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Data pubblicazione: 11 novembre 2009

Delibera 10 novembre 2009

ARG/elt 167/09

Proroga del termine di cui all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 novembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2009, ARG/elt n. 140/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 140/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, ARG/elt n. 162/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 162/09);
  • la comunicazione della società EDIPOWER SPA in data 5 novembre 2009 - protocollo Autorità n. 0065580 del 9 novembre 2009 - (di seguito: comunicazione 5 novembre 2009).

Considerato che:

  • l'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, ovvero la quota parte degli stessi ritenuta essenziale, nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
  • con deliberazione ARG/elt n. 140/09, l'Autorità ha prorogato, per l'anno in corso, il termine di cui all'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e, di conseguenza, anche il termine ad esso agganciato di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.3, del medesimo Allegato A;
  • l'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che l'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunichi all'Autorità ed a Terna la propria intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, indicando se il contratto debba prevedere quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2, entro il medesimo termine di cui all'articolo 63, comma 63.5, del Allegato A alla medesima deliberazione;
  • con deliberazione ARG/elt n. 162/09, l'Autorità ha prorogato, per l'anno in corso, il termine di cui all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
  • con comunicazione 5 novembre 2009, la società EDIPOWER SPA ha richiesto un'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 63, comma 63.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
  • la deliberazione ARG/elt n. 52/09 è di nuova applicazione ed il 2010 è il primo anno di implementazione della medesima deliberazione, in particolare per quanto concerne l'opportunità degli utenti del dispacciamento di optare per i regimi alternativi di cui all'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06.

Ritenuto opportuno:

  • accogliere, per quanto nei considerati, la richiesta di cui alla comunicazione 5 novembre 2009, e, quindi, prorogare ulteriormente, per l'anno in corso, il termine di cui all'articolo 63, comma 63.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;

 

DELIBERA

  1. di modificare, con riferimento all'anno 2009, la scadenza prevista all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e porla al 13 novembre;
  2. di modificare, con riferimento all'anno 2009, la scadenza prevista all'articolo 63, comma 63.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e porla al 18 novembre;
  3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna nonché alle società ENEL PRODUZIONE SPA, EDIPOWER SPA, E.ON ENERGY TRADING SPA, A2A TRADING S.r.l., ACEAELECTRABEL TRADING SPA e IDROENERGIA SCRL;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Il Presidente: Alessandro Ortis


Documenti collegati

Atti: