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Comunicato operatori

Chiarimenti in ordine alla disciplina del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo nel mercato del gas naturale, ai compiti di vigilanza dell'Autorità e all'accesso alle reti di distribuzione

13 dicembre 2000

Al fine di favorire un corretto e trasparente funzionamento

del mercato del gas, promuovendo la concorrenza, e di eliminare incertezze che

possono ostacolare l'accesso di nuovi operatori al sistema del gas, in

particolare alle reti di distribuzione, l'Autorità per l'energia elettrica

e il gas (di seguito: l'Autorità) precisa quanto segue:

 

  1. I clienti idonei come identificati dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) devono presentare alle imprese con le quali stipulano nuovi contratti di acquisto, vendita e fornitura, o che permettono loro l'accesso al sistema, all'atto della stipula di tali contratti, un'autocertificazione o altra idonea documentazione ai sensi della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193/00.
  2. Nell'autocertificazione i clienti idonei devono specificare i punti di misura ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o il consumo per uso proprio. La soglia minima per un cliente finale o per un componente di un consorzio può essere raggiunta anche sommando i prelievi in più punti, purché in tali punti vi sia consumo per uso proprio e non una rivendita a un cliente non idoneo. Nel definire le soglie minime di consumo per l'idoneità il decreto legislativo n. 164/00 non fa riferimento ad un unico punto di prelievo e riconosce l'idoneità ad un ampio numero di categorie. A decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.
  3. Le imprese che svolgono attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas devono permettere ai clienti idonei l'accesso al sistema ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00. Il diritto di accesso è riconosciuto con decorrenza dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  4. Per quanto riguarda le tariffe di distribuzione, l'Autorità, ai fini della definizione di un nuovo ordinamento tariffario ha approvato, in data 24 ottobre 2000, il documento per la consultazione recante "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato" che contiene proposte e indicazioni. E' prossima l'emanazione del provvedimento finale. Nelle more dell'emanazione e della applicazione dei provvedimenti relativi al nuovo ordinamento delle tariffe per l'attività di distribuzione, a fronte di richieste di accesso alle reti di distribuzione da parte di clienti idonei che presentino l'autocertificazione prevista dalla delibera sopracitata, le imprese di distribuzione fissano la tariffa per l'accesso e l'uso di tali reti garantendo il rispetto del principio di prestare il servizio in condizioni di uguaglianza. Eventuali segnalazioni all'Autorità di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti sono giudicati secondo le disposizioni contenute nella legge 14 novembre 1995, n. 481 e sulla base dei compiti specifici attribuiti all'Autorità dal decreto legislativo n. 164/00.
  5. Fino all'adozione del codice di rete, di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, le imprese che svolgono attività di distribuzione definiscono, di intesa con i clienti idonei, le altre condizioni del contratto, esclusa la tariffa, tenendo conto delle prassi già da loro adottate. In caso di mancato accordo tra imprese e clienti, e su segnalazione di una delle parti, l'Autorità interviene, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 164/00 per definire le medesime condizioni.
  6. Le imprese che stipulano contratti di acquisto, vendita e fornitura con clienti idonei o che riconoscono loro l'accesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00 devono, ai sensi dell'articolo 3.1 della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193, recante adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: deliberazione n. 193/00), trasmettere all'Autorità copia dei documenti contrattuali e delle autocertificazioni dei clienti idonei, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di tali contratti. Per i contratti stipulati tra l'entrata in vigore del decreto legislativo e l'entrata in vigore della deliberazione n. 193/00 il termine di 30 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della sopracitata deliberazione.