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Data pubblicazione: 18 dicembre 2009

Delibera 14 dicembre 2009

ARG/gas 193/09

Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04) e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04) e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05 (di seguito: deliberazione n. 185/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: deliberazione n. 294/06) e sue successive modiche ed integrazioni;
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/07 (di seguito: determinazione n. 2/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 (di seguito: deliberazione 10/07) e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione 17/07) e sue successive modiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito: deliberazione 157/07) e sue successive modiche ed integrazioni;
  • la deliberazione del 2 ottobre 2007, n. 247/07 (di seguito: deliberazione n. 247/07);
  • la deliberazione del 14 dicembre 2007, n. 324/07 (di seguito: deliberazione n. 324/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: ARG/gas 120/08) e sue successive modiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: ARG/gas 159/08) e sue successive modiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 164/08) e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 185/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08 (di seguito: ARG/gas 197/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 62/09);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: ARG/gas 64/09) e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/gas 105/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 105/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 settembre 2009, ARG/gas 119/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2009, ARG/gas 128/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/09).

Considerato che:

  • l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, con la deliberazione n. 138/04 ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;
  • l'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, definisca un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità;
  • con la deliberazione n. 108/06 l'Autorità ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;
  • l'articolo 3, comma 4 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo, che integrano di diritto i codici di rete adottati dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera a), ivi inclusi quelli contenenti clausole specifiche approvate dall'Autorità ai sensi del comma 3.3;
  • la determinazione n. 2/07 ha istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate all'aggiornamento del codice di rete tipo, composto, oltre che da funzionari dell'Autorità, da rappresentanti delle associazioni degli operatori;
  • nel corso dell'attività del gruppo di lavoro sono emerse, anche in relazione all'attività di impulso degli uffici dell'Autorità, proposte di modifica ed integrazione del codice di rete tipo, sottoposte a consultazione, riguardanti la necessità di recepire nel sopra citato codice i contenuti ed i riferimenti delle innovazioni provvedimentali, riguardanti in particolare:
    1. la razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di distribuzione e venditori di gas naturale, al fine di stabilire, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 294/06, le condizioni per un mercato sempre più competitivo, anche attraverso obblighi di maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;
    2. i sistemi di gestione delle richieste provenienti dai soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni, in conformità alle disposizioni introdotte dalla deliberazione ARG/gas 120/08 in tema di sicurezza, qualità nei servizi di distribuzione e misura del gas;
    3. le disposizioni in materia di responsabilità del servizio di misura intestate alle imprese di distribuzione, definite dalla deliberazione ARG/gas 159/08;
    4. le modalità di correzione dei volumi di gas riconsegnato e gli obblighi di comunicazione relativi alla trasmissione del coefficiente di conversione  dei volumi C mediante i documenti di fatturazione;
    5. le disposizioni in materia di tariffe di distribuzione introdotte dalla deliberazione ARG/gas 159/08 relative all'utilizzo dell'anno solare in sostituzione dell'anno termico.

Considerato inoltre che:

  • i soggetti interessati alla consultazione hanno evidenziato una sostanziale condivisione relativamente al contenuto delle proposte di modifica ed integrazione del codice di rete tipo sottoposte a consultazione;

Ritenuto che:

  • sia opportuno, in accoglimento alle sopra citate proposte di modifica e integrazione del codice di rete tipo, prevedere che nel medesimo codice di rete tipo vengano:
    1. introdotti nell'elenco dei provvedimenti di cui al Capitolo 1 del codice gli opportuni riferimenti normativi;
    2. aggiornate le modalità ed i sistemi predisposti dalle imprese di distribuzione per lo scambio di informazioni tra le medesime imprese e i venditori di gas naturale, in conformità a quanto stabilito in tema di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi informativi;
    3. aggiornati i riferimenti relativi ai sistemi di gestione delle richieste di prestazioni da parte dei venditori di gas naturale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni in tema qualità commerciale, sicurezza e continuità, qualità del gas distribuito;
    4. eliminate le clausole relative all'esercizio della facoltà in capo ai venditori di gas naturale di eseguire l'attività di lettura presso i punti di riconsegna, ed introdotti i riferimenti alle modalità di scambio delle informazioni tra i soggetti coinvolti nelle attività di misura, in conformità al vigente quadro provvedimentale;
    5. introdotti i riferimenti e le modalità di utilizzo del coefficiente di conversione  dei volumi C da parte delle imprese di distribuzione e gli obblighi relativi all'inserimento di detto coefficiente nei documenti di fatturazione relativi al servizio di distribuzione;
    6. introdotti i riferimenti all'anno solare in sostituzione dell'anno termico, relativamente all'azzeramento degli scaglioni tariffari e dei progressivi dei consumi relativi ai punti di riconsegna

DELIBERA

  1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

14 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


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