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Data pubblicazione: 13 aprile 2011

Consultazione 06 aprile 2011

DCO 9/11

Data ultima per invio osservazioni: 20 maggio 2011

Ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di produzione di energia elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili *
Premessa

I prezzi minimi garantiti sono stati introdotti dall'Autorità con la deliberazione n. 34/05 al fine di garantire la copertura dei costi di gestione (non anche dei costi di investimento) degli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto. L'obiettivo è quindi quello di assicurare, anche ai piccoli impianti che sfruttano risorse rinnovabili residuali e marginali, la copertura, in condizioni di economicità e redditività, dei costi di gestione, che, per tali impianti, risultano particolarmente alti.
La deliberazione n. 280/07, che ha sostituito la deliberazione n. 34/05 a partire dall'1 gennaio 2008, ha ripreso i medesimi prezzi minimi garantiti inizialmente definiti, prevedendo che tali prezzi, con successivi provvedimenti in esito ad opportune analisi sui costi, sarebbero stati differenziati per fonte nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/06, a partire dalle fonti per le quali vi fossero già dati disponibili. Ciò al fine di tenere conto delle peculiarità dei costi di gestione per le singole fonti che chiaramente non potevano essere considerate nella definizione di prezzi minimi garantiti medi uguali per tutte le fonti rinnovabili.
Con la deliberazione ARG/elt 109/08, l'Autorità ha iniziato la differenziazione dei prezzi minimi garantiti per fonte, partendo dalla fonte idrica, per la quale già erano disponibili numerosi dati. La deliberazione ARG/elt 109/08 è stata definitivamente annullata dal Consiglio di Stato, con decisione n. 1444/10. Pertanto l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 76/10 ha avviato un procedimento finalizzato alla rideterminazione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall'anno 2008.

Il presente documento per la consultazione si contestualizza nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni n. 317/06 e ARG/elt 76/10 e si pone l'obiettivo di proporre la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti differenziati per fonte, da applicarsi nell'ambito del ritiro dedicato per gli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto.
Nel 2010 (dati di preconsuntivo), la quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito del ritiro dedicato che ha beneficiato dei prezzi minimi garantiti è stata pari a 3,41 TWh ed ha comportato un onere residuo in capo alla componente tariffaria A3 pari a circa 62 milioni di euro.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 20 maggio 2011.
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.
È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il modulo sottostante. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.


Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it

 


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