Seguici su:






Comunicato operatori

Attuazione delle misure sanzionatorie previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004

29 dicembre 2004

  1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), dispone che "le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono (…) misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente”.
  2. L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), prevede che "le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente (…)”.
  3. Su queste basi normative sono stati dapprima emanati i due decreti ministeriali 24 aprile 2001, l'uno con riferimento al settore dell'energia elettrica e l'altro con riferimento al settore del gas e, successivamente, i due decreti ministeriali 20 luglio 2004, per effetto dei quali sono stati abrogati i precedenti.
  4. Tali decreti ministeriali hanno stabilito obiettivi nazionali annuali di risparmio di energia primaria da conseguirsi nel periodo 2005-2009 (articolo 3, comma 1, di entrambi i decreti) e definito i criteri per il calcolo dell'obiettivo specifico di risparmio in capo ai singoli distributori (articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale relativo al settore elettrico e articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale relativo al settore del gas). Sulla base di tali criteri, con deliberazione 13 dicembre 2004, n. 213 (di seguito: deliberazione n. 213/04), l'Autorità ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio energetico che devono essere conseguiti nell'anno 2005 dai singoli distributori.
  5. Con identica formula, i decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevedono che, "in caso di inottemperanza” (ossia in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi specifici), l'Autorità "applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze”.
  6. L'Autorità ritiene opportuno chiarire le modalità di attuazione di tale disposizione.
  7. Le indicazioni contenute nella disposizione in commento devono essere ricondotte entro il quadro normativo tracciato, da un lato, dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, che intesta all'Autorità la potestà sanzionatoria nel caso di violazione di propri provvedimenti e, dall'altro, dalla disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, (di seguito: legge n. 689/81), che definisce i criteri per la quantificazione delle misure sanzionatorie.
  8. All'interno di tale contesto, le predette indicazioni si traducono in elementi utili per l'applicazione, nella specifica fattispecie oggetto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (mancato rispetto degli obiettivi specifici di risparmio energetico), di uno o più criteri previsti dalla legge n. 689/81, la quale prevede, all'articolo 11, che "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (…), si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
  9. Nella specie, con riferimento ad ambedue i criteri indicati nei decreti ministeriali 20 luglio 2004, il criterio della gravità della violazione trova applicazione mediante la  definizione di una sanzione rapportata al numero di tonnellate equivalenti di petrolio non risparmiate rispetto all'obiettivo specifico del distributore determinato con apposita delibera dall'Autorità.
  10. Il criterio delle condizioni economiche del soggetto inadempiente trova applicazione, tra l'altro, mediante la determinazione del valore della sanzione unitaria da applicare per ogni tonnellata equivalente di petrolio non risparmiata sulla base dei dati di mercato disponibili relativamente ai costi incrementali connessi all'acquisto di prodotti e servizi di efficienza energetica, inclusi i segnali di prezzo espressi dal mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
  11. Nella determinazione specifica della sanzione, relativamente alla fattispecie oggetto dei due decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorità avrà altresì riguardo anche agli altri criteri di cui alla legge n. 689/81, quali l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la sua personalità.