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Comunicato operatori

Misura dell'energia elettrica prodotta nel caso di impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle incentivazioni previste dal dm 28 luglio 2005 e dal dm 6 febbraio 2006

Scambio sul posto e fotovoltaico

14 aprile 2006

In alcuni casi, oltre alla misura dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata, è necessaria anche la misura dell'energia elettrica prodotta, ad esempio ai fini dell'ottenimento di eventuali incentivi in conto energia (certificato verde o incentivo previsto per gli impianti fotovoltaici dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006).

Per gli impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, l'Autorità, con la delibera n. 188/05 aveva previsto che "il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta, nel qual caso l'impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema di misura idoneo a consentire la telelettura dell'energia elettrica prodotta, oltre che di quella immessa in rete”. Pertanto il soggetto responsabile aveva la facoltà di scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la misura dell'energia elettrica prodotta.

A seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, l'Autorità, con delibera n. 40/06, ha conseguentemente modificato la delibera n. 188/05, precisando che:

  1. nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW per i quali ci si avvalga del servizio di scambio sul posto, il Gestore contraente è responsabile per tutto il servizio di misura.
  2. nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW la cui produzione di energia elettrica venga venduta sul libero mercato o venga ceduta al gestore di rete cui l'impianto è collegato:
    1. se l'energia elettrica prodotta, oggetto di incentivazione, coincide con l'energia elettrica immessa è sufficiente la misura dell'energia elettrica immessa che viene effettuata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato;
    2. se l'energia elettrica prodotta, oggetto di incentivazione, non coincide con l'energia elettrica immessa, il gestore di rete è responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta.
  3. nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e fino a 1000 kW:
    1. se l'energia elettrica prodotta, oggetto di incentivazione, coincide con l'energia elettrica immessa è sufficiente la misura dell'energia elettrica immessa che viene effettuata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato;
    2. se l'energia elettrica prodotta, oggetto di incentivazione, non coincide con l'energia elettrica immessa, il produttore può scegliere di misurare autonomamente l'energia elettrica prodotta oppure può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per il servizio di misura. In tal caso, il medesimo gestore di rete è responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta.

Nel caso in cui il gestore di rete/Gestore contraente è responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, al medesimo il produttore riconosce un corrispettivo pari alla componente MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al Testo integrato.

La deliberazione n. 40/06 ha modificato la deliberazione n. 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta, con esclusivo riferimento agli impianti di potenza fino a 20 kW.

Ciò al fine di introdurre precisazioni, prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto è collegato o il Gestore contraente, siano obbligatoriamente responsabili dell'attività di misura nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, per i quali la legislazione vigente non prevede la sigillatura dei contatori da parte degli Uffici tecnici di finanza, né gli obblighi di comunicazione, ai medesimi uffici, della dichiarazione annuale di produzione di energia elettrica.

Poiché la misura dell'energia elettrica prodotta è finalizzata all'erogazione delle incentivazioni da parte del Gestore del sistema elettrico - GRTN e poiché le precisazioni definite dalla delibera n. 40/06 sono finalizzate ad evitare frodi, si ritiene opportuno che tali precisazioni, sintetizzate dalle precedenti lettere a), b) e c), vengano applicate anche con riferimento alle domande presentate al medesimo GRTN prima della data di entrata in vigore della delibera n. 40/06.

 


Il meccanismo dei certificati verdi è regolato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Per servizio di misura si intende qui l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, oltre che la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

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