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Data pubblicazione: 27 febbraio 2008

Delibera 22 febbraio 2008

ARG/gas 19/08

Approvazione di proposte tariffarie, rettifiche e determinazione di tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, nonché richieste di informazioni ad alcune imprese di distribuzione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 20 gennaio 2006, n. 08/06 (di seguito: deliberazione n. 08/06);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 4 giugno 2007, n. 125/07 (di seguito: deliberazione n. 125/07);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 15 ottobre 2007, n. 260/07 (di seguito: deliberazione n. 260/07).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 258/06 sono state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 presentate dalle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA;
  • con note in data 27 aprile 2007 (protocollo Autorità 11236) e 31 maggio 2007 (protocollo Autorità 13504) la società GAS NATURAL ITALIA SPA, in qualità di società capogruppo ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che per le società di cui al precedente punto, nonché per le società AGRAGAS SPA, GAS SPA, NORMANNAGAS SPA, SMEDIGAS SPA e SCM SRL, i dati economici trasmessi all'Autorità per il calcolo delle tariffe 2005-2006 erano errati a causa di un malfunzionamento nella formula utilizzata per la ripartizione dei nuovi investimenti tra le diverse categorie di cespiti; e che, verificata la correttezza di tale indicazione:
    • con deliberazione n. 125/07, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie presentate dalle società AGRAGAS SPA, GAS SPA, NORMANNAGAS SPA, SMEDIGAS SPA e SCM SRL, nei termini sopra rettificati;
    • con nota in data 29 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 002309), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA i nuovi valori tariffari rettificati per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, valori che sono stati confermati dalle medesime con nota in pari data;
  • con nota del 30 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 002414) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA e DGN SRL di aver pubblicato in pari data, sul sito internet dell'Autorità, le rispettive proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, formulate sulla base dei dati da queste trasmessi, con l'unica esclusione delle proposte della società DGN SRL relative all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE;
  • in seguito a tale comunicazione:
    • le società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA hanno confermato le proposte nei termini pubblicati;
    • la società DGN SRL, ha confermato le proposte tariffarie per l'ambito di PINEROLO ** GAS NATURALE mentre, con riferimento all'ambito di SETTIMO TORINESE ** GAS NATURALE, ha comunicato, con nota in data 8 febbraio 2008, di dover apportare delle modifiche ai dati tariffari tali da rendere le proposte pubblicate non compatibili con la realtà aziendale; gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;
  • il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2007-2008, è riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04, all'anno termico ottobre 2005 - settembre 2006, ed è pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuità con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04 prevede nel caso avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto;
  • con nota del 27 giugno 2007 (protocollo Autorità 015737) la società METANODOTTO ALPINO SRL ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relativa all'anno termico 2007-2008, che evidenziava riclassificazioni di alcune infrastrutture di distribuzione precedentemente gestite dalla società METANALPI VALSUSA SRL; e che detta riclassificazione ha trovato conferma nei dati trasmessi da quest'ultima società ai fini del calcolo delle proprie proposte tariffarie, ai sensi della deliberazione n. 170/04;
  • poiché il vincolo sui ricavi previsto nella proposta tariffaria presentata dalla società METANODOTTO ALPINO SRL evidenziava valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato articolo 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/04 avrebbe determinato, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle località di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento, gli Uffici dell'Autorità, con nota in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3070/tdm), hanno invitato le due società a concordare una ripartizione dei dati di costo, precisando che, in difetto, avrebbero proposto all'Autorità di ripartire i ricavi sulla base dei dati disponibili;
  • con deliberazione n. 205/07, l'Autorità, preso atto della mancata conclusione del predetto accordo, ha in via provvisoria riproporzionato i vincoli riconosciuti per l'attività di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili, determinando i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto per l'anno termico 2007-2008, e invitando altresì le società a provvedere alla conclusione del citato accordo;
  • tuttavia, anche in seguito ad ulteriore sollecito degli Uffici dell'Autorità, avvenuto con nota del 3 agosto 2007 (protocollo Autorità EF/M07/3560/lj), né la società METANODOTTI ALPINO SRL, né la società METANALPI VALSUSA SRL hanno comunicato tale accordo, né ulteriori elementi comunque rilevanti ai fini della ripartizione dei vincoli dei ricavi di distribuzione e trasporto;
  • in particolare, la società METANALPI VALSUSA SRL, con nota del 22 agosto 2007 (protocollo Autorità 22441) ha presentato nuovi valori per le località Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, che disconoscono le riclassificazioni indicate nei dati trasmessi dalla medesima società, nonché nei dati comunicati dalla società METANODOTTO ALPINO SRL; e che tuttavia la società METANALPI VALSUSA SRL non ha fornito alcun idoneo elemento a giustificare tali nuovi valori;
  • conseguentemente, con deliberazione n. 260/07, l'Autorità ha confermato la ripartizione dei ricavi riconosciuti per l'attività di trasporto e distribuzione, di cui alla deliberazione n. 205/07, e determinato in via definitiva le tariffe di trasporto della società METANODOTTO ALPINO SRL per l'anno termico 2007-2008; e che sulla base di tale ripartizione dei ricavi riconosciuti devono essere determinate anche le tariffe di distribuzione della società METANALPI VALSUSA SRL per il medesimo anno termico.

Considerato inoltre che:

  • con nota del 14 novembre 2007 (protocollo Autorità 030586) la società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
    • ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che, con riferimento alla località San Demetrio ne' Vestini (AQ), il valore della lunghezza di rete, utilizzato per il calcolo delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003/2004, e comunicato all'Autorità dal COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ), precedente esercente il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune medesimo, era errato;
    • ha richiesto la rettifica del valore del vincolo sui ricavi di distribuzione e delle conseguenti tariffe di distribuzione a partire dall'anno termico 2004/2005;
  • i dati presentati dalle società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO non sono adeguatamente supportati da evidenze tecniche che diano riscontro dei nuovi valori di lunghezza di rete comunicati, e richiedono pertanto ulteriori approfondimenti;
  • con nota in data 18 luglio 2007 (protocollo Autorità 019220) la società GENIA SPA:
    • ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che i dati patrimoniali trasmessi e utilizzati per il calcolo delle proposte tariffarie 2006-2007, approvate con deliberazione n. 258/06, erano errati;
    • ha dichiarato di voler rinunciare alla maggiore determinazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007 derivante dall'applicazione del nuovo valore di vincolo sui ricavi di distribuzione risultante, richiedendo che quest'ultimo valore sia però considerato ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008;
  • con nota in data 1 agosto 2007 (protocollo Autorità 21299) la società DGN SRL, con specifico riferimento all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE:
    • ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che i dati patrimoniali trasmessi dalla società AMA ROZZANO SPA, precedente esercente il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune di Rozzano (MI), utilizzati per il calcolo delle proposte tariffarie riferite agli anni termici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e approvate con deliberazioni n. 08/06, per l'anno termico 2004/2005 e n. 258/06 per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, erano errati;
    • ha dichiarato di voler rinunciare alla maggiore determinazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 derivante dall'applicazione del nuovo valore di vincolo sui ricavi di distribuzione risultante, richiedendo che quest'ultimo valore sia però considerato ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008;
  • con nota in data 4 luglio 2007 (protocollo Autorità 017108) la società COGESER DISTRIBUZIONE SRL:
  • ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che i dati patrimoniali trasmessi e utilizzati per il calcolo delle proposte tariffarie riferite agli anni termici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e approvate con deliberazioni n. 08/06, per l'anno termico 2004/2005 e n. 258/06 per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, erano errati;
  • ha richiesto che sulla base dei predetti valori siano rettificate le tariffe approvate per i predetti anni temici, e siano approvate le tariffe per l'anno termico 2007-2008;
  • l'articolo 5, comma 5.3.1, della deliberazione n. 170/04 prevede che le proposte tariffarie devono essere corredate, tra l'altro, dal prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente;
  • gli elementi forniti dalle società GENIA SPA,DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE), e COGESER DISTRIBUZIONE SRL nelle note sopra richiamate, oltre a non essere corredate dalle prescritte dichiarazioni di riconciliazione relative agli incrementi patrimoniali, non risultano adeguatamente supportate da evidenze analitiche che diano riscontro dei valori patrimoniali comunicati; e che la lacunosità delle informazioni trasmesse richiede ulteriori approfondimenti.

Ritenuto che sia necessario:

  • approvare, in coerenza con l'ultima approvazione tariffaria avvenuta con deliberazione n. 125/07 ed in coerenza con i nuovi valori tariffari presentati, le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA, secondo quanto indicato nella Tabella 1;
  • approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie delle società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA e DGN SRL, ad esclusione delle proposte relative all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE;
  • determinare le tariffe per l'anno termico 2007-2008 della società METANALPI VALSUSA SRL in coerenza con i criteri di ripartizione posti a base della deliberazione n. 260/07, secondo quanto indicato nella Tabella 2, fatta salva ogni successiva verifica su eventuali profili di responsabilità della società in ordine alle informazioni rese con la sopra citata nota in data 22 agosto 2007.

Ritenuto inoltre necessario:

  • che le istanze di rettifica dei vincoli sui ricavi di distribuzione presentate dalle società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, GENIA SPA, DGN SRL e COGESER DISTRIBUZIONE SRL, contraddicendo precedenti dichiarazioni certificate da altri soggetti o dal medesimo soggetto, siano accompagnate, a seconda dei casi, da perizie sulle reti di distribuzione o da apposita certificazione;
  • richiedere alla società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con riferimento al COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ), i seguenti elementi informativi, accompagnati da certificazione asseverata da perizia indipendente, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con la propria istanza di rettifica sopra richiamata:
    • "stato di consistenza", riferito all'anno termico 2003-2004, comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale;
    • evidenza delle caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovranno essere indicate la lunghezza e l'anno di posa;
  • richiedere alle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE) e COGESER DISTRIBUZIONE SRL i seguenti elementi informativi, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con le rispettive istanze sopra richiamate:
    • informazioni puntuali relative agli investimenti, ai contributi e alle dismissioni dichiarate, l'indicazione delle poste nelle quali sono stati iscritti nel bilancio di esercizio, nonché, relativamente agli investimenti, i documenti contabili che individuino il loro valore e l'avvenuto pagamento e gli eventuali criteri di allocazione in caso di costi condivisi;
    • la dichiarazione di riconciliazione, di cui all'articolo 5, comma 5.3.1, della deliberazione n. 170/04, certificata dal medesimo soggetto preposto alla certificazione del bilancio o dei conti annuali separati di cui alla deliberazione n. 311/01; per i soggetti che non certificano il bilancio o che non sono tenuti alla redazione dei predetti conti annuali separati, la suddetta certificazione dovrà essere rilasciata dal soggetto preposto al controllo contabile della società;
  • nelle more delle predette verifiche, determinare in via provvisoria le tariffe per l'anno termico 2007-2008 delle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE) e COGESER DISTRIBUZIONE SRL, secondo quanto indicato nella Tabella 2

DELIBERA

  1. di approvare le rettifiche delle tariffe per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA, secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie delle società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA e DGN SRL, ad esclusione dell'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE;
  3. di determinare le tariffe per l'anno termico 2007-2008 della società METANALPI VALSUSA SRL secondo quanto indicato nella Tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  4. di determinare, in via provvisoria, le tariffe per l'anno termico 2007-2008 delle società GENIA SPA, DGN SRL, limitatamente all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE, e COGESER DISTRIBUZIONE SRL, secondo quanto indicato nella Tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  5. di richiedere alla società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con riferimento al COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ), i seguenti elementi informativi, accompagnati da certificazione asseverata da perizia indipendente, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con la propria istanza di rettifica sopra richiamata:
    • "stato di consistenza", riferito all'anno termico 2003-2004, comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale;
    • evidenza delle caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovranno essere indicate la lunghezza e l'anno di posa;
  6. di richiedere alle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 - ROZZANO**GAS NATURALE) e COGESER DISTRIBUZIONE SRL i seguenti elementi informativi, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con le rispettive istanze sopra richiamate:
    1. informazioni puntuali relative agli investimenti, ai contributi e alle dismissioni dichiarate rispettivamente con note del 18 luglio 2007 (protocollo Autorità 019220), 1 agosto 2007 (protocollo Autorità 21299) e 4 luglio 2007 (protocollo Autorità 017108), l'indicazione delle poste nelle quali sono stati iscritti nel bilancio di esercizio, nonché, relativamente agli investimenti, i documenti contabili che individuino il loro valore e l'avvenuto pagamento e gli eventuali criteri di allocazione in caso di costi condivisi;
    2. la dichiarazione di riconciliazione, certificata dal medesimo soggetto preposto alla certificazione del bilancio o dei conti annuali separati di cui alla deliberazione n. 311/01; per i soggetti che non certificano il bilancio o che non sono tenuti alla redazione dei predetti conti annuali separati, la suddetta certificazione dovrà essere rilasciata dal soggetto preposto al controllo contabile della società;
  7. di prevedere che gli elementi informativi richiesti ai sensi dei precedenti punti 5 e 6 siano trasmessi entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento e, in caso di mancata trasmissione dei suddetti elementi entro la scadenza prevista, di ritenere definitive le tariffe così come determinate al precedente punto 4.;
  8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito riportati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
    • BELLINZAGO LOMBARDO (MI)
    • INZAGO (MI)
    • MELZO (MI)
    • PIOLTELLO (MI)
    • ROZZANO (MI)
    • SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)
    • SAN GIULIANO MILANESE (MI)
    • TRUCCAZZANO (MI)
    • VIGNATE (MI)
  9. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
  10. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società GENIA SPA, DGN SRL, COGESER DISTRIBUZIONE SRL e CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

22 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: