Comunicato operatori

Energia prelevata dall’intestatario del POD, richiedente l’agevolazione quale energivoro, per lo svolgimento della propria attività produttiva - ERRATA CORRIGE

23 settembre 2026

A seguito dell’entrata in vigore della deliberazione 256/2026/R/eel sono stati segnalati all’Autorità dubbi sull’individuazione e la definizione (per cui la deliberazione in parola dava elementi interpretativi nella relativa parte motivazionale) di soggetti economici che assorbono energia in contesti produttivi in condivisione, riconducibili a unica unità di consumo ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 538/2013/R/eel (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC), cioè ai casi in cui sia configurabile una sola unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari che possono essere aggregate in un’unica unità di consumo, ove l’unico punto di prelievo è nella esclusiva titolarità del soggetto a forte consumo di energia richiedente l’agevolazione per energivori.

Ferma restando la necessaria assenza di clienti nascosti nell’area produttiva dell’energivoro intestatario del POD (cioè di soggetti che prelevano energia per uso proprio e che ai sensi della definizione di unità di consumo sopra richiamata sono tenuti a richiedere un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione), l’intento della deliberazione è di perimetrare e distinguere precisamente l’energia prelevata dall’intestatario del POD, richiedente l’agevolazione, per lo svolgimento della propria attività produttiva (energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione) dall’energia elettrica prelevata dall’intestatario del POD per la fornitura di servizi ai terzi non riconducibile alla propria attività produttiva (energia non avente diritto all’agevolazione). 

In tale ambito si ritiene che possa essere ricompresa nell’energia prelevata dall’intestatario del POD, richiedente l’agevolazione, per lo svolgimento della propria attività produttiva, non solo l’energia elettrica utilizzata direttamente dal titolare del POD nei propri processi produttivi, ma anche l’energia elettrica messa a disposizione di parti terze che operano nel perimetro dell’impianto del suddetto titolare e che agiscono per suo conto. 

Più in dettaglio, rientra nell’energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione quella messa a disposizione delle suddette parti terze e utilizzata al fine di svolgere attività integrate o funzionali al processo produttivo del soggetto energivoro (manutenzione e gestione dei suoi impianti, etc) o attività che per obblighi normativi gli competono (servizio mensa obbligatorio ai sensi della normativa nazionale, attività imposte dalle autorità pubbliche per finalità ambientali o di pubblica utilità, pulizia e igienizzazione degli spazi di lavoro, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi, etc) o ancora rientrino nei servizi che il datore di lavoro mette usualmente a disposizione dei propri dipendenti (a titolo di esempio l’energia elettrica funzionale ad alimentare le apparecchiature per la somministrazione di bevande, snack, etc).

 

  1. ^

    l’utilizzo da parte dei soggetti “ospitati” dell’energia elettrica prelevata dal titolare del punto di prelievo (“soggetto ospitante”) è possibile solo configurando questo utilizzo come parte di un servizio erogato nell’ambito di un unico contratto di somministrazione, ove gli “ospiti” utilizzano l’energia prelevata dal “soggetto ospitante” e prevedendo, conseguentemente, che il corrispettivo del contratto di somministrazione non sia direttamente correlabile ai kWh di energia elettrica “utilizzati” dagli “ospiti” (in tali fattispecie, cioè, l’energia elettrica è resa disponibile come parte dei servizi che il locatore-soggetto ospitante e titolare del Punto di prelievo, mette a disposizione del locatario-soggetto ospitato nell’ambito di un unico contratto di somministrazione sottoscritto per l’utilizzo di una serie di spazi non configurabili come singola unità di consumo) ovvero che sia prevista, eventualmente, in aggiunta al corrispettivo, un addendum connesso alla ripartizione dei consumi di energia elettrica tra i diversi soggetti mediante sistemi di misura interni o documentazione equivalente, senza che ciò comporti, comunque, l’obbligo di configurare distinti punti di prelievo o autonome unità di consumo ai fini regolatori