Seguici su:






Data pubblicazione: 10 maggio 2011

Delibera 05 maggio 2011

ARG/elt 56/11

Modificazioni e integrazioni delle disposizioni di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo integrato settlement, TIS)

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del settlement o TIS) e successive modificazioni e integrazioni;
  • il documento per la consultazione 23 marzo 2011 "Aggiornamento delle regole di settlement: revisione delle tempistiche degli obblighi informativi ai fini dei conguagli, della messa a disposizione dei dati di misura e della pubblicazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale"(di seguito: DCO 7/11).

Considerato che:

  • l'Autorità, con l'adozione del TIS, ha disciplinato le modalità da adottare da parte di Terna per:
    • la determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement mensile);
    • la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
    • la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche in corso d'anno dei dati di misura (c.d. rettifiche di settlement) e da rettifiche posteriormente al conguaglio annuale apportate ai dati di misura da parte delle imprese distributrici (c.d. rettifiche tardive);
  • ai fini dell'ordinato svolgimento delle succitate attività, il TIS stabilisce obblighi informativi in capo sia a Terna che alle imprese distributrici di riferimento e sottese;
  • l'attività di settlement mensile prevede che, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, le imprese distributrici di riferimento, relativamente a ciascuna propria area, trasmettano a Terna una serie di informazioni, tra cui, per ciascun utente del dispacciamento, i dati di prelievo complessivo dei punti trattati su base oraria, i dati dei prelievi corrispondenti ai punti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria e il valore del Prelievo Residuo di Area;
  • entro il medesimo termine tutte le imprese distributrici devono inoltre trasmettere a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di misura, con dettaglio orario, dei prelievi di energia elettrica relativi a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria localizzato nel proprio ambito territoriale e inserito nel contratto di dispacciamento dell'utente medesimo;
  • la fase di conguaglio annuale, che Terna espleta, per ciascun anno, nel mese di luglio dell'anno seguente, coinvolge le imprese distributrici di riferimento impegnandole a inviare, entro il 20 di maggio del medesimo anno, i necessari dati di misura;
  • l'attività di gestione delle rettifiche ai dati di misura in corso d'anno ha luogo due volte l'anno e a tal fine le imprese distributrici di riferimento sono chiamate a inviare a Terna, entro il 20 maggio e il 20 novembre, gli inerenti dati; entro la medesima prima scadenza le imprese distributrici di riferimento devono altresì inviare le rettifiche ai dati di misura tardive relative ai cinque anni precedenti a quello in oggetto.

Considerato inoltre che:

  • i termini ultimi entro i quali le imprese distributrici di riferimento devono inviare a Terna i dati funzionali alle attività di conguaglio annuale e alle attività di rettifica ai dati di misura (20 maggio e 20 novembre di ciascun anno) vengono a sovrapporsi ai termini ultimi delle attività di settlement mensile (entro il giorno 20 di ciascun mese);
  • tali sovrapposizioni hanno portato alla chiusura delle attività di conguaglio annuale del 2009 che ha avuto luogo a luglio del 2010, di rettifica ai dati di misura del 2009 (c.d. SEM2 del luglio 2010) e di rettifica ai dati di misura del primo semestre 2010 (c.d. SEM1 del novembre 2010) con ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla regolazione a seguito dei ritardi con i quali i distributori di riferimento hanno inviato a Terna le informazioni di loro competenza;
  • al fine di adempiere alle attività loro attribuite, le imprese distributrici di riferimento necessitano, a loro volta, di alcune informazioni dalle imprese distributrici sottese e subiscono nella loro attività operativa gli effetti delle tempistiche degli obblighi informativi previsti del TIS in capo alle imprese distributrici sottese;
  • in particolare, le imprese distributrici sottese devono trasmettere alle imprese distributrici di riferimento:
    • entro il 15 di ciascun  mese, le informazioni funzionali alle attività di settlement mensile;
    • entro il 10 maggio di ciascun anno, le informazioni funzionali al conguaglio annuale;
    • entro il 10 maggio e il 15 novembre di ciascun anno, le informazioni funzionali alle attività di gestione delle rettifiche ai dati di misura;
  • le imprese distributrici di riferimento si trovano a dover espletare tutte le attività sopra menzionate in un arco di tempo limitato che ha reso difficoltoso il rispetto delle tempistiche previste dal TIS.

Considerato anche che:
 

  • con il DCO 7/11 l'Autorità ha espresso, fra gli altri, i propri orientamenti al fine di risolvere le criticità sopra riscontrate, proponendo di anticipare il termine ultimo di trasmissione delle informazioni da parte delle imprese distributrici sottese e mantenendo invariate le tempistiche legate agli obblighi informativi del settlement mensile;
  • nel DCO 7/11 sono state consultate alcune modifiche alla regolazione ed è stato proposto di:
    • anticipare dal giorno 26 aprile al giorno 20 aprile di ciascun anno le attività di cui all'articolo 37, comma 37.2 del TIS per la determinazione annuale dei CRPP;
    • anticipare dal giorno 10 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dal TIS:
      1. all'articolo 37, comma 37.3 del TIS per la sessione di conguaglio annuale;
      2. all'articolo 69, comma 69.2 per la sessione di conguaglio SEM2 delle rettifiche di settlement e delle rettifiche tardive, comma 69.3 per la verifica di cui ai commi 27.3 e 55.2 del medesimo provvedimento fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto;
    • anticipare dal giorno 5 maggio al giorno 30 aprile di ciascun anno le attività di cui all'articolo 38, comma 38.2 del TIS in capo alle imprese distributrici di riferimento, per la determinazione annuale dei coefficienti di ripartizione di prelievo;
    • anticipare dal giorno 15 novembre al giorno 5 novembre di ciascun anno le attività previste dall'articolo 69, comma 69.1 del TIS per la sessione di conguaglio SEM 1 delle rettifiche di settlement;
    • anticipare dal giorno 18 novembre al giorno 5 novembre di ciascun anno le attività previste dall'articolo 70, comma 70.1 lettera a) del TIS per la sessione di conguaglio SEM 1 delle rettifiche di settlement;
    • anticipare dal giorno 18 maggio al giorno 5 maggio di ciascun anno le attività previste dall'articolo 70, comma 70.1 lettera c) e al comma 70.2 lettera a) del TIS per la sessione di conguaglio delle rettifiche tardive e delle rettifiche di settlement (SEM2).

Considerato infine che:

  • in risposta alla consultazione di cui al DCO 7/11, la maggioranza delle imprese distributrici sottese ha rappresentato la propria situazione di difficoltà a dare attuazione agli obblighi che la modifica dei termini temporali di trasmissione dei dati comporterebbe se applicata già alla imminente sessione di conguagli annuali, visto il breve tempo a disposizione per l'adeguamento che la decorrenza di tale modifica concederebbe;
  • l'Autorità intende proseguire il percorso di progressivo efficientamento dello svolgimento delle sessioni di conguagli annuali anche con future misure volte a ridurre il ritardo fra il momento della liquidazione delle partite determinate e l'anno cui queste si riferiscono.

Ritenuto che sia opportuno:

  • individuare soluzioni volte al superamento delle criticità sopra rappresentate al fine di agevolare il rispetto delle tempistiche di espletamento del conguagli a liquidazione annuale previsti dal TIS;
  • anticipare, ai fini del precedente alinea, il termine ultimo entro cui le imprese distributrici sottese sono tenute a trasmettere le informazioni ai fini del conguaglio annuale e della gestione delle rettifiche ai dati di misura in corso d'anno come proposti in consultazione;
  • prevedere, transitoriamente, che per la sessione di conguagli a liquidazione annuale riferita all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2010 le imprese distributrici di riferimento inviino i rilevanti dati a Terna, entro il 30 maggio 2011 e che Terna, conseguentemente, sia tenuta a concludere i conguagli annuali entro il 10 agosto 2011;
  • correggere gli errori materiali contenuti all'articolo 15, comma 15.3 lettera b) e c) del TIS introducendo il corretto riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria

 

DELIBERA

  1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 37, comma 37.2 le parole "Entro il 26 di aprile" sono sostituite dalle parole "Entro il 20 aprile";
    2. all'articolo 37, comma 37.3 le parole "Entro il 10 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 maggio";
    3. all'articolo 38, comma 38.2 le parole "Entro il 5 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 30 aprile";
    4. all'articolo 69, comma 69.1 le parole "Entro il 15 novembre" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 novembre";
    5. all'articolo 69, comma 69.2 le parole "Entro il 10 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 maggio";
    6. all'articolo 69, comma 69.3 le parole "Entro il 10 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 maggio";
    7. all'articolo 70, comma 70.1, lettera a) le parole "Entro il 18 novembre" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 novembre";
    8. all'articolo 70, comma 70.1, alla lettera c) le parole "Entro il 18 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 maggio";
    9. all'articolo 70, comma 70.2, alla lettere a)  le parole "Entro il 18 maggio" sono sostituite dalle parole "Entro il 5 maggio";
  2. di correggere gli errori materiali modificando l'articolo 15 del TIS nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 15, il comma 15.3 lettera b) le parole "punti di prelievo non trattati su base oraria" sono sostituite dalle parole "punti di prelievo trattati su base oraria";
    2. all'articolo 15, il comma 15.3 lettera c) le parole "punti di prelievo non trattati su base oraria" sono sostituite dalle parole "punti di prelievo trattati su base oraria";
  3. che quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento produca effetti a partire dalle scadenze relative al mese di novembre 2011;
  4. che per i conguagli con liquidazione su base annuale da compiersi nell'anno 2011 le scadenze dei commi 38.3, 70.1 lettera d), 70.2 lettera b) e 70.3 del TIS sono poste al 30 maggio 2011;
  5. prevedere che Terna nell'anno 2011 liquidi le partite inerenti ai conguagli annuali e le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive e di settlement di cui al TIS Titolo IV e Titolo VII commi 59.2 , 59.3, 67.1 entro il 10 agosto 2011;
  6. di ripubblicare il TIS nella versione risultante dalle modifiche di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


5 maggio 2011

Il Presidente
Guido Bortoni