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Data pubblicazione: 24 giugno 2011

Delibera 23 giugno 2011

ARG/com 82/11

Differimento dei termini previsti per l’entrata in vigore dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia elettrica e gas ai distributori delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQV);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/com 147/10, che ha approvato, tra l'altro, modifiche al TIQE, alla RQDG ed al TIQV con riferimento agli obblighi di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia ai distributori delle richieste di prestazioni da parte dei clienti finali (di seguito: deliberazione ARG/com 147/10);
  • il documento per la consultazione 7 giugno 2010 recante "Revisione di alcune disposizioni della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo 2009-2012 (RQDG). Introduzione di uno standard specifico per mancata lettura di misuratori accessibili e del flusso informativo sulle cause di mancata raccolta", DCO 18/10 (di seguito: DCO 18/10);
  • le comunicazioni di Anigas del 16 giugno 2011, di Enel del 20 giugno 2011 e di Assoelettrica del 21 giugno 2011 (rispettivamente Prot. Autorità n. 016579 del 17 giugno 2011, n. 016942 del 22 giugno 2011 e n. 016956 del 22 giugno 2011).


Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h., della legge n. 481/95, l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'Autorità, con deliberazione ARG/com 147/10, ha approvato, in esito ad un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati attraverso il DCO 18/10, modifiche al TIQE, alla RQDG ed al TIQV che introducono, a far data dall'1 luglio 2011, in sostituzione dei vigenti obblighi di servizio per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas, uno standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori ai distributori delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali;
  • per quel che attiene all'introduzione dell'indennizzo automatico per mancato rispetto, per responsabilità dei venditori, dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei medesimi venditori di energia ai distributori delle richieste dei clienti finali, Anigas, Enel ed Assoelettrica hanno rinnovato, con le comunicazioni rispettivamente del 16, 20 e 21 giugno 2011, l'istanza di riesame della deliberazione ARG/com 147/10, evidenziando le seguenti criticità:
    1. sussistono problemi di coordinamento con la disciplina legislativa e regolatoria in materia di comunicazione tra venditori e distributori;
    2. l'introduzione dell'indennizzo in questione è avvenuta senza che fosse posta in consultazione, con il DCO 18/10, l'escalation del corrispettivo base in funzione del ritardo nella trasmissione della richiesta del cliente finale da parte del venditore al distributore;
    3. tale indennizzo, diversamente da quanto posto in consultazione con il DCO 18/10, viene esteso anche al settore elettrico;
    4. quanto evidenziato alle precedenti lettere b. e c. avrebbe impedito ai soggetti partecipanti alla consultazione di fornire le proprie osservazioni con riferimento alla materia in modo esaustivo e completo;
  • il mantenimento dei vigenti obblighi di servizio di tempestività di trasmissione delle richieste dei clienti finali e di registrazione delle modalità di trasmissione delle medesime richieste, nelle more dell'introduzione dello standard specifico di tempestività e del relativo indennizzo automatico, fornisce ai clienti finali tutele ai fini della tempestiva esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale richieste attraverso il proprio fornitore di energia.

Ritenuto che:

  • tenuto conto delle comunicazioni di Anigas, di Enel e di Assoelettrica, sia necessario disporre il differimento dell'introduzione dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali, e del relativo indennizzo automatico, prevedendo che tale introduzione debba avvenire a valle di una adeguata consultazione con tutti i soggetti interessati;
  • il differimento di un anno dell'introduzione dello standard specifico di cui sopra e del relativo indennizzo automatico, appare congruo al fine di consentire il superamento delle criticità segnalate di coordinamento con la disciplina legislativa e regolatoria in materia di comunicazione tra venditori e distributori;
  • al fine di assicurare il mantenimento di tutele dei clienti finali, ai fini della tempestiva esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale richieste da parte dei clienti finali attraverso il proprio fornitore di energia, sia necessario accompagnare tale differimento con il contestuale mantenimento dei vigenti obblighi di servizio di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali, nonché dei relativi obblighi di registrazione delle modalità di trasmissione delle richieste

 

DELIBERA

  1. di differire all'1 luglio 2012 l'entrata in vigore delle seguenti disposizioni della deliberazione ARG/com 147/10:
    1. punto 1, lettera i.;
    2. punto 4;
    3. punto 5, lettere a.;
  2. di mantenere i vigenti obblighi di registrazione in capo ai venditori di energia elettrica e di gas in tema di trasmissione al distributore delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali e di introdurre pertanto a far data dall'1 luglio 2011, e fino all'entrata in vigore di cui al precedente punto 1., la seguente integrazione e modifica al TIQV:
    a.       all'articolo 37 (Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale), dopo il comma 37.3 è aggiunto il seguente comma:
    "37.4 Il venditore, nel caso in cui debba inviare al distributore la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta di verifica presentata dal cliente finale, registra:
    a)      il codice di rintracciabilità con cui il venditore identifica la richiesta di prestazione del cliente finale o la conferma della richiesta delle verifiche del cliente finale;
    b)      la data di ricevimento da parte del cliente finale della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche;
    c)      la data di invio all'impresa distributrice della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche del cliente finale;
    d)      il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo/riconsegna (POD /PDR).";
  3. di stabilire che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente punto 1. sia  comunque successiva alla conclusione del procedimento di cui al successivo punto 4.;
  4. di pubblicare uno o più documenti di consultazione per la formazione di provvedimenti a disciplina dell'introduzione dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia elettrica e  di gas al distributore delle richieste di prestazioni di qualità commerciale da parte dei clienti finali;
  5. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché proceda allo svolgimento delle attività istruttorie e conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 4.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  7. di pubblicare il testo del TIQE, della RQDG e del TIQV modificato in accordo al presente provvedimento.

23 giugno 2011
IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni


 

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