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Data pubblicazione: 29 settembre 2005

Delibera 28 settembre 2005

Delibera/Provvedimento 202/05

Aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico. Aggiornamento per l'anno 2006 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria del commercio e d

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-09-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004).
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 22 giugno 2004, n. 96/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 133/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 5 novembre 2004, n. 195/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 5 novembre 2004, n. 196/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 16 dicembre 2004 , n. 219/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 dicembre 2004, n. 232/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 15 giugno 2005 , n. 105/05;
  • le sentenze n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del TAR per la Lombardia di annullamento in parte qua della delibera dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di tra smissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e della delibera 22 giugno 2004, n. 96/04, recante "Modalita applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del testo integrato", in seguito ai ricorsi proposti da ATENA S.p.A., AMET S.p.A., AEM Torino Distribuzione S.p.A., AMPS S.p.A., AGSM Verona S.p.A., AEM Elettrica S.p.A., AIM - Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.A., ASM Terni S.p.A e ASM Brescia S.p.A;
  • gli appelli proposti, con contestuali istanze di sospensione cautelare, dall'Autorita avverso le sentenze di cui al precedente alinea;
  • la comunicazione 29 luglio 2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorita, di rinvio dell'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonche dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi e di rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale;
  • le ordinanze n. 4043/05, n. 4045/05, n. 4044/05, n. 4042/05, n. 4040/05, n. 4041/05, n. 4039/05, n. 4038/05 e n. 4047/05 con cui il Consiglio di Stato ha accolto le istanze di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del TAR per la Lombardia.

Considerato che:

  • ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di regolazione 2004 - 2007, l'Autorita entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai serviz i di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
  • ai sensi del richiamato articolo 6 del Testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e aggiornata applicando:
    • il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
    • il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;
    • il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
    • il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

    mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e aggiornata applicando:

    • il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
    • il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
    • il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
    • il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita di trasporto su reti di trasmissione;
  • ai sensi del richiamato articolo 15 del Testo integrato la quota parte delle componenti ρ1 e ρ3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzion e, e aggiornata applicando:
    • il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
    • il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
    • il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
    • il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
    • limitatamente agli elementi ρ1(disMT),ρ1(disBT), ρ3(disMT) e ρ3(disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita del servizio;

    mentre la quota parte delle medesime componenti ρ1 e ρ3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e aggiornata applicando:

    • il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
    • il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
    • il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
  • ai sensi del richiamato articolo 21 del Testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera b), del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalita previste per la sopra richiamata componente TRAS;
  • ai sensi del ri chiamato articolo 26 del Testo integrato, la quota parte delle componenti σ1, σ2 e σ3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, e aggiornata applicando:
    • il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
    • il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;
    • il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
    • il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
    • limitatamente agli elementi σ3(disMT), e alla componente σ2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita del servizio;

    mentre la quota parte delle medesime componenti σ1, σ2 e σ3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e aggiornata applicando:

    • il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
    • il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
    • il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
    • limitatamente all'elemento σ3(tras), il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita di trasporto su reti di trasmissione;
  • i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6 di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
  • ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorita aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:
    • il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
    • il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
    • il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
  • il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat e stato fissato, per il periodo giugno 2004 - maggio 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettivita, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 1,8%;
  • il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre 2004 - I trimestre 2005 rispetto ai quattro trimestri precedenti, e stato accertato nella misura del 3,9%;
  • con proprie comunicazioni, l'Autorita ha ric hiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;
  • con proprie comunicazioni, l'Autorita ha richiesto alla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera b), nonche le informazioni relative alla rilevazione oraria dei prelievi dell'energia elettrica nell'anno 2004;
  • l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonche i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;
  • l'articolo 9, comma 9.1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalita di cui all'articolo 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorita;
  • con delibera n. 156/01, l'Autorita ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001;
  • con delibera n. 219/04 l'Autorita ha determinato i criteri e le modalita di riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorita;
  • l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorita puo aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  • l'articolo 65, comma 1, del Testo integrato, come modificato dalla deliberazione n. 219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita;
  • ai sensi dell'articolo 13 del Testo integrato, le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute ad applicare corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa massima TV2 di cui all'articolo 10 del medesimo Testo integrato;
  • le componenti tariffarie ed i parametri tariffari sono arrotondati ai sensi dell'articolo 3.7 del Testo integrato;
  • l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari avviene applicando quanto stabilito dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26, sulle componenti tariffarie e sui parametri tariffari relativi all'anno precedente arrotondati come detto al precedente alinea;
  • l'effetto cumulato degli arrotondamenti comporta un disallineamento d el gettito tariffario atteso per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/03 e dal Testo integrato;
  • il comma 42.6 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;
  • il comma 42.8 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorita e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione;
  • il comma 42.9 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;
  • il comma 42.10 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
  • con comunicazione 29 luglio 2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorita e stata rinviata la raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulle istanze di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze del TAR per la Lombardia n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, n. 963/05 e n. 3420/05;
  • ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato ciascuna impresa distributrice, entro il 15 ottobre di ciascun anno, propone all'Autorita le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intende offrire l'anno successivo.

Ritenuto che sia opportuno :

  • disporre il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2006, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari all' 1,5% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata;
  • disporre l'adeguamento della componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuita del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2006 pari a circa 90 milioni di euro;
  • disporre l'invarianza per l'anno 2006 dei costi riconosciuti, stimati pari a circa 50 milioni di euro, per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalita e dei criteri per il riconoscimento di tali costi.
  • aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della necessita di evitare il disallineamento, conseguente al suddetto effetto cumulato degli arrotondamenti, del gettito tariffario per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi dal meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge 290/03 e dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;
  • allineare le stime di energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 con il fabbisogno nazionale di energia elettrica effettivo rilevato nell'anno 2004;
  • in relazione al regime di perequazione generale per l'anno 2004, prorogare di 60 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato;
  • rendere coerente il termine per la fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa, di cui al paragrafo 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con il termine di cui al comma 42.8 del Testo integrato;
  • prorogare al 31 ottobre 2005 il termine per la proposta all'Autorita delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2006

 

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
Articolo 2
Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2006
  1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
  2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.
  3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.
  4. La componente di cui al comma 19.1 del Testo integrato, per l'anno 2006 e fissata pari 0,0259 centesimi di euro/kWh.
  5. La componente di cui al comma 20.1, lettera b), del Testo integrato, per l'anno 2006 e fissata pari a 0,0333 centesimi di euro/kWh.
Articolo 3
Aggiornamento delle componenti tari ffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2006
  1. La tabella 13 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.
  2. Le tabelle 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono confermate per l'anno 2006.
Articolo 4
Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2006
  1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento.
Articolo 5
Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica per l'anno 2006
  1. La tabella 25 dell'allegato n. 1 del Testo integrato e sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento.
Articolo 6
Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuita del servizio per l'anno 2006
  1. I valori della componente tariffaria UC6 per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.
Articolo 7
Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2006
  1. I contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del Decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 172, del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 2004, n. 232/04, sono ridotti dell'1,7%, a valere dall'1 gennaio 2006.
Articolo 8
Proroga dei termini in materia di perequazione generale per l'anno 2004 e di proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006
  1. Ai fini della definizione e liquidazione degli ammontari di perequazione generale per l'anno 2004, i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato sono prorogati di 60 giorni.
  2. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006, il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato e prorogato al 31 ottobre 2005.
Articolo 9
Modifica dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04
  1. Il paragrafo 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 22 giugno 2004, n. 96/04 e sostituito dal seguente:
    "5.8 Entro il termine di cui al comma 42.8 del Testo Integrato l'Autorita fissa il valore definitivo del fattore di correzione Csa"
Articolo 10
Disposizioni finali
  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore l'1 gennaio 2006.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.
  3. Il presente provvedimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).
  4. L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 e l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorita.
Altri documenti:
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