Comunicato operatori

Definizione di “attivazione dei servizi di ultima istanza” ai fini delle procedure per la permanenza nell’Elenco Venditori Gas naturale di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico 19 maggio 2025 e alla deliberazione 576/2025/R/gas

30 aprile 2026

Con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19 maggio 2025, n. 85, è stato adottato il Regolamento recante condizioni, requisiti, criteri e modalità per l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Regolamento). Il Regolamento stabilisce che l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco venditori gas (di seguito: EVG) costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio del gas naturale per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell’ambito dei contratti di fornitura, e definisce criteri e requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari.

In particolare, tra i requisiti e gli indicatori di natura finanziaria di cui all’articolo 5, il comma 2 del Regolamento prevede, tra l’altro, che non debbano esservi inadempimenti di pagamento relativi al servizio di default trasporto (lettere b) e c)) o al servizio di distribuzione (lettera d)) e, di conseguenza, che non siano stati attivati i servizi di ultima istanza per due o più volte in 12/24 mesi; in generale, tali requisiti sono finalizzati ad assicurare la capacità dell’impresa di vendita di approvvigionarsi dei servizi di filiera senza provocare rischi per il Sistema, evitando l’insorgenza di oneri non recuperabili e conseguenti partite di socializzazione.

Con la deliberazione 576/2025/R/gas l’Autorità ha approvato le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni da parte del Gestore del SII dell’elenco delle imprese di vendita che abbiano perso almeno uno dei requisiti previsti, come disposto dal Regolamento (articolo 7). Al riguardo - tenendo conto delle finalità del regolamento e del fatto che l’istituto dell’attivazione dei servizi di ultima istanza consiste in una serie di procedure disciplinate in modo dettagliato dalla regolazione dell’Autorità che si avviano nel momento in cui il Gestore del SII verifica la sussistenza di determinati presupposti e si concludono, entro termini predefiniti, col perfezionamento di un nuovo contratto tra il cliente finale e l’esercente il servizio di ultima istanza - si precisa quanto segue.

Ai fini delle segnalazioni che il Gestore del SII deve effettuare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere da b) a d), e comma 2 della deliberazione 576/2025/R/gas, l’attivazione dei servizi di ultima istanza è da intendersi l’inverarsi dei presupposti che danno l’avvio a ciascuna procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza; in altre parole, con riferimento alle tre ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, lettere da b) a d), del Regolamento, rispettivamente ne:

  • la risoluzione contrattuale da parte dell’impresa maggiore di trasporto a seguito di inadempimento all'obbligazione di pagamento del servizio di default trasporto ai sensi della regolazione dell’Autorità in materia di bilanciamento del gas naturale;
  • la risoluzione contrattuale da parte dell’impresa maggiore di trasporto a seguito di inadempimento all'obbligazione di pagamento nell’ambito del servizio di default trasporto decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di default;
  • la risoluzione contrattuale da parte dell’impresa di distribuzione a seguito di inadempimento nell’ambito del servizio di distribuzione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere da b) a d), e comma 2 della deliberazione 576/2025/R/gas, il Gestore del SII segnalerà quindi alle imprese di vendita e agli utenti coinvolti, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Autorità la non regolarità ai sensi del Regolamento nei casi in cui si verifichi una o più delle risoluzioni contrattuali di cui sopra, secondo le modalità e le tempistiche previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1.

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