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Data pubblicazione: 18 novembre 2011

Delibera 17 novembre 2011

ARG/gas 159/11

Approvazione di una proposta di modifica del codice di stoccaggio, predisposto dalla società Stogit S.p.A., ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • il codice di Stoccaggio di Stogit S.p.A (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente integrato e modificato;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
  • la lettera della società Stogit in data 3 agosto 2011, prot. Autorità 21138 del 4 agosto 2011 (di seguito: lettera 3 agosto 2011);
  • la lettera della società Stogit in data 9 novembre 2011, prot. Autorità 28940 del 9 novembre 2011 (di seguito: lettera 9 novembre 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio;
  • con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione, dei codici di stoccaggio e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato, ovvero modificato dall'Autorità, venga pubblicato sul suo sito internet ed acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
  • con la deliberazione ARG/gas 45/11 l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
  • con la deliberazione ARG/gas 81/11 l'Autorità ha differito al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, la data prevista per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione ARG/gas 45/11;
  • l'articolo 12 della deliberazione ARG/gas 45/11, prevede che le imprese di stoccaggio trasmettano le proposte di aggiornamento dei propri codici per recepire le disposizioni della medesima deliberazione;
  • con la lettera 3 agosto 2011 Stogit, a conclusione del processo di consultazione, ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
  • con lettera 9 novembre 2011 la società Stogit ha trasmesso una versione integrata e modificata della proposta di cui al precedente punto.

Considerato che:

  • la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio contiene al capitolo 7, § 7.3.4, modalità di gestione dei quantitativi di gas in stoccaggio che l'utente ha presentato in garanzia a favore del responsabile del bilanciamento a copertura dell'esposizione potenziale del sistema nei suoi confronti, in conformità con le disposizioni dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11 e prevede la completa indisponibilità dei predetti quantitativi fatta salva la facoltà dell'utente di modificarne l'entità secondo le disposizione del codice di rete del responsabile del bilanciamento;
  • le clausole di cui al precedente punto sono funzionali alla gestione della verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, dei quantitativi richiesti in prelievo dallo stoccaggio, nelle more del completo aggiornamento dei sistemi informativi di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), che consentiranno la predetta verifica in modo automatico e preventivo;
  • con la deliberazione ARG/gas 155/11 l'Autorità ha approvato la proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas funzionale al recepire la deliberazione ARG/gas 45/11 ed ha disposto che la medesima società predisponga una proposta di modifica del codice di rete integrata con le modalità di gestione e di verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, dei quantitativi richiesti in erogazione dallo stoccaggio.

Considerato inoltre che:

  • la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio contiene una disciplina dell'utilizzo dello stoccaggio strategico modificata in coerenza con l'assetto definito nella deliberazione ARG/gas 45/11;
  • tuttavia, nel formulare la predetta proposta di aggiornamento, Stogit ha rimosso anche le clausole, originariamente contenute in diversi punti del codice di stoccaggio, che davano applicazione al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05, in forza del quale l'utente che preleva stoccaggio strategico è tenuto a reintegrare  la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate, e ha diritto a un corrispettivo per il gas reintegrato;
  • la deliberazione ARG/gas 45/11 non incide sulla validità o sull'efficacia del comma 15.10 della deliberazione n. 119/05, con la conseguenza che Stogit resta comunque obbligata a darne esecuzione, pure in assenza di clausole attuative del proprio codice; tale assenza peraltro determina una situazione di incertezza per gli operatori.

Ritenuto che:
 

  • sia riscontrata la conformità della proposta, pervenuta da Stogit con lettera 9 novembre 2011 con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
  • sia opportuno prevedere che Stogit trasmetta una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio contenente:
    1. la disciplina del gas presentato in garanzia al responsabile del bilanciamento, predisposta in coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas di cui al punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11;
    2. le modalità applicative del comma 15.10 della deliberazione n. 119/05

DELIBERA

  • di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio nella versione presentata da Stogit con lettera 9 novembre 2011 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  • di prevedere che, entro l'1 febbraio 2012, Stogit trasmetta all'Autorità una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio contenente:
    1. la disciplina del gas presentato in garanzia al responsabile del bilanciamento, predisposta in coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas di cui al punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11;
    2. le modalità applicative del comma 15.10 della deliberazione n. 119/05.
  • di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1;
  • di trasmettere il presente provvedimento a Stogit, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.

17 novembre 2011

Il Presidente
Guido Bortoni


Allegati:


Ufficio responsabile:

DMEG