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Delibera 05 novembre 2004

Delibera/Provvedimento 195/04

Avvio di procedimento per l'eventuale regolazione delle partite economiche di alcuni servizi di pubblica utilità erogati nell'anno 2004 e per l'aggiornamento delle fasce orarie per l'anno 2005

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it l'8 novembre

2004. In data 11 novembre 2004 si è provveduto a ripubblicare

la Tavola 1 allegata in quanto sono stati riscontrati errori tecnici.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA

E IL GAS

 

Nella

riunione del 5 novembre 2004

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 settembre 2003, n. 97/03 (di seguito: deliberazione n. 97/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2003, n. 126/03 (di seguito: deliberazione n. 126/03) recante avvio del procedimento per la determinazione dei prezzi all'ingrosso di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004;
  • l'Allegato A (di seguito: Testo integrato) alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 134/04 (di seguito: deliberazione n. 134/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 150/04 (di seguito: deliberazione n. 150/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 151/04 (di seguito: deliberazione n. 151/04);
  • il documento per la consultazione in data 4 giugno 2003, recante misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003);
  • il documento per la consultazione in data 1 luglio 2003, recante tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita di energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007 (di seguito: documento per la consultazione 1 luglio 2003);
  • la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) all'Autorità in data 25 luglio 2003, prot. AD/P2003000202 (di seguito: lettera 25 luglio 2003);
  • la nota dell'Autorità al Gestore della rete in data 27 ottobre 2003, prot. PB/M03/3147/gb (di seguito: nota 27 ottobre 2003);
  • la lettera del Gestore della rete all'Autorità in data 20 novembre 2003, prot. n. 15395, prot. Autorità n. 30242 del 24 novembre 2004 (di seguito: lettera 20 novembre 2003);
  • la nota dell'Autorità al Gestore della rete in data 12 ottobre 2004, prot. PB/R04/3675/cp (di seguito: nota 12 ottobre 2004);
  • la lettera del Gestore della rete all'Autorità in data 22 ottobre 2004, prot. n. P2004020607 del 22 ottobre 2004 (di seguito: lettera 22 ottobre 2004).

 

Considerato che:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90 (di seguito: provvedimento Cip n. 45/90) collocava prevalentemente le fasce F1 e F2, corrispondenti a quelle a maggior costo elettrico unitario, nelle ore piene invernali, ciò che conseguiva alla rilevazione che nei mesi invernali si concentrava il maggior prelievo di energia elettrica;
  • nei documenti per la consultazione 4 giugno 2003 e 1 luglio 2003, l'Autorità ha evidenziato la necessità di operare una nuova determinazione delle fasce orarie, in considerazione delle modifiche dei profili di prelievo degli utenti, al fine di una più corretta valorizzazione dell'energia elettrica e dei servizi di pubblica utilità in regime amministrato;
  • con la lettera 25 luglio 2003, il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 20, comma 20.1, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03;
  • con la deliberazione n. 97/03, l'Autorità, sulla base dell'anzidetta proposta del Gestore della rete e sulla scorta dei dati rilevati nel corso dei primi otto mesi dell'anno 2003, ha modificato la remunerazione per fascia oraria per il secondo semestre 2003;
  • la deliberazione n. 126/03, nell'avviare il procedimento di determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2004, ha evidenziato, tra l'altro, come l'articolazione per fasce orarie del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato non risultasse coerente con il profilo di carico del sistema elettrico italiano, riconoscendo ai produttori una bassa remunerazione in ore di alto carico effettivo e, viceversa, un'alta remunerazione in ore di basso carico effettivo;
  • con la nota 27 ottobre 2003, l'Autorità ha richiesto al Gestore della rete un aggiornamento degli stati di criticità attesi nel sistema elettrico nazionale in termini di scarsità o, in ultima istanza, di inadeguatezza dell'offerta di energia elettrica in rapporto alla domanda;
  • con la lettera 20 novembre 2003, il Gestore della rete ha ridefinito l'articolazione del profilo orario atteso del fabbisogno di energia elettrica con riferimento all'anno 2004, spostando le fasce orarie a più alta valorizzazione economica (F1 ed F2) dal periodo invernale al periodo estivo, e che tale articolazione è stata pubblicata dal Gestore della rete in data 15 dicembre 2003 sul proprio sito internet; in considerazione degli esiti delle consultazioni svolte sulla base dei documenti per la consultazione 4 giugno 2003 e 1 luglio 2003 e in coerenza con la proposta del Gestore della rete, l'Autorità ha ridefinito le fasce orarie nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al Testo integrato;
  • al fine di consentire la riprogrammazione degli apparecchi di misura presso i clienti finali, l'Autorità ha disposto che le nuove fasce orarie entrassero in vigore il 1 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 5/04;
  • la nuova articolazione delle fasce orarie è stata impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) n. 2166/2004, assistito da domanda di sospensione cautelare, e con i ricorsi n. 2029/2004 e n. 2030/2004;
  • con ordinanza n. 1150/04, il Tar Lombardia ha respinto la domanda incidentale di sospensione della predetta articolazione;
  • con sentenze n. 3201/04, n. 3197/04, e n. 3198/04, il Tar Lombardia ha annullato la nuova articolazione delle fasce orarie per vizi attinenti l'avvio del procedimento;
  • con le deliberazioni n. 134/04, n. 150/04 e n. 151/04, l'Autorità ha proposto ricorsi in appello, con contestuali istanze di sospensione avverso, rispettivamente, le sentenze del Tar Lombardia n. 3201/04, n. 3197/04 e n. 3198/04;
  • con ordinanza n. 3995/04 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'Autorità di sospensione della sentenza del Tar Lombardia n. 3201/04, rinviando all'udienza del 21 dicembre 2004 per la decisione della causa nel merito;
  • una decisione del Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità comporterebbe la necessità di adottare, con riferimento all'anno 2004 e decorrenza 1 aprile 2004, criteri forfettari per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità per i quali siano previsti corrispettivi articolati per fascia oraria, e in particolare:
    1. al servizio di scambio dell'energia elettrica, di cui alla Titolo 2 della deliberazione n. 48/04;
    2. al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al Titolo 5 della deliberazione n. 48/04;
    3. al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 del Testo integrato;
    4. al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 del testo integrato
    5. al servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, di cui al Titolo 3 del Testo integrato,
    6. al servizio di messa a disposizione di capacità produttiva a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 48/04;
  • una decisione del Consiglio di Stato sfavorevole all'Autorità, inoltre, modificherebbe retroattivamente gli effetti della disciplina della limitazione del potere di mercato di cui alla deliberazione n. 21/04.

 

Considerato che:

  • le fasce orarie, così come definite dal provvedimento Cip n. 45/90, non riflettevano più adeguatamente le intensità di carico registrate dal sistema elettrico italiano;
  • le fasce orarie, come definite dal Testo integrato, costituiscono un presidio fondamentale alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, poiché recepiscono gli stati di criticità del sistema elettrico nazionale prospettati dal Gestore della rete ed incentivano i produttori a rendere disponibile la propria capacità produttiva nel periodo di maggior richiesta;
  • con la nota 12 ottobre 2004, l'Autorità ha chiesto al Gestore della rete indicazioni in ordine all'eventuale necessità di aggiornare le fasce orarie per l'anno 2005;
  • con la lettera 22 ottobre 2004, il Gestore della rete ha inviato all'Autorità le proprie proposte di aggiornamento del profilo degli stati presunti del fabbisogno per l'anno 2005, predisposte sulla base di "specifiche riconfigurazioni localizzate per tener conto della differente disposizione delle festività infrasettimanali e dei fine settimana", nonché di "opportune rettifiche puntuali identificate a seguito di riscontri rispetto agli effettivi livelli di fabbisogno registrati nel corso del corrente anno";
  • dalle suddette proposte derivano limitate variazioni delle fasce orarie di cui al Testo integrato, ciò che preserva la stabilità e la coerenza del segnale economico sotteso alle medesime;
  • l'aggiornamento delle fasce orarie per l'anno 2005 deve essere effettuato con salvezza dei livelli di remuneratività dei servizi erogati a mezzo reti.

 

Ritenuto opportuno avviare un procedimento:

  • per l'adozione, condizionatamente all'esito sfavorevole all'Autorità dei sopra indicati giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato, con riferimento all'anno 2004 e decorrenza 1 aprile 2004, di criteri forfettari per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità sopra richiamati;
  • per la formazione di un provvedimento di aggiornamento delle fasce orarie di cui al Testo integrato per l'anno 2005, nei termini di cui all'allegata Tabella 1, ovvero, condizionatamente all'esito sfavorevole all'Autorità dei sopra indicati giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato, di conferma delle fasce orarie di cui al Testo integrato ed aggiornamento delle stesse nei termini sopra indicati

 

DELIBERA

  1. Di avviare un procedimento:
    1. per l'adozione, condizionatamente all'esito sfavorevole all'Autorità dei sopra indicati giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato, con riferimento all'anno 2004 e decorrenza 1 aprile 2004, di criteri forfettari per la rideterminazione e la regolazione delle partite economiche relative ai servizi di pubblica utilità per i quali siano previsti corrispettivi articolati per fascia oraria, e in particolare:
      • al servizio di scambio dell'energia elettrica, di cui alla Titolo 2 della deliberazione n. 48/04;
      • al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, di cui al Titolo 5 della deliberazione n. 48/04;
      • al servizio di trasmissione dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 del Testo integrato;
      • al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al Titolo 2 del testo integrato;
      • al servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, di cui al Titolo 3 del Testo integrato;
      • al servizio di messa a disposizione di capacità produttiva a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 48/04;
    2. per la formazione di un provvedimento di aggiornamento delle fasce orarie di cui al Testo integrato per l'anno 2005, nei termini di cui all'allegata Tabella 1,ovvero, condizionatamente all'esito sfavorevole all'Autorità dei sopra indicati giudizi pendenti davanti al Consiglio di Stato, di conferma delle fasce orarie di cui al Testo integrato ed aggiornamento delle stesse nei termini sopra indicati.
  2. Di designare quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione energia elettrica
  3. Di dare mandato al responsabile del procedimento di predisporre e di rendere disponibili, ai fini della formazione del provvedimento di cui al punto 1, lettera a), uno o più documenti per la consultazione.
  4. Di stabilire che i soggetti interessati possano inviare osservazioni e proposte relative allo schema riportato all'allegata Tabella 1 entro il 15 novembre 2004.
  5. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Altri documenti:
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