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Data pubblicazione: 08 febbraio 2008

Delibera 08 febbraio 2008

ARG/elt 13/08

Disposizioni urgenti per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, in attuazione dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 e 8 febbraio 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 febbraio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 8 febbraio 2008);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 3/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/08);
  • il regolamento della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) recante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: il Regolamento);
  • la nota del Direttore della Direzione Mercati del 7 febbraio 2008, protocollo n. 3462 (di seguito: nota del 7 febbraio 2008).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, le tempistiche per la definizione delle relative procedure concorsuali in sede di prima applicazione;
  • l'Acquirente Unico ha definito e pubblicato sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione n. 337/07 e sulla base delle modifiche previste dalla deliberazione ARG/elt 3/08, il Regolamento nonché i dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia trasmessi dagli esercenti la salvaguardia che, nella fase transitoria precedente alle procedure concorsuali, erogano il servizio (di seguito: esercenti la salvaguardia nel transitorio);
  • sulla base dei dati pubblicati dall'Acquirente unico molti operatori hanno segnalato alcune difficoltà a svolgere con efficacia le attività connesse con l'espletamento del servizio di salvaguardia a partire dall'1 aprile 2008 qualora risultassero assegnatari, visto l'elevato numero di clienti ancora serviti in salvaguardia nelle diverse aree territoriali;
  • le difficoltà di cui al precedente alinea sono sostanzialmente legate alla gestione del trasferimento di un elevato numero dei punti di prelievo, nonché alla gestione delle banche dati relative ai medesimi punti, compresi i dati identificativi dei clienti necessari per la fatturazione; e che tali difficoltà potrebbero essere superate se il periodo che intercorre dal trasferimento delle citate banche dati alla data in cui l'operatore dovrebbe diventare attivo in qualità di nuovo esercente la salvaguardia abbia adeguata durata;
  • con nota del 7 febbraio 2008 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha rappresentato alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico le difficoltà di cui ai precedenti punti, segnalando l'opportunità di valutare uno spostamento del termine relativo all'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia previsto dal decreto ministeriale 23 novembre 2007 dall'1 aprile 2008 all'1 maggio 2008;
  • con decreto ministeriale 8 febbraio 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto il differimento all'1 maggio 2008 della decorrenza dell'inizio del servizio di salvaguardia aderendo alla segnalazione di cui al precedente alinea;
  • il differimento all'1 maggio 2008 della decorrenza dell'inizio del servizio di salvaguardia può avere delle conseguenze sulle valutazioni degli operatori e delle conseguenti offerte.

Considerato, inoltre, che:

  • l'articolo 8 della deliberazione n. 337/07 stabilisce i requisisti dei partecipanti alle procedure concorsuali e che tali requisiti sono stati esplicitati anche nel Regolamento dell'Acquirente Unico;
  • sono state rappresentate richieste specifiche di alcuni operatori intenzionati a partecipare sotto forma di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito: RTI);
  • l'articolo 10 della deliberazione n. 337/07 definisce, tra l'altro, i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo senza esplicitare la modalità di applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2007 nel caso di punti di prelievo trattati monorari, tipici della bassa tensione.

Ritenuto che:

  • sia necessario differire le tempistiche previste per la presentazione delle offerte di partecipazione alle procedure concorsuali, al fine di consentire agli operatori di effettuare le opportune valutazioni a seguito del cambiamento del periodo di erogazione del servizio;
  • a seguito del differimento di cui al precedente alinea, sia opportuno modificare la deliberazione n. 337/07 al fine di consentire la più ampia partecipazione alle procedure medesime, prevedendo in particolare di:
    1. modificare il requisito relativo alla garanzia di solidità patrimoniale e finanziaria, al fine di garantire l'equivalenza nel giudizio di rating fornita dai primari organismi internazionali;
    2. integrare i requisiti dei partecipanti alle procedure concorsuali, definendo le modalità di ammissione nei casi di partecipazione di RTI;
    3. definire i criteri di applicazione dei corrispettivi differenziati per fascia oraria per i punti di prelievo trattati monorari.
  • sia necessario, sulla base delle modifiche di cui al precedente punto, modificare il Regolamento, prevedendo che l'Acquirente unico provveda sollecitamente a pubblicarne la versione modificata al fine di:
    1. ridefinire le scadenze per la presentazione delle offerte in sede di prima applicazione e stabilire le modalità di ripresentazione delle medesime per i soggetti che le avessero già depositate presso l'Acquirente unico;
    2. modificare le parti del Regolamento al fine di renderle coerenti al cambiamento dei requisiti sopra evidenziati, senza prevederne un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità;
    3. prevedere, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, che l'esercente la salvaguardia, qualora dia mandato a più utenti del dispacciamento, indichi i criteri di attribuzione dei punti di prelievo serviti dall'esercente a ciascun contratto di dispacciamento.

Ritenuto, infine, opportuno:

  • prevedere che vengano definite, con successivo provvedimento, le informazioni necessarie al fine della fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia stabilendo che la comunicazione della banca dati relativa ai clienti finali sia effettuata da ciascun esercente la salvaguardia nel transitorio al nuovo esercente, nonché alle imprese distributrici responsabili dello switching entro i primi giorni del mese di marzo e che l'esercente la salvaguardia transitorio provveda altresì all'aggiornamento dei dati comunicati al termine del mese di marzo in ragione delle modifiche risultanti da eventuali variazioni intervenute in questo periodo transitorio

DELIBERA

  1. 1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 prevedendo che:
    1. al comma 8.1, lettera a) prima delle parole "società consortili" siano inserite le parole "raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), purché tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo,"
    2. il comma 8.1, lettera d) sia sostituito dal seguente testo:
      "d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura fornito da primari organismi internazionali pari ad almeno Baa3 (Moody's Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)
      ovvero
      qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante
      ovvero
      qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto della società non avente il requisito";
    3. dopo il comma 10.8, è inserito il seguente comma:
      "10.9 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 10.8, per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono.";
    4. la lettera c) del comma 12.3, è sostituita dal seguente testo:
      "c) il termine per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali è fissato al 18 febbraio 2008;";
    5. la lettera d) del comma 12.3 è sostituito dal seguente testo:
      "d) entro il 28 febbraio 2008 l'Acquirente unico individua l'esercente la salvaguardia con le medesime modalità di cui al comma 6.6."
    6. al comma 12.4 le parole "1 aprile 2008" sono sostituite con le parole "1 maggio 2008";
  2. di prevedere che l'esercente la salvaguardia, qualora dia mandato a più utenti del dispacciamento, indichi i criteri di attribuzione dei punti di prelievo serviti dall'esercente a ciascun contratto di dispacciamento;
  3. di prevedere che i soggetti che hanno già presentato le offerte entro i termini previsti dal Regolamento possano ritirarle e ripresentare le istanze ex novo;
  4. di prevedere che l'Acquirente unico provveda alla modifica del Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, per recepire le previsioni di cui al presente provvedimento;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 337/07, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Il Presidente: Alessandro Ortis


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