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Data pubblicazione: 31 marzo 2009

Delibera 30 marzo 2009

ARG/gas 42/09

Proroga dei termini di cui al comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 in tema di messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 luglio 2007, n. 169/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 27 novembre 2007, n. 71/07 (di seguito: determinazione n. 71/2007).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 155/08 l'Autorità ha emanato le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A);
  • il comma 8.1 dell'Allegato A prevede che i clienti finali dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G10 e conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso Allegato A possano richiedere al soggetto responsabile del servizio di misura la disponibilità del segnale uscita emettitore di impulsi;
  • il comma 8.2 dell'Allegato A prevede che, salvo ove diversamente concordato tra il cliente finale e il soggetto responsabile del servizio di misura, il segnale uscita emettitore di impulsi venga reso disponibile una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio;
  • il comma 8.3 dell'Allegato A prevede che, entro il 31 marzo 2009, ogni impresa di distribuzione comunichi all'Autorità l'entità del corrispettivo, con il dettaglio delle voci e degli importi, che intende addebitare ai clienti finali per la funzione uscita emettitore di impulsi richiesta; i corrispettivi s'intendono approvati decorsi novanta giorni dal termine di cui sopra in mancanza di pronunciamento da parte dell'Autorità;
  • Anigas, Federutility e Assogas hanno fatto pervenire alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità una richiesta di differimento Prot. N. 3827/09/LB per Anigas e Prot. N. 564/09/E/e per Federutility (Prot. 0014024 del 25 marzo 2009), Prot. 97/09 per Assogas (Prot. 0014548 del 25 marzo 2009), dei termini di comunicazione di cui al precedente alinea, motivata:
    1. dal quadro tecnico-normativo in materia di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas ancora in via di definizione presso il Comitato Italiano Gas;
    2. dal fatto che i costruttori di gruppi di misura stanno ancora valutando possibili soluzioni tecniche per consentire ai soggetti responsabili del servizio di misura di ottemperare alle disposizioni di cui ai commi da 8.1 a 8.3 dell'Allegato A, con particolare riferimento alle modalità di alimentazione del segnale uscita emettitore di impulsi e alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
  • analoghi argomenti sono stati rappresentati dalla società Azienda Energia e Servizi Torino Spa con propria comunicazione del 9 marzo 2009 (Prot. 0012443 del 16 marzo 2009).

Ritenuto che:

  • in ragione delle tempistiche di messa in servizio dei gruppi di misura disciplinate dall'articolo 10 dell'Allegato A e tenuto conto della necessità di pervenire ad una rapida ed adeguata definizione del quadro tecnico-normativo, sia opportuno accogliere parzialmente la richiesta di differimento prorogando al 31 marzo 2010 il termine per la comunicazione all'Autorità del corrispettivo che sarà addebitato ai clienti finali per la funzione uscita emettitore di impulsi per i gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10

DELIBERA

  1. di modificare il comma 8.3 dell'Articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155 /08, sostituendo alle parole "entro il 31 marzo 2009" le parole "entro il 31 marzo 2010";
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

30 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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