento ai contratti attualmente in esecuzione, ed è loro corrisposta in relazione all'energia elettrica consumata dall'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004, secondo le modalità previste dal presente provvedimento. Anche le somme relative al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004 e il 31 agosto 2004, possono essere erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio;

 

 

 

 

il presente provvedimento è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità

(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di

pubblicazione;

 

 

 

il Testo integrato è pubblicato nel sito

internet dell'Autorità con le modifiche e integrazioni di cui al presente

provvedimento.

 

 

 


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