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Data pubblicazione: 27 dicembre 2005

Delibera 21 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 285/05

Proroga dei termini di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04, in materia di perequazione generale per l'anno 2004

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21-12-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 settembre 2005 n. 202/05, ed in particolare l'articolo 8 (di seguito: deliberazione n. 202/05);
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) protocollo n. 002063 del 13 dicembre 2005, ricevuta dall'Autorita in data 15 dicembre 2005 Protocollo Autorita n. 29618 (di seguito: comunicazione 13 dicembre).

Considerato che:

  • ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione dei saldi di perequazione per ciascuna impresa distributrice e per ciascun meccanismo di perequazione; e che ai sensi del combinato disposto dei commi comma 42.9 e 42.10 del Testo integrato, e dell'articolo 8 della deliberazione n. 202/05, relativame nte ai procedimenti per l'anno 2004:
    • ciascuna impresa distributrice provvede a versare le somme quantificate dalla Cassa entro il 30 dicembre 2005;
    • la Cassa provvede alla liquidazione dei saldi di perequazione entro il 30 gennaio 2006;
  • con la comunicazione 13 dicembre 2005, la Cassa ha segnalato all'Autorita che:
    1. ai fini della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, non risultano disponibili tutte le informazioni necessarie a completare i relativi conteggi, in particolare, quelle relative alle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato, determinate dall'Acquirente unico;
    2. oltre a quanto indicato alla precedente lettera a), ad una prima analisi, i risultati dei conteggi effettuati, relativi a tutti i meccanismi di perequazione generale per l'anno 2004, palesano incongruenze riconducibili prevalentemente alla errata o incompleta compilazione delle schede di raccolta dati inviate da diverse imprese distributrici;
    3. alcune imprese distributrici hanno omesso di inviare i dati necessari ai fini dei conteggi di cui sopra;
  • nel sistema di perequazione generale, i risultati dei conteggi relativi a ciascuna impresa distributrice influenzano, direttamente o indirettamente, quelli relativi alle altre imprese;
  • quanto sopra evidenzia l'esigenza di un'integrazione delle istruttorie, mediante richieste di approfondimenti ed ulteriori informazioni, con la conseguente sospensione, sino alla loro acquisizione da parte della Cassa, di tutti i procedimenti individuali finalizzati alla quantificazione e liquidazione dei saldi di perequazione.

Ritenuto che:

  • l'ampiezza delle ulteriori verifiche necessarie, nonche il grado di complessita delle stesse, anche in considerazione dell'esigenza di accertare eventuali responsabilita degli esercenti per omissioni o inadempienze nell'ambito dei predetti procedimenti, renda opportuno prorogare i termini di cui ai citati commi 42.9 e 42.10 del Testo integrato

DELIBERA

  1. di prorogare i termini di cui ai commi 42.9 e 42.10 del Testo integrato, in relazione alla perequazione generale per l'anno 2004, rispettivamente all'1 marzo 2006 e al 31 marzo 2006;
  2. di notificare la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data di pubblicazione.

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