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Comunicato operatori

Bonus sociale idrico: casi di nuclei familiari non serviti da rete idrica

20 settembre 2023

interpretazione dell’articolo 14, comma 14.6 dell’Allegato A della deliberazione 63/2021/R/com

Sono pervenute agli uffici dell'Autorità alcune richieste di chiarimenti da parte di Gestori del servizio idrico integrato relativamente alla corretta applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

In particolare, il dubbio sollevato dagli operatori riguarda il riconoscimento del bonus sociale idrico anche nei casi in cui, pur in presenza di un POD attivo e ad uso domestico, il nucleo familiare ISEE potenzialmente agevolabile non sia servito da una fornitura idrica.

Al riguardo preme innanzitutto ribadire che il d.P.C.M., istitutivo del bonus sociale idrico, (d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato") ha individuato i soggetti aventi diritto all'agevolazione, stabilendo che sia riconosciuto "un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale ", specificando quindi che l'agevolazione possa essere riconosciuta esclusivamente agli utenti del servizio idrico che attestano di avere una dichiarazione ISEE sotto una determinata soglia individuata dalla normativa vigente.

Nel rispetto delle previsioni del sopracitato d.P.C.M. e, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 in materia di automatismo, la deliberazione 63/2021/R/com ha regolato le modalità di riconoscimento del bonus sociale idrico a favore delle utenze dirette e indirette, semplificando altresì i controlli di competenza in capo al gestore idrico in presenza di utenze indirette.

In particolare, con specifico riferimento alle utenze indirette, la menzionata deliberazione ha semplificato i controlli di competenza in capo al gestore idrico. In particolare, l'articolo 14, comma 14.6. dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ha previsto che, qualora il gestore idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità al bonus (articolo 7, comma 7.1 e articolo 14, comma 14.2), ma verifichi comunque che tale nucleo familiare ISEE sia intestatario di un POD attivo e domestico, il gestore proceda a corrispondere l'agevolazione (mediante contributo una tantum), assumendo, pertanto, che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata.

Al riguardo si chiarisce tuttavia che, qualora il gestore idrico riceva dei flussi di dati dal Sistema Informativo Integrato relativi a nuclei familiari potenzialmente classificabili come utenze indirette (in virtù dell'associazione di un POD attivo e ad uso domestico), il cui indirizzo di abitazione sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, non si dovrà procedere alla corresponsione dell'agevolazione. In questo caso, infatti, viene a mancare uno dei requisiti necessari per ottenere il bonus sociale, ossia la presenza di un regolare contratto e di una fornitura attiva. Infatti, in tali fattispecie, nessun componente del nucleo familiare può essere considerato utente, diretto o indiretto, del servizio, come previsto dalla normativa primaria sopra citata, e in quanto tale beneficiare dell'erogazione del bonus sociale idrico.

Si precisa in ultimo che, nei casi in cui il nucleo familiare (o il condominio in caso di utenze indirette) abbia attivato un regolare contratto solo per uno o due dei servizi compresi nel computo complessivo del bonus (acquedotto, fognatura e depurazione) il gestore territorialmente competente dovrà corrispondere l'agevolazione relativa ai soli servizi attivi.

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