Comunicato operatori

Chiarimento in materia di determinazione del contributo di connessione alla rete di distribuzione gas per impianti di biometano nel caso di soluzioni tecniche di connessione che prevedano la realizzazione di una cabina Bi-REMI

5 agosto 2025

Articolo 17, comma 17.1, dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas

Sono pervenute all’Autorità alcune richieste di chiarimento sulla corretta modalità di trattare, sotto il profilo delle relative condizioni economiche, alcune soluzioni tecniche minime di connessione di impianti di biometano a reti di distribuzione, le quali prevedono la realizzazione di una c.d. cabina Bi-REMI, al fine di consentire il reverse flow del biometano immesso nella rete di distribuzione gas verso la rete di trasporto.

Al riguardo, si osserva che – in assenza di espressa disciplina regolatoria o legislativa sul punto – ci si deve attenere a quanto attualmente previsto:

  • dall’articolo 17, comma 17.1, dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas. Il suddetto articolo prevede che il contributo di connessione alla rete di distribuzione gas che il produttore da biometano deve versare per l’allacciamento alla rete è calcolato a partire dal costo di investimento per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico;

  • dall’articolo 1, comma 1.1, quarto alinea, dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas che definisce l’impianto di connessione alla rete come “il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l’impianto di connessione alla rete ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino all’organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l’impianto di odorizzazione”. 

Il combinato disposto delle suddette previsioni comporta che ai fini della determinazione del contributo di connessione di cui all’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas rilevino esclusivamente le infrastrutture ricomprese tra “l’organo di presa (compreso) e […] l’organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l’impianto di odorizzazione”

In tale ottica la cabina Bi-REMI va classificata come opera di sviluppo e potenziamento della rete esistente e come tale, sulla base della regolazione vigente, il relativo costo non rientra tra i costi di investimento da considerare ai fini della determinazione del contributo di connessione che il produttore deve pagare per l’allacciamento (in particolare nell’ambito del parametro “I” del comma 17.1 dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas).

Il costo di realizzazione ed esercizio di una cabina Bi-REMI individuata, in esito alla procedura di individuazione della soluzione di connessione ottimale per il sistema di cui al punto 2. della deliberazione 131/2024/R/gas, come infrastruttura necessaria per la connessione di impianti di biometano è interamente sostenuto dall’impresa distributrice responsabile dell’erogazione del servizio di connessione ed inserito nei costi della propria RAB.

 

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