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Data pubblicazione: 11 marzo 2008

Delibera 10 marzo 2008

ARG/gas 27/08

Differimento dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 marzo 2008

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300;
  • la legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: legge n. 31/08), di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento la deliberazione n. 40/04 ha fissato l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati o modificati a partire dall'1 aprile 2008;
  • con la deliberazione n. 192/05 l'Autorità ha istituito un Gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione (di seguito: Gruppo di lavoro);
  • il regolamento attribuisce un ruolo fondamentale ai Comuni nello svolgimento delle verifiche dirette sulla sicurezza degli impianti di utenza sottoposti ad accertamento documentale da parte del distributore di gas;
  • la legge n. 31/08, all'articolo 29 bis, ha differito al 31 marzo 2008 il periodo di validità della delega conferita dal Parlamento ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la revisione della legge sulla sicurezza degli impianti e sulla predisposizione di un nuovo sistema di verifiche di sicurezza;
  • l'analisi dei dati relativi all'attuazione della deliberazione n. 40/04 nell'anno termico 2006-2007, trasmessi dai distributori all'Autorità, evidenzia ancora una significativa disomogeneità tra gli esercenti relativamente al numero di accertamenti impediti e di accertamenti negativi attribuibile al non completo assestamento a regime del regolamento;
  • il 4 marzo 2008 si è svolta una riunione del Gruppo di lavoro nella quale è emerso che:
    1. le modificazioni alla deliberazione n. 40/04 introdotte dall'Autorità ed entrate in vigore, a regime, a partire dall'1 aprile 2007 si sono rivelate efficaci nel superare le difficoltà inizialmente riscontrate nell'applicazione del regolamento;
    2. per alcuni distributori di gas permane tuttavia una situazione di criticità relativa ad un significativo numero di accertamenti impediti inerenti a richieste di attivazione della fornitura antecedenti all'1 aprile 2007;
    3. solo un esiguo numero di Comuni si è avvalso della facoltà concessa dal regolamento di effettuare la verifica diretta sulla sicurezza degli impianti di utenza sottoposti ad accertamento documentale da parte del distributore di gas;
    4. non è ancora completamente diffusa la conoscenza da parte degli installatori e degli accertatori delle linee guida per l'attività di accertamento emanate dal Comitato Italiano Gas nell'agosto 2007;
  • nella stessa riunione del Gruppo di lavoro le associazioni di distributori e venditori di gas hanno richiesto che, stante l'attuale quadro di incertezza normativa e le difficoltà di attuazione ancora esistenti sugli impianti di utenza nuovi, l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione n. 40/04, relativo agli impianti di utenza a gas modificati o riattivati, sia differita di almeno un anno al fine anche di consentire, nell'ambito del Gruppo di lavoro, l'individuazione delle necessità di intervento sul regolamento finalizzate al recepimento delle imminenti disposizioni ministeriali di revisione della legge n. 46/90 sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Ritenuto che:

  • il differimento di un anno richiesto dalle associazioni di distributori e venditori di gas appare congruo anche al fine di consentire il consolidamento da parte di tutti gli operatori delle disposizioni ormai a regime relative agli impianti di utenza nuovi ed il superamento delle criticità residue nonché il riavvio delle attività del Gruppo di lavoro;
  • sia pertanto opportuno differire di un anno il termine di entrata in vigore del Titolo III della deliberazione n. 40/04, relativo agli impianti di utenza a gas modificati o riattivati, per recepire nel regolamento le imminenti nuove disposizioni ministeriali di revisione della legge sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas.

DELIBERA

  1. di sostituire il comma 3 dell'Articolo 33 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 con il seguente comma:
    "Il Titolo III entra in vigore dall'1 aprile 2009, ad esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dall'1 settembre 2006.";
  2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

10 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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