Comunicato operatori

Comunicazione cambio titolarità

17 ottobre 2025

Si segnala che l’Autorità, lo scorso 29 luglio, ha adottato, previa acquisizione del parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 420 del 17 luglio 2025, doc. web n. 10168366), la deliberazione 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”.

L’articolo 5 della menzionata deliberazione ha abrogato le lettere a) e b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo unico della deliberazione 366/2021/R/com, che rispettivamente prevedevano: «(a) con riferimento al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione delle utenze idriche cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, che (ad eccezione dell’individuazione del gestore idrico territorialmente competente e della c.d. verifica di unicità, di cui responsabile del trattamento è AU) responsabili del trattamento sono i gestori idrici territorialmente competenti, presenti nell’ATID; 

(b) con riferimento al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione dei clienti finali di energia elettrica, connessi a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale, cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, che (ad eccezione dell’individuazione del gestore della rete di distribuzione non interconnessa territorialmente competente e della c.d. verifica di unicità, di cui responsabile del trattamento è AU) responsabili di tale trattamento sono le imprese distributrici competenti sulle predette reti, elencate nell’Allegato A al presente provvedimento; […]

2. di avvalersi di AU per lo svolgimento delle attività volte alla conclusione dell’accordo tra l’Autorità, in qualità di titolare del trattamento, e i soggetti di cui al punto 1, lettere (a) e (b), in qualità di responsabili, nonché per le attività funzionali agli adempimenti posti in capo al titolare del trattamento e per il supporto ai responsabili per lo svolgimento dei propri compiti;».

In forza dell’abrogazione delle sopra riportate disposizioni, è stata riconosciuta ai Gestori Idrici la titolarità esclusiva del trattamento funzionale alle attività di individuazione delle utenze idriche cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima. Conseguentemente sui predetti Gestori gravano gli obblighi informativi di cui agli articoli 12 e seguenti del GDPR, nonché l’obbligo di indicazione del relativo trattamento nei registri delle attività del trattamento.

Per tanto, gli accordi di nomina sottoscritti tra questa Autorità e i Gestori quali responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sono da considerarsi non più produttivi d’effetto e cessato il correlato obbligo di approvazione della valutazione d’impatto del trattamento (“DPIA”);  le DPIA già approvate o ancora in fase di approvazione ben potranno essere impiegate, ove ne ricorrano i presupposti, quali basi per il relativo adempimento in veste di titolari autonomi. Si chiarisce che non è prevista alcuna modifica delle procedure per la messa a disposizione dei dati, che avverrà sempre tramite il SII, gestito da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento dell’Autorità.

Per contro, a tutti i Gestori iscritti al SII che ancora non hanno sottoscritto l’accordo di nomina quale responsabile del trattamento e/o non hanno ricevuto l’approvazione della DPIA, sono resi accessibili, senza ulteriori adempimenti, i flussi di dati relativi ai potenziali beneficiari, a partire dall’annualità 2021, secondo le seguenti tempistiche:

  • dall’8 ottobre il SII ha messo a disposizione i dati relativi ai bonus per le annualità 2021 e 2022 (nelle modalità previste dalle deliberazioni 106/2022/R/com e 651/2022/R/com) e per l’annualità 2025 (nelle modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com);   

  • da dicembre il SII metterà a disposizione i dati relativi ai bonus per le annualità 2023 e 2024 (nelle modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com).

Da ultimo, si richiamano i Gestori del sistema idrico che ancora non hanno provveduto a iscriversi al SII a provvedere con la massima sollecitudine al fine di poter accedere ai dati degli utenti aventi diritto al bonus sociale idrico. 

Comunicazione inviata ai Gestori Idrici