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Comunicato operatori

Chiarimento: Tempistiche per il possibile rientro nel servizio di maggior tutela dei clienti finali domestici non vulnerabili ai fini del passaggio al servizio a tutele graduali

19 aprile 2024

Facendo seguito alla Raccomandazione dell’Autorità agli esercenti il servizio di maggior tutela in materia di informazione e fruibilità delle modalità di attivazione del servizio di maggior tutela del 23 febbraio 2024, in relazione alle tempistiche per il rientro nel servizio di maggior tutela dei clienti finali domestici non vulnerabili ai fini del passaggio al Servizio a Tutele Graduali (STG), si chiarisce quanto segue allo scopo di fornire un quadro di elementi informativi utile a clienti ed esercenti.

Il cliente finale domestico non vulnerabile, già servito a condizioni di mercato libero, che intenda rientrare nel servizio di maggior tutela per avvalersi del passaggio al STG può rivolgersi all'esercente il servizio di maggior tutela competente per territorio entro il 30 giugno 2024. A tale fine fa fede la data di ricezione da parte dell'esercente la maggior tutela della richiesta inoltrata dal cliente stesso attraverso i canali, anche telefonici o telematici, indicati dall’Esercente.

Gli esercenti la maggior tutela hanno l’obbligo di inviare al Sistema Informativo Integrato le richieste di switching di cui all’Articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel con riferimento a tutte le richieste presentate dai clienti finali fino al 30 giugno 2024, anche nei casi in cui tali richieste di switching comportino direttamente l’attivazione del STG.

Per dare corretta attuazione a tale obbligo, con particolare riferimento alle richieste presentate a ridosso della fine del mese di giugno, gli esercenti la maggior tutela avranno facoltà di caricare sul Sistema Informativo Integrato (SII) le richieste di switching anche successivamente al termine del 30 giugno

Per quanto riguarda la decorrenza dello switching, valgono le normali tempistiche.
Pertanto:

  • le richieste di switching caricate dopo il 10 maggio ed entro il 10 giugno 2024 avranno decorrenza dal 1° luglio per il passaggio del cliente non vulnerabile a STG;
  • le richieste di switching caricate entro il 10 luglio 2024 avranno decorrenza dal 1° agosto per il passaggio del cliente non vulnerabile a STG;
  • le richieste di switching caricate entro il 10 agosto 2024 avranno decorrenza dal 1° settembre per il passaggio del cliente non vulnerabile a STG.

Per le decorrenze di attivazione del servizio a partire dal 1° di luglio, il Sistema Informativo Integrato provvederà in automatico al trasferimento dei clienti all’esercente STG competente per territorio.

Per garantire che tutte le richieste formulate dai clienti finali entro il 30 giugno abbiano esito entro le scadenze sopra indicate, si ribadisce agli esercenti la maggior tutela la raccomandazione di facilitare la trasmissione da parte dei clienti finali domestici della documentazione contrattuale, anche attraverso canali telematici che non richiedano forme di accreditamento e/o via posta elettronica, e di limitare il più possibile le tempistiche intercorrenti tra la data di ricevimento della richiesta formulata dal cliente finale ai fini della sottoscrizione del contratto di maggior tutela e la data di trasmissione al Sistema Informativo Integrato dei dati necessari per l’attivazione del servizio, tenendo anche conto, ove esercitata, dell’eventuale rinuncia, da parte del cliente finale, al diritto di ripensamento. Si raccomanda agli esercenti di maggior tutela di dare chiara evidenza della facoltà di tale rinuncia nella modulistica.

Infine, si segnala che l’Autorità si riserva di effettuare verifiche a campione sull’effettiva tempestività di trattamento delle richieste pervenute dai clienti domestici non vulnerabili. A tale proposito si richiama l’attenzione sulla rilevanza della registrazione, a fini di tracciabilità, dalla richiesta del cliente e in particolare della data di tale richiesta, anche allo scopo di poter verificare che sia pervenuta entro il termine del 30 giugno.