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Data pubblicazione: 23 marzo 2011

Delibera 16 marzo 2011

VIS 42/11

Avvio di istruttoria conoscitiva sull’erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

  • la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'articolo 2, comma 22;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
  • l'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
  • l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 125/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10) e il relativo Allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11.

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede, tra l'altro, che il gestore della rete di trasmissione nazionale ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione definite dall'Autorità; e che l'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal medesimo gestore;
  • l'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce, tra l'altro, che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
  • il servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione:
    • nel caso di richieste di connessione alla rete di media o alta tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, è regolato dalla deliberazione n. 281/05;
    • nel caso di richieste di connessione alla rete di bassa tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, è regolato dalla deliberazione n. 89/07;
    • nel caso di richieste di connessione alla rete presentate dall'1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, è regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) e dall'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
    • nel caso di richieste di connessione alla rete presentate a decorrere dall'1 gennaio 2011, è regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 (TICA modificato), indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
  • l'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 ha definito, in accordo con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, nuovi indennizzi nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
  • l'articolo 38 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 ha previsto obblighi informativi in capo ai gestori di rete al fine di monitorare, seppur a livello generale, l'applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di connessioni, nonché la presenza di preventivi accettati a cui non sta facendo seguito l'effettiva realizzazione degli impianti di produzione;
  • sono pervenuti all'Autorità esposti e segnalazioni da parte di operatori e di associazioni di categoria che evidenziano possibili criticità nello svolgimento dell'iter di connessione in alcune aree, con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo necessaria un'analisi più dettagliata in merito alle cause.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale per approfondire, in via generale ed ulteriore rispetto a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, la situazione relativa alle connessioni alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • prevedere che, ai fini dell'approfondimento di cui al precedente alinea, vengano acquisite informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali successivi interventi di competenza dell'Autorità

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'approfondimento della situazione relativa alle connessioni alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  2. di prevedere che, ai fini dell'approfondimento di cui al precedente alinea, vengano acquisite informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali successivi interventi di competenza dell'Autorità;
  3. di attribuire la responsabilità dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati;
  4. di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 120 giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.

16 marzo 2011                                                                      
Il Presidente: Guido Bortoni