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Data pubblicazione: 28 marzo 2011

Delibera 23 marzo 2011

ARG/elt 27/11

Interpretazione autentica dell’articolo 15, commi 15.3 e 15.4, della deliberazione 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, in materia di condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito: deliberazione n. 330/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 98/08;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
  • deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2010, ARG/elt 88/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 112/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/elt 207/10;
  • il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
  • l'Allegato A17 al Codice di rete (di seguito: Allegato A17);
  • la lettera di Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 23 febbraio 2011, prot. P20110002905 (prot. Autorità n. 005875 del 28 febbraio 2011) recante richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione della franchigia F al calcolo della mancata produzione eolica (di seguito: lettera del 23 febbraio 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 15, comma 15.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 prevede che "Nel caso di unità di produzione eolica che vengono adeguate volontariamente a tutte le prescrizioni dell'Allegato A17 del Codice di rete o che vengono adeguate solo in parte alle prescrizioni dell'Allegato A17, avendo ricevuto da Terna una deroga in relazione alle restanti prescrizioni per le quali non sono state adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), è posta pari a zero";
  • l'articolo 15, comma 15.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 prevede che "Nel caso di unità di produzione eolica che non vengono adeguate volontariamente ad almeno una delle prescrizioni dell'Allegato A17 del Codice di rete e che non hanno ricevuto da Terna una deroga in relazione alle prescrizioni per le quali non sono state adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b) è pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta come definita al comma 31.2";
  • l'articolo 31, comma 31.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 prevede che "L'energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete di cui al capitolo 3, comma 3.7.5 del Codice di rete, nel caso di unità di produzione eolica è pari all'energia producibile equivalente a 80 ore alla potenza massima dell'unità stessa, come dichiarata nel RUP, anziché 240 ore. Terna modifica conseguentemente il comma 3.7.5 del Codice di Rete";
  • la deliberazione ARG/elt 5/10 ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2010;
  • Terna, con la lettera del 23 febbraio 2011, ha evidenziato che, ad avviso di alcuni soggetti, l'articolo 15, comma 15.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10  si applicherebbe solo a seguito dell'espletamento, da parte di Terna, delle procedure per la selezione degli interventi di adeguamento volontario di cui all'articolo 18 della medesima deliberazione;
  • la formulazione letterale dell'articolo 15, commi 15.3 e 15.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 può dar luogo a dubbi interpretativi che potrebbero condurre ad applicazioni non coerenti con l'effettivo e complessivo contenuto della deliberazione ARG/elt 5/10.

Considerato altresì che:

  • il capitolo 3, comma 3.7.5, del Codice di rete definiva l'energia elettrica resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete, pari all'energia producibile equivalente a 240 ore alla potenza massima dell'unità di produzione. Tale previsione era applicabile a tutte le unità di produzione;
  • tenendo conto di quanto previsto dal precedente punto, in applicazione delle condizioni definite dalla deliberazione n. 330/07, è stata remunerata esclusivamente l'energia elettrica non prodotta per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna in tempo reale per garantire la sicurezza del sistema elettrico, e non anche l'energia elettrica non prodotta a seguito degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna a programma;
  • le condizioni di ripetitività e di rilevanza dei vincoli in riduzione imposti da Terna a impianti eolici, tramite ordini di dispacciamento sia a programma che in tempo reale, ha reso necessaria la revisione delle modalità di quantificazione dell'energia elettrica non prodotta a seguito degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna e oggetto di remunerazione;
  • con la deliberazione ARG/elt 5/10, l'Autorità ha rivisto le modalità di quantificazione dell'energia elettrica non prodotta a seguito degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna e oggetto di remunerazione prevedendo che:
    • il capitolo 3, comma 3.7.5, del Codice di rete sia modificato, al fine di differenziare gli impianti eolici dagli altri impianti, stabilendo che l'energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete sia pari all'energia producibile equivalente a 80 ore equivalenti annue, anziché 240 come precedentemente previsto per tutte le unità di produzione; ciò nell'ipotesi che gli impianti eolici abbiano un numero di ore di funzionamento pari a un terzo del numero medio di ore di funzionamento degli impianti termoelettrici ai quali è stato ragionevolmente riferito un numero di ore equivalenti pari a 240;
    • sia considerata, ai fini della remunerazione, la quantità di energia elettrica non prodotta derivante da ordini di dispacciamento in riduzione impartiti da Terna sia in tempo reale che a programma. Ciò perché la necessità dell'azione di modulazione, nel caso di fonti rinnovabili non programmabili, deve sempre essere dettata da esigenze di garanzia della sicurezza del sistema elettrico, indipendentemente dalla modalità scelta da Terna per l'attuazione (ordini di dispacciamento a programma piuttosto che in tempo reale). Per lo stesso motivo, viene meno l'esigenza di distinguere tra l'energia elettrica non prodotta per effetto di ordini di dispacciamento derivanti dall'indisponibilità di elementi di rete e l'energia elettrica non prodotta per effetto di ordini di dispacciamento imputabili ad altre cause;
    • la quantità di energia elettrica non prodotta per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna sia quantificata dal GSE;
    • la quantità di energia elettrica non prodotta per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna e oggetto di remunerazione, denominata mancata produzione eolica, sia calcolata tenendo conto, tra l'altro, di una franchigia F pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta (è l'energia producibile equivalente a 80 ore equivalenti annue);
    • la franchigia F, di cui al precedente alinea, sia posta pari a zero solo nel caso di unità di produzione adeguate alle prescrizioni di cui all'Allegato A17 o nel caso di unità di produzione per le quali Terna ha concesso deroghe. Ciò al fine di promuovere l'adeguamento volontario delle unità di produzione eoliche esistenti che, in quanto tali, non avevano l'obbligo di essere adeguate al momento dell'entrata in esercizio;
    • sia definito un meccanismo, basato su procedure concorsuali organizzate da Terna qualora necessario, finalizzato a promuovere, ulteriormente rispetto a quanto già richiamato al precedente alinea, l'adeguamento volontario di unità di produzione eoliche esistenti ad una o più prescrizioni dell'Allegato A17.

Considerato infine che:

  • per quanto detto al precedente considerato, l'applicazione della franchigia risulta del tutto indipendente dall'espletamento, da parte di Terna, delle procedure concorsuali, peraltro non obbligatorie, sopra richiamate;
  • l'applicazione della franchigia non può essere messa in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali in quanto:
    • le predette procedure non debbono essere obbligatoriamente attivate;
    • la partecipazione alle procedure concorsuali non è obbligatoria;
    • le procedure concorsuali possono riguardare solo alcune prescrizioni per cui l'unità di produzione non è adeguata, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, e non necessariamente tutte le prescrizioni che l'Allegato A17 richiede alle unità di produzione esistenti;
    • l'unità di produzione può essere selezionata anche solo in alcune delle procedure a cui partecipa, senza che ciò comporti un conseguente azzeramento della franchigia F;
  • da quanto sopra, segue che, a decorrere dall'1 gennaio 2010:
    1. la franchigia F è pari a zero solo nel caso in cui l'unità di produzione eolica è adeguata a tutte le prescrizioni dell'Allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga;
    2. la franchigia F è pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta come definita al comma 31.2. dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 (è l'energia producibile equivalente a 80 ore equivalenti annue) nel caso di unità di produzione eolica che non siano adeguate ad almeno una delle prescrizioni dell'Allegato A17 e che non abbiano ricevuto da Terna una deroga in relazione alle prescrizioni per le quali non sono adeguate. In tali casi, la franchigia F si azzera solo a partire dalla data in cui l'unità di produzione eolica risulta adeguata a tutte le prescrizioni dell'Allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, indipendentemente dalle procedure concorsuali eventualmente organizzate da Terna.

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine di assicurare la corretta applicazione della deliberazione ARG/elt 5/10, fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 15, commi 15.3 e 15.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, nei termini sopra richiamati

 

DELIBERA

  1. di prevedere che l'articolo 15, commi 15.3 e 15.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 si interpreta nel senso che:
    "A decorrere dall'1 gennaio 2010:
    1. nel caso di unità di produzione eolica adeguate a tutte le prescrizioni dell'Allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 è pari a zero;
    2. nel caso di unità di produzione eolica non adeguate ad almeno una delle prescrizioni dell'Allegato A17 e che non abbiano ricevuto da Terna una deroga in relazione alle prescrizioni per le quali non sono adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 è pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta come definita al comma 31.2. dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10. In tali casi, la franchigia F si azzera solo a partire dalla data in cui l'unità di produzione risulta adeguata a tutte le prescrizioni dell'Allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, indipendentemente dalle procedure concorsuali eventualmente organizzate da Terna."
  2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al GSE;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

23 marzo 2011 
Il Presidente: Guido Bortoni


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