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Data pubblicazione: 30 settembre 2011

Delibera 30 settembre 2011

ARG/elt 129/11

Approvazione delle proposte presentate da Terna S.p.A., ai sensi dei commi 64.18 e 64.24 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché relativi provvedimenti applicativi;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
  • la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) datata 31 agosto 2011, prot. Autorità 5 settembre 2011 n. 22705 (di seguito: lettera 31 agosto 2011).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 161/10, che ha modificato e integrato la deliberazione n. 111/06, l'Autorità ha esplicitato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui agli articoli 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
  • i citati articoli 64 e 65 attengono rispettivamente agli impianti essenziali in regime ordinario e a quelli in regime di reintegrazione dei costi;
  • in relazione all'anno 2012, il combinato disposto dei commi 64.18, 64.24 e 77.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che Terna proponga all'Autorità:
    • i criteri per la definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
    • sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 e dei criteri fissati dall'Autorità, il rendimento standard, lo standard di emissione e il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione in relazione a ciascuna delle categorie tecnologia-combustibile indicate al comma 77.7;
  • con la lettera 31 agosto 2011, Terna ha presentato all'Autorità le proposte previste dai commi 64.18 e 64.24;
  • in particolare, per quanto attiene alla definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, Terna ha proposto di determinare le suddette percentuali rapportando lo sbilanciamento all'energia programmata con riferimento al periodo 1 giugno 2010 - 31 maggio 2011 e all'insieme delle unità di produzione termiche;
  • dalla lettera 31 agosto 2011, adottando il criterio di cui al punto precedente, ciascuna delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, sostitutive delle percentuali indicate alle lettere a) e b) del medesimo comma, risulta pari al 2%

 

DELIBERA

  1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2012, le proposte che, ai sensi dei commi 64.18 e 64.24 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, Terna ha presentato all'Autorità con la lettera 31 agosto 2011;
  2. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
    • al comma 77.6, è aggiunto il seguente punto: " i) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%";
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento.


30 settembre 2011                                                                          

Il Presidente
Guido Bortoni


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Atti: