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Data pubblicazione: 30 marzo 2005

Delibera 29 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 53/05

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il secondo periodo di regolazione

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29-03-2005

Visti:

  • la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita persegua la finalita di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresi armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l' altro, che l'Autorita determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • con la deliberazione n. 120/01, l'Autorita ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il primo periodo di regolazione, compreso tra l'1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita di trasporto del gas naturale per il secondo periodo di regolazione;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione

 

DELIBERA

 

  1. di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita di trasporto di gas naturale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e conseguentemente di:
    1. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l'attivita di trasporto di gas naturale per il nuovo periodo di regolazione;
    3. attribuire al dott. ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nella sua posizione di direttore della Direzione Tariffe dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), la responsabilita degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita preparatoria delle decisioni conclusive;
  2. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1, delle esigenze generali di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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