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Data pubblicazione: 20 marzo 2008

Delibera 18 marzo 2008

ARG/elt 33/08

Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 marzo 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: delibera n. 52/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • i documenti per la consultazione 1 agosto 2005, 2 agosto 2006, 5 dicembre 2006 e 22 novembre 2007 relativi alle condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV;
  • i documenti di progetto del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) C. 970: 2006-12 e C.970: 2007-10;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione n. 333/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • la Norma CEI 0-16.

Considerato che:

  • la libertà di accesso alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a parità di condizioni costituisce un prerequisito essenziale per la diffusione e la fruibilità del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonché ai fini dell'ordinato svolgimento del mercato dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, della medesima legge, l'Autorità definisca condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti elettriche, ove previste dalla normativa vigente;
  • conseguentemente, con la deliberazione n. 52/00, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, ha emanato direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità delle reti elettriche;
  • l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni dell'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
  • l'articolo 3, comma 3.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 dispone che TERNA ed i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, oltre ai soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale e ad eccezione dei soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione, pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza comprensive, tra l'altro, delle soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete, degli standard tecnici e delle specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione;
  • precedentemente e successivamente all'introduzione nell'ordinamento nazionale del decreto legislativo n. 79/99 le imprese distributrici hanno elaborato ed adottato autonomamente regole tecniche volontarie per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
  • l'analisi di dette regole ha evidenziato aspetti inerenti l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica che rispondono a criteri assunti in via discrezionale dalle singole imprese distributrici;
  • con la deliberazione n. 136/04 l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica;
  • il percorso avviato dall'Autorità con la deliberazione n. 136/04 è teso a garantire l'accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica basato su regole trasparenti e non discriminatorie;
  • l'Autorità ha inteso coinvolgere il CEI nella definizione di una regola tecnica di riferimento direttamente applicabile dalle imprese distributrici;
  • il CEI ha emanato, a seguito di un complesso processo di attivazione di esperti e di duplice inchiesta pubblica, la norma CEI 0-16.

Considerato inoltre che:

  • viste le eventuali peculiarità di esercizio caratterizzanti le singole imprese distributrici, le stesse imprese ritengono opportuno poter proporre la modifica transitoria delle disposizioni contenute nella regola tecnica di riferimento, le quali dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità;
  • intendendo gestire un processo che gradualmente porti un numero sempre maggiore di utenti al rispetto delle regole tecniche, l'Autorità ha inteso prevedere anche una applicazione parziale della regola tecnica a soggetti già connessi alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
  • riscontrando i documenti per la consultazione emessi, le imprese distributrici hanno evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di:
    • applicazione della regola tecnica anche a fronte di aumenti di potenza in prelievo o in immissione effettivamente riscontrati sulla rete anche in assenza di richiesta formale di adeguamento della potenza,
    • adeguamento degli impianti alla regola tecnica da parte di tutti gli utenti in media tensione,
    • prevedere un limite temporale entro il quale rendere obbligatorio l'adeguamento parziale degli impianti inerenti il dispositivo generale ed il sistema di protezione generale per tutti gli utenti in media tensione,
    • estensione dell'ambito di applicazione alle volture,
    • indicazione di un limite temporale superiore ai subentri oggetto di applicazione parziale delle regole tecniche,
    • estensione dell'applicazione integrale della regola tecnica nel caso di passaggio di un utente della rete da soggetto in prelievo a soggetto in immissione,
    • applicazione delle disposizioni secondo modalità tali da fare riferimento alla potenza dei macchinari installati e non alla potenza disponibile,
    • ridurre le cause di esclusione, totale o parziale, dall'applicazione della regola tecnica,
    • prevedere che la regola tecnica da adottarsi sia quella vigente al momento dell'avvenuta ricezione della richiesta di connessione formulata dall'utente all'impresa distributrice,
    oltre all'esigenza, da parte delle stesse imprese, di implementare attività onerose finalizzate alla costituzione di un archivio contenente le caratteristiche degli utenti della rete esistenti al fine della determinazione dell'obbligo di adeguamento alle regole tecniche;
  • le imprese distributrici sostengono inoltre pareri contrapposti in relazione alla proposta relativa all'opportunità di pervenire alla maggiorazione del corrispettivo CTS di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 in caso di mancato adeguamento dell'impianto dell'utente alle regole tecniche;
  • la struttura del CTS è stata modificata nell'ambito della predetta deliberazione rispetto a quanto vigente al momento della consultazione;
  • l'associazione dei costruttori di apparecchiature elettriche ha sottolineato:
    • che il mantenimento del dispositivo costituito dall'Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili non garantisce la piena selettività rispetto alle protezioni poste in cabina primaria, non ritenendo attualmente l'ipotesi di un nuovo dispositivo sviluppato sulla base del predetto IMS soddisfacente dal punto di vista economico ed affidabilistico,
    • l'opportunità dell'aumento del corrispettivo CTS in caso di mancato adeguamento dell'impianto dell'utente alle regole tecniche,
    • l'opportunità che le imprese distributrici possano effettuare idonee verifiche presso gli utenti al fine di accertare l'adeguatezza degli impianti alle regole tecniche qualora ciò sia stato dichiarato dagli stessi utenti,
    • l'opportunità che le singole deroghe alla regola tecnica di riferimento approvate dall'Autorità abbiano una limitazione temporale pari ad 1 anno e che per un periodo pari ad almeno 5 anni non possano essere presentate all'Autorità ulteriori richieste di deroga,
    • l'opportunità che, dal momento di pubblicazione della presente deliberazione, le regole tecniche autonomamente adottate dalle singole imprese distributrici non possano essere modificate;
  • una società di produzione di energia elettrica ha sostenuto la non opportunità di un ulteriore incremento del corrispettivo CTS in caso di mancato adeguamento alle regole tecniche, oltre all'opportunità che gli oneri relativi agli adeguamenti degli impianti esistenti motivati dal cambiamento dello stato del neutro siano da ripartirsi tra l'utente ed il gestore di rete interessato;
  • la dichiarazione di adeguatezza di cui all'Articolo 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 non reca l'esplicitazione delle attività tecniche costituenti le verifiche che i soggetti deputati alla sua emanazione sono tenuti ad implementare;
  • per utenti con potenza disponibile pari ad almeno 5 MW e caratterizzati da determinate configurazioni impiantistiche, ovvero per utenti particolarmente critici e caratterizzati anch'essi da determinate configurazioni impiantistiche, è opportuno consentire un ritardo all'intervento del dispositivo generale dell'utente al fine da conseguire un coordinamento selettivo delle proprie protezioni elettriche MT, e che l'Autorità potrà definire in futuro eventuali altri criteri finalizzati alla individuazione dei soggetti ai quali consentire tale ritardo;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 246/06 dispone che la dichiarazione di adeguatezza non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano inviate all'impresa distributrice in data successiva alla data di pubblicazione della stessa deliberazione, e che quest'ultima data è il 16 novembre 2006.

Ritenuto di:

  • riconoscere la Norma CEI 0-16, emanata dal CEI a seguito dell'attività conseguente alla deliberazione n. 136/04, quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti, in immissione ed in prelievo, alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica (di seguito: Regola tecnica di riferimento);
  • prevedere, da parte dell'Autorità, la valutazione delle richieste di deroghe alla Regola tecnica di riferimento proposte delle imprese distributrici e l'eventuale approvazione delle richieste ritenute accettabili;
  • definire l'iter procedurale relativo alla gestione delle eventuali richieste di deroga alla Regola tecnica di riferimento;
  • definire gli ambiti di applicazione integrale e parziale della Regola tecnica di riferimento eventualmente implementata con le deroghe approvate dall'Autorità;
  • disporre il rispetto della Regola tecnica di riferimento, eventualmente implementata con le deroghe approvate dall'Autorità, sia da parte dei soggetti richiedenti la connessione, ovvero già connessi, sia da parte delle imprese distributrici interessate dalla connessione;
  • prevedere che eventuali criteri di esercizio, manutenzione o sviluppo della rete di distribuzione tali da incidere sugli aspetti realizzativi delle connessioni alle stesse reti disposte dalla Regola tecnica di riferimento possano esplicitati dalle imprese distributrici e le soluzioni proposte all'Autorità nell'ambito delle deroghe alla stessa Regola tecnica di riferimento;
  • prevedere che le deroghe alla Regola tecnica di riferimento siano costituite da aspetti sostitutivi e non ulteriori rispetto a quanto previsto nella stessa regola;
  • promuovere il processo di adeguamento degli impianti nella disponibilità degli utenti alla Regola tecnica di riferimento eventualmente implementata con le deroghe approvate dall'Autorità, salvaguardando l'economicità di tale adeguamento rispetto ai benefici che ne derivano anche nei confronti di tutti gli utenti connessi, e tenendo conto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 in ordine ai requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT o delle altre utenze MT;
  • disporre le modalità per l'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 333/07, ai fini della attestazione dei requisiti tecnici per aver accesso agli indennizzi automatici in caso non sia rispettato il livello specifico di continuità del servizio per i clienti MT;
  • consentire ad utenti con potenza disponibile pari ad almeno 5 MW caratterizzati da determinate configurazioni impiantistiche l'adozione di un ritardo all'intervento del proprio dispositivo generale al fine da conseguire un coordinamento selettivo delle proprie protezioni elettriche;
  • prevedere forme di comunicazione specifica agli utenti MT in modo da promuovere il processo di adeguamento.

Ritenuto inoltre che:

  • la disponibilità delle informazioni inerenti le caratteristiche degli utenti connessi alle reti elettriche di distribuzione, utili alla gestione delle regole tecniche di connessione di cui al presente provvedimento, sia un aspetto prioritario e necessario alla corretta gestione delle reti elettriche di distribuzione indipendentemente dalle predette regole tecniche, e che pertanto la sua eventuale costituzione debba essere ritenuta esclusa da previsioni in ordine ad una remunerazione ad essa dedicata

DELIBERA

  1. di riconoscere la Norma CEI 0-16, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV;
  2. di prevedere che eventuali successivi aggiornamenti della Norma CEI 0-16, limitatamente a rettifiche di errori materiali ovvero a precisazioni e integrazioni finalizzate al miglioramento della comprensione del testo ovvero a garantire la corretta applicazione delle singole disposizioni, siano effettuati autonomamente dal CEI con preventiva informazione all'Autorità;
  3. di approvare il documento inerente i criteri applicativi della Regola tecnica di connessione di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare il documento inerente le modalità per l'effettuazione e la presentazione della dichiarazione di adeguatezza, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 333/07, ai fini della attestazione dei requisiti tecnici per aver accesso agli indennizzi automatici in caso non sia rispettato il livello specifico di continuità del servizio per i clienti MT, di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

18 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis