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Data pubblicazione: 13 dicembre 2005

Delibera 13 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 269/05

Disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero e per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13-12-2005

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), ed in particolare gli articoli 5 e 6;
  • la legge 14 novembre 1995 n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
  • la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonche delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
    1. l'articolo 1, comma 3, lettera f), secondo cui fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi e promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita del sistema economico del Paese;
    2. l'articolo 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 13 dicembre 2005 recante modalita e condizioni delle importa zioni di energia elettrica per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005), trasmesso all'Autorita in data 13 dicembre 2005, prot. Autorita n. 29369, in pari data;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 13 dicembre 2005 recante direttive alla societa Acqurente Unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006, trasmesso all'Autorita in data 13 dicembre 2005, prot. Autorita n. 29368, in pari data;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 ottobre 1999, n. 162/99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 9 dicembre 2005, n. 257/05 recante parere della medesima Autorita al Ministro delle Attivita Produttive sullo schema di decreto circa le modalita e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
  • il documento per la consultazione dell'Autorita pubblicato in data 11 marzo 2005 recante considerazioni in merito ai principali aspetti dello schema attuato in Italia per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2005, nonche alcuni possibili orientamenti applicativi del regolamento n. 1228/2003 per gli anni successivi (di seguito: documento per la consultazione 11 marzo 2005);
  • il documento per la consultazione dell'Autorita pubblicato in data 3 agosto 2005 concernente procedure di assegnazione della capacita di trasporto per gli scambi trasf rontalieri di energia elettrica per il 2006 indicante, in particolare, gli orientamenti e le valutazioni preliminari della medesima Autorita con riferimento al contesto italiano circa l'attuazione, per l'anno 2006, delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n?1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 3 agosto 2005);
  • le conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze (forum degli organismi di regolazione europei dell'energia elettrica);
  • la lettera della Comunita Europea - Direzione generale dell'energia e dei trasporti- trasmessa all'Autorita in data 19 settembre 2005 in risposta al documento per la consultazione 3 agosto 2005, protocollo Autorita n. 21910;
  • la lettera dell'Autorita alla Commission de Regulation de l'energie in data 30 novembre 2005 prot. n. AO/R05/4995 avente oggetto "Capacity reservation for the execution of French-Italian long-term supply contract" (di seguito: nota 30 novembre 2005);
  • la decisione della Commission de regulation de l'energie (autorita di regolamentazione della Francia) in data 1 dicembre 2005 pubblicata sul sito internet del medesimo organismo in data 6 dicembre 2005, riguardante "[....] la mise en oeuvre des programmes de travail denommes < feuilles de route concernant les procedures d'allocation de capacites d'interconnexion en 2006 et la prise en compte de l'arret de la CJCE C-17/03 du 7.06.05. ".

Considerato che:

  • il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
    1. all'articolo 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita totale di trasmissione e del margine di affidabilita della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita nazionali di regolazione;
    2. all'articolo 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
    3. all'articolo 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacita di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilita della capacita assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunita o meno di modificare le tariffe;
    4. all'articolo 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
  • nell'anno 2005, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, nonche in aderenza alle determinazioni assunte dal Ministro delle Attivita Produttive per quanto di competenza, l'Autorita ha adottato, tra l'altro, disposizioni per:
    1. la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione mediante un metodo di asta implicita basato sull'utilizzo del metodo di gestione delle congestioni nel mercato del giorno in uso per la gestione delle congestioni tra le zone del mercato elettrico nazionale;
    2. l'assegnazione di diritti di importazione di energia elettrica sulla base di criteri di economicita, proporzionalita delle quantita richieste, e sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche di gradualita di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti, in un'ottica evolutiva di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento n.1228/2003;
  • il metodo di assegnazione di cui alla lettera b) del precedente alinea e stato attuato con riferimento al solo 50% della capacita di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e i Paesi ad essa confinanti, una volta dedotta la capacita di trasporto necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di seguito: contratti pluriennali);
  • in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di diritti di importazione, la medesima e stata attuata tramite l'assegnazione di strumenti di copertura dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere su ciascuna frontiera elettrica (di seguito: coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo)
  • nel documento per la consultazione 3 agosto 2004, l'Autorita, ha indicato i propri orientamenti per l'attuazione delle citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003 al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    1. effettuazione di procedure congiunte (possibilmente coordinate, almeno con riferimento alle frontiere con Francia e Austria) per l'assegnazione di capacita di trasporto sulla rete di interconnessione che consentano il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza;
    2. efficiente utilizzazione della capacita di trasporto con possibilita di messa a disposizione della capacita assegnata, ma non utilizzata dai soggetti assegnatari;
    3. introduzione di elementi tesi ad incrementare la flessibilita per gli operatori anche alla luce del fatto che, date le condizioni di mercato dell'energia elettrica in ambito europeo, viene meno, in alcune ore (in partic olare nelle ore notturne), la convenienza all'utilizzo esclusivamenteunidirezionale in importazione della capacita di interconnessione;
    4. compatibilita delle procedure di assegnazione con il regolamento n. 1228/2003 e, nel contempo, con le legislazioni vigenti in ambito nazionale degli Stati membri, tenendo in considerazione gli interessi dei soggetti coinvolti;
    5. adozione di misure tese alla riduzione del rischio di esercizio di potere di mercato con potenziali effetti negativi sugli esiti dell'assegnazione della capacita di trasporto;
    6. attuazione di procedure gestibili in maniera congiunta da differenti gestori di rete pur in assenza di procedure codificate di accoppiamento tra i diversi sistemi di mercato;
  • in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente alinea, l'Autorita ha indicato quali procedure possibili per l'attuazione nell'anno 2006 delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1228/2003:
    1. una procedura di assegnazione della capacita di trasporto sulla rete di interconnessione tramite asta esplicita al fine del raggiungimento del primario obiettivo di attuare procedure di assegnazioni congiunte con i paesi confinanti che attuano la predetta metodologia;
    2. in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera, l'evoluzione del metodo attuato nel corso dell'anno 2005 mediante l'introduzione di procedure concorsuali anche per l'assegnazione delle coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo;
  • in esito al citato processo per la consultazione e stato rilevato un quasi totale consenso circa la continuazione, per l'anno 2006, del metodo gia attuato nel corso dell'anno 2005, reputando di capitale importanza l'economicita degli approvvigionamenti, pur nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di scambi transfrontalieri di ene rgia elettrica;
  • verifiche svolte dall'Autorita con gli uffici della Commission de regulation de l'energie (autorita di regolamentazione della Francia) e con gli uffici di E-Control GmbH (autorita di regolamentazione dell'Austria) hanno evidenziato l'impossibilita per l'Autorita di addivenire all'attuazione di procedure congiunte sulle frontiere elettriche mediante l'applicazione di metodi di gestione delle congestioni basati su aste implicite che prevedano, tra l'altro, un utilizzo coordinato degli esistenti mercati organizzati;
  • gli uffici della Commissione europea hanno piu volte indicato quale soluzione a tendere per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, nonche al fine della promozione del mercato interno dell'energia elettrica (IEM - internal electricity market), l'adozione di metodi per la gestione delle congestioni basati sull'interazione di mercati elettrici organizzati (che utilizzano metodi di asta implicita); e che, nelle conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze e stato sottolineato che, nonostante la validita dei singoli approcci assunti su base regionale per l'attuazione del citato regolamento per l'anno 2005, e necessario che i singoli processi evolvano in maniera convergente verso l'integrazione del mercato interno dell'energia elettrica;
  • il decreto 13 dicembre 2005 prevede, tra l'altro, che:
    1. l'utilizzo della capacita di trasporto sulla rete di interconnessione sia determinato sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita, in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso;
    2. l'assegnazione di diritti di importazione sulla capacita di trasp orto sia effettuata salvaguardando l'economicita delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;
  • inoltre, il decreto 13 dicembre 2005 prevede, coerentemente con quanto indicato dall'Autorita nella nota 30 novembre 2005 circa l'assoluta marginalita dell'energia elettrica importata in esecuzione del contratto pluriennale italo-francese sull'assetto concorrenziale del mercato rilevante italiano, anche per l'anno 2006:
    1. il mantenimento della riserva di capacita di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali;
    2. l'attribuzione di quote di capacita di trasporto per le forniture alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta del Vaticano;
    3. la destinazione di quote di capacita di trasporto per il reingresso dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera.

Ritenuto che sia opportuno:

  • in forza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 13 dicembre 2005, alle osservazioni in esito al processo per la consultazione, nonche alle conclusioni del dodicesimo Forum di Firenze, prevedendo che:
    1. le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima (utilizzo di un mercato organizzato);
    2. le coperture dal rischio tra i differenziali di prezzo siano assegnate mediante procedure concorsuali, promuovendo la pluralita di soggetti assegnatari;
    3. i proventi del le predette procedure siano utilizzati in parte per garantirel'effettiva disponibilita della capacita di trasporto, nonche, per la restante parte, per la riduzione equivalente dei corrispettivi di accesso alla rete di interconnessione per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale

 

DELIBERA

 

  1. di approvare le disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero e per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle Attivita Produttive, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia ed alla societa Terna - Rete elettrica nazionale Spa;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.