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Comunicato operatori

Chiarimento circa le causali di inammissibilità/rigetto di una pratica di bonus sociale idrico

17 novembre 2023

Sono giunte all'attenzione degli uffici dell'Autorità alcune segnalazioni e richieste di chiarimento da parte di taluni gestori del servizio idrico integrato relativamente al mancato riconoscimento del bonus sociale idrico a favore dei soggetti beneficiari dovuto ad alcune difficoltà operative e tecniche.

Al riguardo, si evidenzia, che la deliberazione 63/2021/R/com prevede che il gestore territorialmente competente proceda al riconoscimento e alla successiva all'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti, nel rispetto delle tempistiche ivi stabilite, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • l'utente sia titolare di una fornitura attiva o sospesa per morosità;
  • vi sia corrispondenza tra il codice fiscale dell'intestatario della fornitura idrica diretta con il codice fiscale di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE;
  • la tariffa applicata alla fornitura idrica sia riconducibile alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente";
  • l'utente sia titolare di un POD attivo a uso domestico nel caso di forniture indirette.

Solo qualora una delle soprarichiamate condizioni non sia rispettata, il gestore dovrà rigettare la pratica e non procedere all'erogazione del bonus sociale idrico.

Si chiarisce che nei casi in cui sussistano le condizioni sopra indicate per l'erogazione del bonus, qualora emergano restituzioni d'esito di inammissibilità fornite dal SII al gestore idrico territorialmente competente (relative sia a errori nel formato di codifica di ammissibilità sia a eventuali ritardi nella gestione dei flussi previsti dalle Specifiche Tecniche emanate dal SII come ad esempio, ritardo nell'invio da parte del gestore idrico del file relativo alla competenza territoriale, e comunque qualsiasi altra fattispecie di inammissibilità di tipo tecnico prevista dalle richiamate Specifiche,) tali restituzioni non possono in nessun caso bloccare o ritardare l'erogazione del bonus precludendo il diritto dell'utente al riconoscimento dell'agevolazione.

Si invita comunque alla dovuta attenzione nella gestione dei flussi scambiati con il SII in quanto necessari alla verifica di unicità del bonus - di competenza del SII - e al monitoraggio dell'erogazione dei bonus.

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