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Data pubblicazione: 08 ottobre 2009

Delibera 02 ottobre 2009

ARG/elt 142/09

Ulteriori integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 in merito al meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio in capo al Gestore del Mercato elettrico nell’ambito della gestione del sistema di garanzie ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" (di seguito: decreto MSE).
  • il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: la Disciplina);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, PAS 4/08 (di seguito: deliberazione PAS 4/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, PAS 14/09 (di seguito: deliberazione PAS 14/09).
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 138/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/09);
  • la lettera del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) del 1 ottobre 2009 (di seguito: lettera 1 ottobre 2009);

Considerato che:

  • la deliberazione ARG/elt 138/09 ha introdotto un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio in capo al Gestore del Mercato elettrico nell'ambito della gestione del sistema di garanzie ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto MSE, prevedendo che "Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di operatori del mercato a termine con consegna fisica - MTE non coperta dall'apposito sistema di garanzie e superiori all'ammontare relativo a mezzi propri che il medesimo Gestore è tenuto a utilizzare ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo";
  • il GME, nella lettera 1 ottobre 2009, ha espresso preoccupazioni in ordine alla effettiva possibilità di far fronte, anche transitoriamente, ad eventuali inadempienze degli operatori facendo esclusivo ricorso ai mezzi propri;

Ritenuto che:

  • sia opportuno assicurare al GME, anche al fine di minimizzare gli oneri finanziari connessi all'operatività del medesimo, la disponibilità delle somme necessarie ad effettuare i pagamenti a favore degli operatori propri creditori per la parte eccedente i mezzi propri del GME;

 

DELIBERA

  1. di integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
    a.         all'articolo 49bis è aggiunto il seguente comma:
    "49bis.2 L'Autorità assicura inoltre, attraverso meccanismi analoghi a quelli di cui al comma precedente e previa comunicazione da parte del GME relativamente all'insufficienza dei mezzi propri per effettuare i pagamenti a favore degli operatori propri creditori, la tempestiva disponibilità delle somme necessarie."
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore del mercato elettrico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

 


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