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Data pubblicazione: 04 giugno 2008

Delibera 29 maggio 2008

ARG/elt 70/08

Decorrenza dei termini per l'attuazione della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06 nei confronti dei clienti finali non domestici del mercato libero alimentati in bassa tensione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 maggio 2008

Visti:

  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06 (di seguito: deliberazione n. 267/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  • la deliberazione 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (di seguito: Direttiva) finalizzata a garantire ai clienti di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione stessa - tramite le informazioni contenute in bolletta ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori - la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il fornitore;
  • nell'ambito di applicazione della Direttiva rientrano altresì i clienti finali del mercato libero alimentati in bassa tensione;
  • gli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato libero hanno segnalato alcune criticità in ordine alla non immediata disponibilità sia dei dati relativi alle letture del gruppo di misura in base a cui vengono attribuiti i consumi ai clienti finali, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'articolo 4, comma 4.1, lett. b., e all'articolo 15 della Direttiva per la trasparenza, sia dei corrispettivi per l'uso delle reti, al fine dell'inserimento nel documento di fatturazione delle informazioni previste all'articolo 6, comma 6.1, e all'articolo 7, comma 7.4, lett. a., della Direttiva per la trasparenza, in relazione alle opzioni tariffarie di distribuzione applicate ed in mancanza della previsione in capo ai distributori dell'obbligo di trasmettere i relativi dati;
  • con la deliberazione n. 267/06 l'Autorità ha prorogato l'entrata in vigore della Direttiva al 1° luglio 2007 in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato libero - come definiti dall'articolo 1, lettera d., della stessa Direttiva - e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla definizione, da parte dell'Autorità, degli obblighi in tema di flussi informativi - necessari al corretto adempimento di quanto previsto, in particolare, all'articolo 4, comma 4.1, lett. b., all'articolo 6, comma 6.1, all'articolo 7, comma 7.4, lett. a., e all'articolo 15 della Direttiva - intercorrenti tra distributori ed esercenti il servizio di vendita ai medesimi clienti;
  • l'articolo 18 del TIV prevede obblighi a carico delle imprese distributrici, relativi alla disponibilità, per ciascun utente del trasporto, dei dati di misura rilevati o registrati presso i punti di prelievo dei clienti finali;
  • l'articolo 20 del TIV prevede obblighi, a carico delle imprese distributrici, relativi alla comunicazione dei recapiti telefonici del servizio guasti e delle loro variazioni;
  • l'articolo 25, comma 25.8, del TIV ha stabilito che ai fini dell'attuazione della deliberazione n. 152/06 nei confronti dei clienti domestici del mercato libero, i 60 giorni di cui alla deliberazione n. 267/06 decorressero dal 31 agosto 2007;
  • l'articolo 7 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione; limitatamente alle utenze in media e bassa tensione per usi diversi, è stata prevista l'applicazione, fino al 31 marzo 2008, delle opzioni tariffarie di distribuzione in vigore al 31 dicembre 2007 o della tariffa di cui all'articolo 13 del Testo integrato 2004-2007, fatto salvo, in caso di mancato rispetto del termine del 31 marzo 2008, l'obbligo di emettere fatture di conguaglio relativamente al periodo successivo all'1° aprile 2008 sulla base delle tariffe obbligatorie determinate dall'Autorità;
  • le sopraccitate disposizioni consentono agli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato libero di disporre dei dati necessari all'inserimento, nei documenti di fatturazione dei clienti non domestici del mercato libero alimentati in bassa tensione, delle informazioni previste all'articolo 4, comma 4.1 lett. b. e all'articolo 15 della Direttiva per la trasparenza, nonché, per quanto riguarda i corrispettivi per l'uso delle reti, all'articolo 6, comma 6.1, e all'articolo 7, comma 7.4, lett. a., della medesima Direttiva;
  • la corretta attuazione della Direttiva per la trasparenza richiede, da parte degli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, l'effettuazione di modifiche ai sistemi informativi.

Ritenuto che:

  • in relazione all'avvenuta definizione, in tempi successivi e con diversi provvedimenti, dei flussi informativi necessari al corretto adempimento della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, e all'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione in luogo delle opzioni tariffarie, sia opportuno stabilire la data da cui decorrono i 60 giorni per l'entrata in vigore della medesima Direttiva nei confronti dei clienti non domestici del mercato libero alimentati in bassa tensione;
  • ai fini dell'attuazione della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità nei confronti dei clienti non domestici del mercato libero alimentati in bassa tensione, tenuto conto dei tempi necessari alle modifiche dei sistemi informativi da parte degli esercenti, sia opportuno stabilire che i 60 giorni di cui alla deliberazione n. 267/06 decorrano dal 1° agosto 2008

DELIBERA

  1. di prevedere che i 60 giorni di cui alla deliberazione n. 267/06, per l'entrata in vigore della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione nei confronti dei clienti non domestici del mercato libero alimentati in bassa tensione decorrono dal 1° agosto 2008;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

29 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis