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Data pubblicazione: 10 maggio 2010

Delibera 06 maggio 2010

ARG/elt 66/10

Individuazione delle Reti interne di utenza ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante l'attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario n. 176, del 31 luglio 2009 (di seguito: legge 99/09);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
  • la lettera dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico del 14 aprile 2010 (prot. Autorità n. 15461);
  • la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2010 (prot. Autorità n. 17619).

Considerato che:

  • l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza in quanto:
    1. rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero  è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
    2. connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
    3. è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
    4. è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
    5. ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
  • con la deliberazione ARG/elt 175/09 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle reti interne d'utenza e dei relativi gestori;
  • con la deliberazione ARG/elt 52/10 l'Autorità ha:
    1. predisposto un primo elenco di reti elettriche per le quali prevedere l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, essendo conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09,
    2. predisposto un secondo elenco di reti elettriche, caratterizzate dall'obbligo di connessione di terzi in quanto, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime, e che sarebbero considerate reti interne d'utenza se non vigesse la previsione di essere reti senza obbligo di connessione di terzi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge 99/09,
    3. giustificato la necessità di questo secondo elenco sulla base dell'esistenza di una normativa non omogenea che, in funzione delle diverse clausole presenti nelle convenzioni di concessione, ingenererebbe una condizione discriminatoria nei confronti di situazioni sostanzialmente omogenee,
    4. predisposto un terzo elenco di reti elettriche per le quali richiedere ulteriori informazioni,
    5. predisposto un quarto elenco di reti elettriche, costituite dalle reti di cui non si ritiene vi siano i presupposti per la loro inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, non essendo conformi alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09,
    6. rinviato ad successivo provvedimento l'eventuale inclusione nel novero delle reti interne d'utenza delle reti di cui al terzo elenco, in esito al quale comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco conseguentemente aggiornato delle Reti interne d'utenza,
    7. disposto di prevedere la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza e di trasmettere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, l'elenco delle reti interne d'utenza conseguentemente aggiornato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Considerato inoltre che:

  • con lettera del 14 aprile 2010 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico copia conforme della deliberazione ARG/elt 52/10 precisando, tra l'altro, che:
    1. l'Autorità ha ritenuto di escludere dal novero delle reti interne d'utenza i sistemi efficienti d'utenza di cui al decreto legislativo 115/08 in quanto regolati da diverso dispositivo di legge, e le reti interne degli autoproduttori in quanto il collegamento tra l'impianto di produzione e l'utilizzatore si configura più come un impianto di stabilimento che come una "rete" che, per sua natura, dovrebbe collegare una pluralità di utenze,
    2. al fine di salvaguardare e non discriminare situazioni imprenditoriali ormai consolidate, l'Autorità riterrebbe assimilabili le reti con obbligo di connessione di terzi di cui al secondo elenco alle reti interne d'utenza.
  • con lettera del 4 maggio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riscontrato la lettera dell'Autorità del 14 aprile 2010, concordando con la proposta di includere le reti con obbligo di connessione di terzi di cui al secondo elenco tra le reti interne d'utenza;
  • con la medesima lettera, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre condiviso le considerazioni dell'Autorità in ordine all'esclusione dal novero delle reti interne d'utenza delle reti interne degli autoproduttori, intese come le reti che connettono unità di produzione e di consumo nella titolarità del medesimo soggetto giuridico o del medesimo gruppo societario, ciò in relazione sia alla configurazione impiantistica che al principio di tutela dell'affidamento.

Considerato infine:

  • che l'inclusione delle reti con obbligo di connessione di terzi, di cui al predetto secondo elenco, tra le reti interne d'utenza non preclude l'obbligo di connessione di terzi posto in capo ai gestori delle medesime reti;
  • le comunicazioni pervenute dalle società ARKEMA S.r.l., Fiat Group Purchasing S.r.l., ILVA S.p.A., Michelin Italiana S.p.A., ai quali la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 52/10, che confermano: 
    • l'inclusione delle rispettive reti nell'elenco delle reti interne d'utenza per le società Fiat Group Purchasing S.r.l. ed ILVA S.p.A.,
    • l'inclusione nell'elenco delle altre reti, in quanto sistemi efficienti d'utenza, per le società ARKEMA Srl e Michelin Italiana S.p.A.;
  • che la delibera ARG/elt 52/10 ha disposto di prevedere la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza;
  • la comunicazione dalla società ILTE S.p.A. è pervenuta oltre il termine utile per le valutazioni propedeutiche alla deliberazione ARG/elt 52/10;
  • l'errore materiale che ha determinato la mancata indicazione, nell'ambito della Tabella 1 di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10, di un sito industriale con rete interna d'utenza nella disponibilità di Herambiente S.r.l.

Ritenuto di:

  • includere nel novero delle reti interne d'utenza di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, le reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla  Tabella 2 della delibera ARG/elt 52/10;
  • modificare la Tabella 1 e la Tabella 4 allegate alla deliberazione ARG/elt 52/10 considerando anche le reti elettriche comunicate dai soggetti di cui alla Tabella 3 della medesima deliberazione in funzione delle rispettive caratteristiche;
  • comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, l'elenco delle reti interne d'utenza, come modificato rispetto alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, al Ministero dello Sviluppo Economico

 

DELIBERA

  1. di sostituire la Tabella 1 di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 con la Tabella 1 di cui al presente provvedimento;
  2. di sostituire la Tabella 4 di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 con la Tabella 4 di cui al presente provvedimento;
  3. di sopprimere la Tabella 2 di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10;
  4. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

6 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
 

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