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Data pubblicazione: 24 febbraio 2010

Delibera 19 febbraio 2010

VIS 8/10

Intimazione ad adempiere agli obblighi di cui ai commi 21.4, 26.3 e 34.4 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e gas del 18 gennaio 2007 n. 11/07

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 c.m.i. (di seguito: deliberazione n. 11/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa a contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: Testo integrato di unbundling), approvato con deliberazione n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
  • i comunicati del 1 dicembre 2008, del 2 ottobre 2009, del 4 dicembre 2009 e del 2 febbraio 2010 pubblicati sul sito internet dell'Autorità, relativi alla raccolta dei dati economici e patrimoniali per gli esercizi 2007 e 2008 ai sensi della deliberazione n. 11/07.

 

Considerato che:

  • la deliberazione n. 11/07 e il relativo Testo integrato di unbundling hanno introdotto disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o di altri gas a mezzo di reti;
  • le informazioni di separazione contabile relative ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o di altri gas a mezzo di reti sono essenziali allo svolgimento delle funzioni di regolazione cui l'Autorità è preposta e in particolare per le determinazioni di tipo tariffario e incentivante;
  • i medesimi soggetti di cui al precedente alinea sono altresì tenuti agli obblighi informativi di cui alla deliberazione GOP 35/08;
  • in relazione ai soggetti di diritto estero operanti in territorio italiano nei settori dell'energia elettrica e/o del gas naturale, le modalità operative di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 29 del Testo integrato di unbundling sono ancora in fase di definizione;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 11/07 ha fissato l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di separazione contabile, di cui alle Parti V e VI del Testo integrato di unbundling, in corrispondenza con il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006 (esercizio 2007);
  • l'articolo 3 della deliberazione n. 11/07 ha previsto, solo per le imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Direzione Tariffe entro e non oltre il 28 febbraio 2007, il differimento al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007 (esercizio 2008) dell'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del Testo integrato di unbundling;
  • i commi 21.4, 26.3, 34.4 del Testo integrato di unbundling dispongono che i dati relativi alla separazione contabile vengano trasmessi dalle imprese all'Autorità, in modalità telematica, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio;
  • il comunicato del 1 dicembre 2008 ha pubblicato le istruzioni applicative delle norme di separazione contabile relative al Testo integrato di unbundling e gli schemi contabili indicativi dei conti annuali separati per gli esercizi che si aprono dopo il 31 dicembre 2006 e dopo il 31 dicembre 2007;
  • il comunicato del 2 ottobre 2009 ha avviato la raccolta dei dati relativi alla separazione contabile ai sensi del Testo integrato di unbundling, per gli esercizi che si aprono dopo il 31 dicembre 2006 e dopo il 31 dicembre 2007, fissando il termine perentorio per la presentazione dei suddetti dati al 31 dicembre 2009;
  • con il comunicato di cui al precedente alinea sono state altresì pubblicate le istruzioni operative sull'utilizzo del sistema telematico di raccolta dei dati unbundling e il manuale guidato di accesso al sistema;
  • il comunicato del 4 dicembre 2009 ha prorogato i termini dell'invio dei dati relativi alla separazione contabile ai sensi del Testo integrato di unbundling, in modalità telematica al 31 gennaio 2010;
  • il sistema di raccolta telematica dei dati di separazione contabile ha evidenziato alcuni problemi tecnici e difficoltà di accesso in corrispondenza dei giorni immediatamente antecedenti il termine di chiusura della raccolta, principalmente in ragione della forte concentrazione degli accessi al sistema da parte degli operatori;
  • numerosi soggetti, alla data di chiusura della raccolta dei dati di separazione contabile, effettuata l'1 febbraio 2010 (essendo il 31 gennaio giorno festivo), risultano non aver completato le operazioni di trasmissione dei dati e, la maggioranza di tali soggetti risulta non aver nemmeno iniziato il caricamento dei medesimi dati.

Ritenuto che :

  • il carattere innovativo del sistema di raccolta in modalità telematica dei dati di separazione contabile renda opportuno prevedere una ulteriore finestra temporale per l'ottemperanza da parte dei soggetti obbligati, prima di procedere con l'avvio di procedimenti formali;
  • sia opportuno prevedere un accesso al sistema di raccolta scaglionato da parte degli operatori, al fine di ottimizzare le prestazioni dello stesso;
  • il mancato invio dei dati di separazione contabile, per gli esercizi 2007 e 2008, da parte dei soggetti costituisca impedimento all'Autorità in relazione a future determinazioni tariffarie o di regolazione destinate ai medesimi soggetti;
  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati di separazione contabile relativi agli esercizi 2007 e 2008 ai sensi e con le modalità previste dal Testo integrato di unbundling e, pertanto, sia necessario intimare ai soggetti che, pur avendo avviato l'inserimento telematico dei dati di separazione contabile, non hanno completato la trasmissione dei medesimi dati alla data dell'1 febbraio 2010, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro e non oltre il termine perentorio del 19 marzo 2010, salvo il caso in cui il termine di cui ai commi 21.4, 26.3 e 34.4 del Testo integrato di unbundling sia successivo a tale termine perentorio;
  • sia necessario intimare a tutti i soggetti che, alla data dell'1 febbraio 2010, non risultano aver nemmeno iniziato l'inserimento dei dati di separazione contabile per gli esercizi 2007 e 2008:
    1. a comunicare i dati di separazione contabile ai sensi e con le modalità previste dal Testo integrato di unbundling a partire dal 29 marzo 2010 ed entro il termine inderogabile del 7 maggio 2010;

    2. oppure

    3. a dichiarare, entro il medesimo termine inderogabile del 7 maggio 2010,      sempre tramite il sistema telematico di raccolta dei dati di unbundling, le norme e/o le ragioni in forza delle quali si ritengono non obbligati all'invio dei dati;
  • il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti alinea costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sia necessario che il Direttore della Direzione tariffe, successivamente al 7 maggio 2010, verifichi e segnali all'Autorità l'opportunità di:
    1. avviare eventuali procedimenti formali nei confronti dei soggetti  inottemperanti;
    2. avviare eventuali approfondimenti istruttori in relazioni ai soggetti dichiaratisi non obbligati all'invio dei dati di separazione contabile;
    3. tener conto, in sede di definizione di tariffe o di altri interventi di regolazione, dell'eventuale inottemperanza agli obblighi di messa a disposizione delle informazioni previste dal Testo integrato di unbundling.

DELIBERA

  1. di intimare, in relazione all'esercizio 2007 e all'esercizio 2008, ai soggetti di cui all'Allegato A che, pur avendo avviato l'inserimento telematico dei dati di separazione contabile, non hanno completato la trasmissione dei medesimi dati alla data dell'1 febbraio 2010, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro e non oltre il termine perentorio del 19 marzo 2010, salvo il caso in cui il termine di cui ai commi 21.4, 26.3 e 34.4 del Testo integrato di unbundling sia successivo a tale termine perentorio;
  2. di intimare, in relazione all'esercizio 2007 e all'esercizio 2008, ai soggetti tenuti all'invio dei dati di separazione contabile ai sensi della deliberazione n. 11/07 e del Testo integrato di unbundling, ovvero ai soggetti loro aventi causa che, alla data dell'1 febbraio 2010, non risultano aver iniziato l'inserimento dei medesimi dati a comunicare i dati di separazione contabile ai sensi e con le modalità previste dal Testo integrato di unbundling a partire dal 29 marzo 2010 ed entro il termine inderogabile del 7 maggio 2010;
  3. di intimare i soggetti definiti dal successivo punto 4 a dichiarare, entro il medesimo termine inderogabile del 7 maggio 2010, tramite il sistema telematico di raccolta dei dati di unbundling, le norme e/o le ragioni in forza delle quali si ritengono non obbligati all'invio dei dati relativamente ai citati esercizi 2007 e 2008.
  4. i soggetti di cui al precedente punto 3 sono i soggetti tenuti ad iscriversi all'Anagrafica operatori istituita ai sensi della deliberazione GOP 35/08, ad esclusione:
    1. dei soggetti che hanno già provveduto agli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 11/07 e dal Testo integrato di unbundling per gli esercizi 2007 e 2008 e
    2. dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento,
  5. di prevedere che il mancato rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1, 2 e 3,  costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  6. di prevedere che il direttore della Direzione tariffe, successivamente al 7 maggio 2010, verifichi e segnali all'Autorità l'opportunità di:
    1. avviare eventuali procedimenti formali nei confronti dei soggetti inottemperanti;
    2. avviare eventuali approfondimenti istruttori in relazioni ai soggetti dichiaratisi non obbligati all'invio dei dati di separazione contabile;
    3. tener conto, in sede di definizione di tariffe o di altri interventi di regolazione, dell'eventuale inottemperanza agli obblighi di messa a disposizione delle informazioni previste dal Testo integrato di unbundling.
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.

 

19 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis


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