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Data pubblicazione: 16 dicembre 2011

Delibera 15 dicembre 2011

ARG/gas 182/11

Approvazione della convenzione tra la società Snam Rete Gas S.p.A. ed il Gestore dei mercati energetici, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, nonché chiarimenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
  • il regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale predisposto dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11;
  • la lettera della società Snam Rete Gas 30 novembre 2011, prot. Autorità 31382 (di seguito: lettera 30 novembre 2011).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
  • con la deliberazione ARG/gas 81/11 l'Autorità ha differito al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, la data prevista per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione ARG/gas 45/11;
  • la deliberazione ARG/gas 45/11 ha disposto:
    • all'articolo 1 che il ruolo di responsabile del bilanciamento sia svolto dall'impresa maggiore di trasporto, ossia da Snam Rete Gas;
    • al comma 3.1 che il responsabile del bilanciamento si approvvigioni delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse, organizzata e gestita dal GME per conto del responsabile del bilanciamento;
    • al comma 3.3 che il responsabile del bilanciamento ed il GME sottoscrivano una apposita convenzione nella quale siano disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento e la registrazione delle transazioni concluse;
    • al comma 3.4 che la convenzione di cui al precedente alinea sia trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
  • con la lettera 30 novembre 2011, la società Snam Rete Gas, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione ARG/gas 45/11, ha trasmesso all'Autorità la convenzione sottoscritta dalla medesima società e dal GME, secondo quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione stessa.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento di merito economico di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 e ad ha inoltre previsto:
    1. che Snam Rete Gas trasmetta, entro l'1 febbraio 2011, una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, in relazione all'assetto del sistema di garanzie a copertura dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente (di seguito: sistema di garanzie);
    2. disposizioni transitorie al fine di agevolare la gestione della fase di avvio del bilanciamento di merito economico ed in particolare, al punto 3, che sino al 15 gennaio 2012, Snam Rete Gas determini il valore della garanzia presentata dall'utente considerando gli importi indicati nelle garanzie bancarie moltiplicati per un fattore 2;
  • con la deliberazione ARG/gas 165/11 ha esteso, sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui alla precedente lettera a), l'applicazione della modalità transitoria di determinazione delle garanzie bancarie richiamata alla precedente lettera b):
  • con nota in data 5 dicembre 2012 (prot. Autorità n. 31910 del 6 dicembre 2011) Snam Rete Gas ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione ARG/gas 155/11 ed in particolare la precisazione delle forme di garanzia indicate al capitolo 5, § 1.4.2, del proprio codice di rete alle quali si applicano le medesime disposizioni;
  • le forme di garanzie indicate al capitolo 5, § 1.4.2, del codice di rete di Snam Rete Gas sono (i) deposito cauzionale, (ii) garanzia bancaria a prima richiesta (iii) gas di proprietà dell'utente in giacenza in stoccaggio, (iv) rating creditizio, ovvero (v) lettera di garanzia societaria rilasciata da società controllante dotata di rating creditizio;
  • le forme di garanzia, indicate alle precedenti lettere (i) e (v), nell'ambito del sistema di garanzie, comportano un analogo o superiore livello di tutela e sono pertanto assimilabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al punto 3 della deliberazione ARG/gas 155/11, alla garanzia bancaria;
  • pertanto, le richiamate disposizioni di cui al punto 3, della deliberazione ARG/gas 155/11, trovano applicazione alle seguenti forme di garanzia individuate al Capitolo 5, § 1.4.2, del codice di rete di Snam Rete Gas: deposito cauzionale, garanzia bancaria a prima richiesta nonché lettera di garanzia societaria rilasciata da società controllante dotata di rating creditizio.

Ritenuto che:

  • la convenzione, di cui alla lettera 30 novembre 2011, sia conforme con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
  • sia pertanto necessario approvare la predetta convenzione

 

DELIBERA

  1. di approvare, per quanto di competenza, la convenzione tra Snam Rete Gas e GME, nella versione presentata da Snam Rete Gas con lettera 30 novembre 2011 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di trasmettere il presente provvedimento:
    1. alla società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore;
    2. al Gestore dei mercati energetici, con sede legale in Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

15 dicembre 2011                                                                                  

Il Presidente
Guido Bortoni


Allegati:


Ufficio responsabile:

DMEG