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Data pubblicazione: 30 luglio 2005

Delibera 29 luglio 2005

Delibera/Provvedimento 165/05

Modificazione e integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05 e approvazione di un nuovo schema di convenzione allegato alla medesima deliberazione

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29-07-2005

Visti:

  • il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a), come modificato dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 MVA e ? 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di cons ultazione);
  • la deliberazione dell'Autorita 23 febbraio 2005, n. 34/05, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita 24 marzo 2005, n. 49/05, e dalla deliberazione dell'Autorita 6 aprile 2005, n. 64/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05).

Considerato che:

  • lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05 e stato proposto all'Autorita da Federutility, gia Federenergia, in esito al processo di consultazione avviato con il documento 20 ottobre 2004, che prevedeva "in ragione della molteplicita delle implicazioni tecniche e contrattuali, Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione Spa, sentite le principali Associazioni dei produttori, il GRTN e l'AU, puo proporre all'Autorita, ..., uno schema di convenzione di durata annuale, rinnovabile, volto a definire le modalita tecniche, economiche e contrattuali per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04";
  • nel corso del seminario di presentazione della deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005, alcune Associazioni di produttori hanno segnalato che lo schema di convenzione proposto da Federutility all'Autorita non aveva trovato un approfondito confronto tra le parti;
  • al fine di favorire il confronto tra tutte le parti interessate, gli Uffici dell'Autorita hanno costituito un gruppo di lavoro per il riesame della convenzione, coinvolgendo rappresentanti di Federutility, Enel Distribuzione Spa, principali associazioni dei produttori, GRTN e Acquirente unico (di seguito: gruppo di lavoro);
  • alcune Associazioni dei produttori hanno fatto rilevare che, ai fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di mico rogenerazione, il riferimento alla potenza nominale elettrica risulta particolarmente penalizzante per gli impianti idroelettrici, la cui capacita di generazione e rapportata alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, piu che a quella di targa dei generatori elettrici;
  • i generatori degli impianti idroelettrici di piccola taglia sono spesso sovradimensionati poiche la disponibilita della fonte idrica e spesso influenzata da fenomeni metereologici e da effetti di stagionalita delle risorse, per cui la potenza nominale installata puo anche risultare notevolmente maggiore rispetto alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua;
  • alcuni gestori di rete, oltre che alcuni produttori e loro Associazioni, hanno proposto di prevedere per gli impianti che si avvalgono della deliberazione n. 34/05, una deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, al fine di semplificare l'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto (CCT) e di evitare un doppio sistema di contabilita (CCT su base oraria; prezzo di ritiro per fasce o unico).

Ritenuto opportuno:

  • approvare un nuovo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 34/05, che tenga conto delle diverse osservazioni formulate dalle parti interessate nell'ambito del gruppo di lavoro, anche al fine di renderne piu semplice l'applicazione;
  • prevedere che, ai soli fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti di microgenerazione, la soglia pari a 1 MW sia riferita, per gli impianti idroelettrici, alla potenza nominale media annua, o potenza di concessione di derivazione d'acqua, e, per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, alla potenza nominale elettrica;
  • prevedere per gli impian ti di potenza inferiore a 10 MVA che si avvalgono delle modalita di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05, che il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto (CCT) sia calcolato applicando al totale dell'energia immessa mensilmente, un valore medio mensile pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettricanel mercato del giorno prima nella zona in cui e ubicato l'impianto (prezzo zonale nel mercato del giorno prima) e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistatanel mercato del giorno prima (PUN);
  • modificare, per lo stesso fine di cui al precedente alinea, anche l'articolo 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, relativo alla modalita di calcolo del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto per gli impianti che si avvalgono delle modalita di ritiro previste dalla deliberazione n. 34/05;
  • prevedere che il prezzo unico e indifferenziato per fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05 calcolato dall'Acquirente unico venga pubblicato anche nel sito internet dell'Acquirente unico, oltre che in quello dell'Autorita

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 34/05, e nel titolo, le parole "Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW" sono sostituite da "Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW";
    2. l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 34/05 e sostituito dal seguente: 7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03.
      All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, i corrispettivi unitari per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto sono pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui e ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, ad eccezione:
      1. degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;
      2. degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il fattore R pari a
        R = (P - 1)/4
        arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P e la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali.
      3. l'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 34/05 e sostituito dal seguente:
        8.2 Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico all'Autorita e viene pubblicato nel sito internet dell'Acquirente unico e dell'Autorita;
  2. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 35, comma 35.2.2, della deliberazione n. 168/03, le parole "il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e pari alla differenza tra i seguenti elementi" sono sostituite dalle seguenti "il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 34/05, e pari alla differenza tra i seguenti elementi";
  3. di approvare lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), a sostituzione dello schema di convenzione riportato nell'Allegato A alla deliberazione n. 34/05;
  4. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it):
    • l'articolato della deliberazione n. 34/05, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
    • lo schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 di cui al precedente punto 3;
  5. di stabilire che le modifiche ed integrazi oni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di convenzione di cui al precedente punto 3, si applichino a decorrere dalle stesse date di cui all'articolo 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Altri documenti:
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