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Data pubblicazione: 04 febbraio 2010

Delibera 02 febbraio 2010

ARG/elt 8/10

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti del servizio di maggior tutela ai fini dell'applicazione dei corrispettivi PED non monorari di cui ai punti 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, ARG/elt 149/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
  • il documento per la consultazione 19 novembre 2009, DCO 36/09 intitolato "Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela: definizione di strumenti di gradualità" (di seguito: DCO 36/09).

Considerato che:

  • nell'ambito del servizio di maggior tutela il TIV, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 56/08, ha previsto con particolare riferimento ai clienti domestici, un'applicazione automatica ed obbligatoria dei corrispettivi PED differenziati nella fascia oraria F1 e nel raggruppamento delle fasce orarie F2 e F3, e altresì differenziati per i raggruppamenti di mesi R1 e R2 (di seguito: prezzi biorari) a partire dall'1 gennaio 2010;
  • l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 112/09 ha posticipato la scadenza di cui al precedente alinea al 1° aprile 2010, anche alla luce degli ulteriori obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei clienti finali posti in capo agli esercenti la maggior tutela e indicati nella medesima deliberazione;
  • con la deliberazione ARG/elt 149/09 è stata sospesa l'efficacia dei punti 2, 3 e 6 e degli allegati A e B della deliberazione ARG/elt 112/09 consistenti nei format del testo informativo, anche per tenere conto delle ulteriori esigenze emerse da parte delle Associazioni rappresentative dei consumatori circa la necessità di migliorare ulteriormente le modalità di comunicazione, per rendere maggiormente consapevole il cliente finale degli effetti insiti nel passaggio all'applicazione automatica e obbligatoria ai prezzi biorari a regime, nonché delle ulteriori esigenze emerse da parte delle Associazioni rappresentative degli esercenti il servizio di maggior tutela, per effettuare approfondimenti tecnici per la piena attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorità;
  • il DCO 36/09, al fine di andare incontro alle esigenze delle Associazioni rappresentative di consumatori, ha  proposto, tra l'altro, misure di gradualità in vista dell'applicazione automatica ed obbligatoria a tutti i clienti domestici serviti in maggior tutela dei prezzi biorari;
  • con la deliberazione ARG/elt 177/09 è stato indicato il 1° luglio 2010 come data di partenza per l'applicazione dei prezzi biorari per i clienti domestici  i cui misuratori sono già stati programmati per fascia e per mese e nel contempo è stato predisposto un primo format da parte dell'Autorità da inviare in attesa delle modifiche degli allegati informativi di cui alla deliberazione ARG/elt 112/09 e dell'esito della consultazione di cui al documento DCO 36/09, al fine di fornire un'informativa generale sull'impatto dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria sulla spesa per i consumi elettrici dei clienti domestici interessati;
  • con la deliberazione di cui al precedente alinea, è stato altresì  previsto che il primo format informativo sia allegato alla bolletta relativa al terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria a partire dal 1° gennaio 2010.

Ritenuto che sia opportuno confermare:

  • che la comunicazione ai clienti domestici dell'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie debba avvenire tramite testi approvati dall'Autorità, da inviare unitamente ai documenti di fatturazione in corrispondenza anche ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti all'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria;
  • che il testo, da inviare in corrispondenza all'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei nuovi corrispettivi PED, sia integrato da una tabella recante i valori di prezzo per kWh al netto delle imposte riferiti ad un cliente tipo domestico e che tali valori siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela

DELIBERA

  1. di prevedere che, fino ad interessare tutti i clienti domestici, ciascun esercente la maggior tutela alleghi alla bolletta dei clienti domestici, i cui misuratori siano già stati programmati per fascia oraria e per mese, in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria, una informativa secondo quanto di seguito riportato:
    1. a partire dal 1° marzo 2010, in occasione del penultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo recante il testo con un format uguale a quanto riportato in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
    2. a partire dal 1° maggio 2010, in occasione dell'ultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo di colore diverso recante il testo con un format uguale a quanto riportato in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);
  2. di prevedere che, a partire dal 1° aprile 2010, i valori della tabella di cui all'Allegato B siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 febbraio 2010
Il Presidente Alessandro Ortis


Allegati: