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Comunicato operatori

Bonus sociali: componenti compensative applicabili nel 2024 ai clienti beneficiari di bonus sociale con ISEE > 9.530 €

10 gennaio 2024

Diversamente da quanto avvenuto negli anni 2022 e 2023, le disposizioni normative (e, conseguentemente, l’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 622/2023/R/com) prevedono che dall’1 gennaio 2024 l’attivazione e il rinnovo di nuovi bonus sociali per disagio economico possa avvenire solo in favore di nuclei familiari con attestazione ISEE 2024 non superiore a 9.530 €, oltre che di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE 2024 non superiore a 20.000 €).

Si rileva tuttavia che, coerentemente con quanto disposto dalla deliberazione 188/2022/R/com (come aggiornata dalle deliberazioni 13/2023/R/com e 23/2023/R/com), nel corso del 2024 hanno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale anche nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 sia compresa tra 9.530 e 15.000 € (c.d. “classe d”, definita dall’articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/eel) per tutta la durata prevista dell’agevolazione. In continuità con quanto disposto nel 2023 con le deliberazioni 23/2023/R/com, 134/2023/R/com, 297/2023/R/com e 429/2023/R/com, l’entità delle componenti compensative CCE e CCG erogate nel 2024 ai clienti rientranti nella suddetta classe d) deve essere pari all’80% di quella stabilita dalla deliberazione 633/2023/R/com per i beneficiari appartenenti alle classi a) e b) di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Alla luce di quanto sopra illustrato, con riferimento a quanto disposto dalla deliberazione 633/2023/R/com, si chiarisce che sono beneficiari di bonus sociale i nuclei familiari con un’attestazione ISEE relativa al 2023 che li ha collocati nella classe d) definita all’articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com. Tali bonus vengono riconosciuti, per la durata stabilita dell’agevolazione, nella misura stabilita dalla Tabella 15-bis e dalla Tabella 16-bis allegate al presente comunicato, riferite rispettivamente al bonus sociale per i clienti elettrici e gas in condizioni di disagio economico.

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