Comunicato operatori
Chiarimento sull’obbligo di trasmissione, ai clienti non domestici riforniti nel servizio a tutele graduali, della modulistica prevista dall'articolo 3, commi 1 e 8 della deliberazione 262/2026/R/eel
4 settembre 2026
Articolo 3, commi 1, lettera a) e 8, lettera a) della deliberazione 262/2026/R/eel
L’articolo 3 della deliberazione 262/2026/R/eel introduce specifici obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio a tutele graduali (STG) nei confronti dei propri clienti finali ivi riforniti, prevedendo, in particolare:
al comma 1, lettera a), che nel periodo compreso tra settembre e novembre 2026, gli esercenti trasmettano ai clienti non identificati come vulnerabili (siano essi domestici ovvero non domestici) l’informativa di cui all’Allegato C della citata deliberazione unitamente al Modulo 3 di cui alla deliberazione 383/2023/R/eel; e
al comma 8, lettera a), che nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2027, gli esercenti trasmettano alla medesima platea di clienti finali, l’informativa di cui all’Allegato E, congiuntamente al predetto Modulo 3.
Il medesimo articolo 3 prevede invece, al comma 1, lettera b), che i clienti domestici identificati come vulnerabili ricevano una distinta informativa (Allegato D).
Come indicato in motivazione della deliberazione 262/2026/R/eel, i testi delle predette comunicazioni - che per ragioni di economicità risultano differenziati solamente tra clienti domestici vulnerabili e clienti non vulnerabili, in ragione del diverso contenuto informativo dei messaggi loro destinati - sono finalizzati a informare i clienti in merito alle condizioni di fornitura (siano esse di libero mercato ovvero del servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili) che troveranno applicazione alla conclusione dell’attuale periodo di erogazione del STG e a consentire, ai soli clienti domestici non già identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 383/2023/R/eel, di autocertificare, mediante il citato Modulo 3, l’eventuale possesso di uno dei requisiti di vulnerabilità, non direttamente rilevabile attraverso il Sistema Informativo Integrato. Di converso, il modulo in parola non è rilevante per i clienti non domestici riforniti nel STG in quanto non potrebbero soddisfare i requisiti di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21.
Alla luce di quanto sopra si precisa che, stante l’unicità dei testi informativi contenuti negli Allegati C ed E della deliberazione 262/2026/R/eel i quali dovranno essere trasmessi, senza alcuna modifica, sia ai clienti domestici non identificati come vulnerabili sia ai clienti non domestici riforniti nei rispettivi STG, le comunicazioni destinate ai clienti non domestici non necessitano di essere corredate anche del Modulo 3 di cui deliberazione 383/2023/R/eel.