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Delibera 04 novembre 2004

Delibera/Provvedimento 191/04

Proroga dei termini per l'entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it

il giorno 5.11.04

G.U. n. 278 del 26.11.04

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 4 novembre 2004

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la delibera dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04).

 

Considerato che:

  • con la deliberazione n.126/04 l'Autorità ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
  • la delibera n.126/04 ha fissato al 1 novembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale e il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale, devono trasmettere ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo articolo 11 non esplicitamente riportate nel contratto;
  • alcuni esercenti il servizio di vendita hanno richiesto chiarimenti sul testo del Codice di condotta commerciale e segnalato l'opportunità di consentire che l'invio del documento informativo possa avvenire anche in allegato ai documenti di fatturazione;

 

Ritenuto che le esigenze di

chiarimento possano aver ritardato le operazioni di predisposizione dei nuovi

contratti e che l'opportunità di consentire l'invio del documento informativo

utilizzando anche il normale ciclo di fatturazione possa essere accolta in

quanto non ostacola lo sviluppo del mercato e non fa venir meno le tutele

predisposte per i clienti finali

 

DELIBERA

  1. di prorogare al 1 dicembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale allegato alla delibera 22 luglio 2004, n.126;
  2. di fissare al 31 gennaio 2005 il termine massimo entro cui gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11 del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale, trasmettono ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui all'art.11 non esplicitamente riportate nel contratto;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

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