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Data pubblicazione: 25 marzo 2005

Delibera 24 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 49/05

Modificazione ed integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • il documento per la consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);
  • le osservazioni al documento per la consultazione pervenute all'Autorita.

Considerato che:

  • il documento per la consultazione prevedeva che il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori che si avvalgono delle modalita di ritiro di cui all'articolo 13, commi , commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 fosse al netto dei costi amministrativi (gestione della convenzione, fatturazione, compensazioni di partite fisiche ed economiche con l'Acquirente unico) e di quelli gestionali sostenuti dai gestori di rete medesimi (contratti di dispacciament o, trasmissione, ecc.), come stabiliti dall'Autorita sulla base delle proposte formulate nell'ambito della consultazione;
  • nello spunto di consultazione S.8 e stato richiesto di proporre criteri per determinare i costi amministrativi sostenuti dai gestori di rete, tenuto conto delle rilevanti differenze di carico amministrativo e delle dimensioni dei diversi gestori (numero di impianti per ciascun gestore di rete, dimensione e produzione degli impianti, effetti scala nella gestione, ecc.);
  • la maggior parte delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione da parte dei produttori, e loro associazioni rappresentative, e dei grossisti ha proposto corrispettivi proporzionali alla quantita di energia elettrica ritirata dai gestori di rete, seppure con riferimento a valori unitari molto differenziati tra loro, mentre una impresa distributrice ha proposto di riconoscere un costo annuo fisso per impianto, quantificando il relativo ammontare;
  • l'articolo 6 della deliberazione n. 34/05 prevede corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi e gestionali sostenuti, definendo, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equita, un corrispettivo fisso per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale al controvalore dell'energia ritirata;
  • nel corso del seminario esplicativo sulla deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005 presso la Fast, sono stati segnalati casi di impianti con volumi di produzione annua elevati, per i quali la proporzionalita dei corrispettivi al controvalore dell'energia ritirata comporta oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete;
  • nel corso del medesimo seminario, oltre che in esito alla consultazione, alcuni soggetti hanno proposto che i costi amministrativi e gestionali da riconoscere ai gestori di rete non siano da porre a carico dei produ ttori ma della componente tariffaria A3.

Considerato inoltre che:

  • l'aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05 si applica ai soli prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), previsti per i primi due milioni di kWh ritirati annualmente dal gestore di rete.

Ritenuto che:

  • sia opportuno prevedere un importo massimo per i corrispettivi annui di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 34/05, per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, al fine di evitare, per i produttori titolari di impianti con volumi di produzione annua elevati, oneri eccessivi rispetto ai costi dell'attivita amministrativa svolta dai gestori di rete;
  • i costi amministrativi e gestionali di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 34/05 non siano pertinenti con la componente tariffaria A3, anche perche il comma 41 della legge n. 239/04 comprende tipologie di impianto diverse dalle fonti rinnovabili e assimilate, cui la componente tariffaria A3 e riservata

 

DELIBERA

 

  1. all'articolo 6 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 6.1, sono aggiunti i seguenti commi:
    "6.2 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non puo comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.
    6.3 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non puo comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.";
  2. all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05, le parole "I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1" sono sostituite da "I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a),";
  3. il presente provvedimento si applica a decorrere dalle medesime date di cui all'articolo 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05;
  4. il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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