Comunicato operatori
chiarimenti in ordine alla disciplina, per l'anno 2001, delle modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marz
23 novembre 2000
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Al fine di garantire condizioni di sufficiente trasparenza e
prevedibilità in ordine al possibile assetto della disciplina delle
importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) precisa quanto segue:
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
seconda sezione, in esito alla camera di consiglio del 26 ottobre 2000, con
ordinanza n. 4225/00, ha sospeso in via cautelare l'efficacia della
deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 140/00,
recante definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia
elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai
sensi dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, resa disponibile sul sito
internet dell'Autorità in data 11 agosto 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 204 dell'1 settembre 2000.
In conseguenza di tale decisione la società Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa ha assunto la decisione di sospendere la
procedura concorsuale, avviata in attuazione della sopra richiamata
deliberazione, per l'assegnazione, su base annuale, di bande di potenza alla
frontiera.
L'Autorità ha assunto la decisione di proporre ricorso in
appello al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza del Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia.
In ragione delle numerose segnalazioni e richieste di
chiarimenti ricevute dagli operatori interessati, l'Autorità prende atto che
la situazione di vuoto normativo è fonte di incertezza nelle scelte degli
operatori del mercato elettrico italiano.
In attesa della decisione Consiglio di Stato sul citato
ricorso in appello, l'Autorità ritiene opportuno fornire agli operatori
interessati una adeguata informazione in merito alle modalità e condizioni per
l'importazione di energia elettrica in Italia nell'anno 2001.
In particolare, l'Autorità unitamente alle determinazioni
conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato, intende adottare le misure
necessarie a rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a
partire dall'1 gennaio 2001. Ciò comporta, tra l'altro, la necessità di
ridurre i tempi per gli adempimenti strumentali all'attivazione di forniture
di energia elettrica transfrontaliere, e di modificare:
-
disciplina dei termini per la verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 e successive modificazioni e integrazioni;
-
disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99;
-
disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;
-
disciplina dei termini per il rilascio dell'autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'articolo 15 della deliberazione n. 13/99 o anche difforme dallo schema di contratto-tipo approvato dall'Autorità con deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni.