Comunicato operatori
Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)
17 marzo 2026
Le modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.
Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, nel seguito si riportano i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.
Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:
- il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva non viene erogato il bonus. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva;
- i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
- l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE
- l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente)
- il nucleo deve avere una sola utenza a cui è attribuito il bonus nell’anno di competenza della DSU;
- nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
- per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
- il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
- il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
- il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).
RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO
QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE
Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?
Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come stabilito dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari, ma il relativo costo non potrà essere portato in perequazione poiché tali migliori condizioni non possono essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.
Conseguentemente nell’anno 2026 i GTRU, anche qualora abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 al netto del bonus sociale eventualmente già corrisposto per il medesimo anno.
L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?
No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/TPC dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.
CASI DI CESSAZIONE DELL'UTENZA Art. 12 TUBR
Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.
Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche
- Se un’utenza cessa nel corso dell’anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull’importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall’utente) e non sull’intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali in cui il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza.
- Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.
- Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).
Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga.
In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità della DSU l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:
- se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l’intero anno.
- Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025, i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell’anno a al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l’importo dell’anno a, applica l’agevolazione TARI in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell’anno a+1.
Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU
- Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.
- Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita. In SGAte si restituisce esito Cessata, importo calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.
- Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.
- NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.
TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR
L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.
Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.
Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.
È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).
UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU' UTENZE E/O PERTINENZE
Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).
Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).
Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva applicata ad una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.
BONUS INTEGRATIVO
L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”
L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.
Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.
Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA' E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE
Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).
Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.